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Document 32010R1070
Commission Regulation (EU) No 1070/2010 of 22 November 2010 amending Directive 2008/38/EC by adding to the list of intended uses as a particular nutritional purpose the support of the metabolism of the joints in the case of osteoarthritis in dogs and cats Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010 , che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010 , che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 306 del 23.11.2010, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2020; abrog. impl. da 32020R0354
23.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/42 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1070/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2010
che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, alla Commissione è stata presentata una domanda di inserimento del fine nutrizionale particolare «supporto della funzione articolare in caso di osteoartrite» per cani e gatti nell'elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali figurante nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (2). La Commissione ha messo la domanda, compreso il fascicolo, a disposizione degli Stati membri. |
(2) |
Il fascicolo compreso nella domanda dimostra che la composizione specifica del mangime soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e che esso non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l'ambiente o il benessere degli animali. La domanda è quindi valida e il particolare fine nutrizionale «supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite» per cani e gatti va inserito nell'elenco degli usi previsti. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/38/CE. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(2) GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9.
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, la seguente riga è inserita tra la riga del particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli» e la riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea»:
Particolare fine nutrizionale |
Caratteristiche nutrizionali essenziali |
Specie o categorie di animali |
Dichiarazioni sull'etichetta |
Periodo di impiego raccomandato |
Altre disposizioni |
||||||||||||||||||||||||||
«Supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite |
Cani:
Gatti:
|
Cani e gatti |
Cani:
Gatti:
|
Inizialmente fino a 3 mesi |
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'impiego o prima di prolungare il periodo di impiego.» |