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Document 32010R1065
Commission Regulation (EU) No 1065/2010 of 19 November 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 1065/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 1065/2010 della Commissione, del 19 novembre 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 304 del 20.11.2010, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
20.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1065/2010 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice CN) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Prodotto costituito da un rullo di cartone e da un manico in plastica stampata (cosiddetto «rullo adesivo per abiti»). Il rullo di cartone è ricoperto di una carta autoadesiva sul lato esterno e di materiale sintetico sul lato interno. Il rullo di cartone, con la carta autoadesiva, si getta dopo l'uso ed è sostituibile. È avvolto in uno strato protettivo di carta che riporta una descrizione del funzionamento del prodotto. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato per rimuovere dagli abiti, tra l'altro, polvere, fili, capelli, forfora, ecc. |
9603 90 91 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 4 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9603, 9603 90 e 9603 90 91. Il prodotto, che a prima vista non è classificabile in nessuna voce specifica, è molto simile alle spazzole della voce 9603. La voce 9603 comprende una varietà di articoli notevolmente differenti tra loro sia nei materiali che nella forma (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9603). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9603 90 91 fra le altre spazzole. |