This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R1061
Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household washing machines Text with EEA relevance
Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 314 del 30.11.2010, p. 47–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogato da 32019R2014
30.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/47 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2010
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), e in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
La direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici elettriche per uso domestico contiene disposizioni relative all’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (2). |
(3) |
Il consumo di energia elettrica delle lavatrici per uso domestico rappresenta una parte considerevole del consumo domestico globale di energia elettrica dell’Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell’efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle lavatrici per uso domestico. |
(4) |
È opportuno abrogare la direttiva 95/12/CE e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento al fine di garantire che l’etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle lavatrici per uso domestico e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. |
(5) |
Le lavasciuga biancheria domestiche sono disciplinate dalla direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (3) e quindi devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, visto che offrono funzioni simili alle lavatrici per uso domestico, è opportuno procedere quanto prima a una revisione della direttiva 96/60/CE. |
(6) |
Le informazioni riportate sull’etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le regole concernenti i servizi della società dell’informazione (4). |
(7) |
Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l’etichetta per le lavatrici per uso domestico. |
(8) |
Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e al dossier per le lavatrici per uso domestico. |
(9) |
Il presente regolamento deve anche indicare le specifiche relative alle informazioni da fornire nel caso di vendita a distanza, pubblicità e materiale tecnico di promozione per le lavatrici per uso domestico. |
(10) |
È necessario che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce dei progressi tecnologici. |
(11) |
Per facilitare il passaggio dalla direttiva 95/12/CE al presente regolamento, le lavatrici per uso domestico cui viene apposta l’etichetta ai sensi del presente regolamento devono essere considerate conformi al regolamento 95/12/CE. |
(12) |
Occorre pertanto abrogare la direttiva 95/12/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e per le lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono essere alimentate anche da batterie, incluse quelle commercializzate per usi diversi da quello domestico, e le lavatrici per uso domestico da incasso.
2. Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria per uso domestico.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«lavatrice per uso domestico», una lavatrice automatica che lava e risciacqua tessuti utilizzando l’acqua, dotata anche di una funzione di centrifuga, progettata per essere utilizzata principalmente per fini non professionali; |
2) |
«lavatrici per uso domestico ad incasso», una lavatrice per uso domestico progettata per essere installata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura; |
3) |
«lavatrice automatica», una lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell’utilizzatore durante lo svolgimento del programma; |
4) |
«lavasciuga biancheria per uso domestico», una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di centrifuga che un dispositivo per asciugare i tessuti, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel cestello; |
5) |
«programma», una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per lavare determinati tipi di tessuto; |
6) |
«ciclo», un processo completo di lavaggio, risciacquo e centrifuga, quale definito dal programma selezionato; |
7) |
«durata del programma», il tempo che intercorre tra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utente; |
8) |
«capacità nominale», la massa massima, espressa in kg, indicata dal fornitore, a intervalli di 0,5 kg, di tessuti asciutti di un determinato tipo che può essere lavata in una lavatrice per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore; |
9) |
«carico parziale», metà della capacità nominale di una lavatrice per uso domestico per un determinato programma; |
10) |
«grado di umidità residua», la quantità di umidità contenuta nel carico alla fine della fase di centrifuga; |
11) |
«modo spento», una condizione in cui la lavatrice per uso domestico viene spenta utilizzando i comandi o gli interruttori accessibili all’utente e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire un consumo di elettricità minimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando la lavatrice è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del fornitore. Se non sono presenti comandi o interruttori cui l’utilizzatore finale può accedere, per «modo spento» si intende la condizione in cui si trova la lavatrice per uso domestico quando ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno; |
12) |
modo lasciato acceso «(left-on)», il modo il cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell’utente oltre allo svuotamento della lavatrice; |
13) |
«lavatrice per uso domestico equivalente», un modello di lavatrice per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, di consumo di acqua e di energia e le stesse emissioni di rumore aereo durante il lavaggio e la centrifuga di un altro modello di lavatrice per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso fornitore; |
14) |
«utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, una lavatrice per uso domestico; |
15) |
«punto vendita», un luogo in cui le lavatrici per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate. |
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori
I fornitori provvedono affinché:
a) |
ogni lavatrice per uso domestico possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato I; |
b) |
sia resa disponibile una scheda di prodotto come definita nell’allegato II; |
c) |
il fascicolo tecnico, di cui all’allegato III, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; |
d) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di lavatrici per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
e) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di lavatrice per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 4
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) |
presso il punto vendita, tutte le lavatrici per uso domestico riportino l’etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, lettera a), applicandola all’esterno della parte anteriore o della parte superiore della lavatrice per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile; |
b) |
le lavatrici per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV; |
c) |
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di lavatrici per uso domestico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di lavatrice per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute.
Articolo 6
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo annuo di energia, il consumo annuo di acqua, la classe di efficienza della centrifuga, il consumo di energia nel modo spento e «left-on», la durata del modo «left-on», il grado di umidità residua, la velocità della centrifuga e le emissioni di rumore aereo, conformemente alla procedura stabilita nell’allegato V.
Articolo 7
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato V.
Articolo 8
Abrogazione
La direttiva 95/12/CE è abrogata a decorrere dal 20 dicembre 2011.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 3, lettere d) ed e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 20 aprile 2012.
2. Le lavatrici per uso domestico immesse sul mercato prima del 20 dicembre 2011 devono essere conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 95/12/CE.
3. Qualora fosse adottata una misura di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, le lavatrici per uso domestico conformi alle disposizioni di detta misura di applicazione per quanto riguarda i requisiti di efficienza di lavaggio e alle disposizioni del presente regolamento, e che sono immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate prima del 20 dicembre 2011 sono considerate conformi ai requisiti della direttiva 95/12/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 20 dicembre 2011. Tuttavia, l’articolo 3, lettere d) ed e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 20 aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 47 del 24.2.1996, pag. 35.
(3) GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.
(4) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(5) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
ALLEGATO I
Etichetta
1. ETICHETTA
1) |
L’etichetta riporta le seguenti informazioni:
|
2) |
L’etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 2. In deroga a questo punto, se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio. |
2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA
L’etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.
Dove:
a) |
L’etichetta è larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra. |
b) |
Lo sfondo deve essere bianco. |
c) |
Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. |
d) |
L’etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):
|
ALLEGATO II
Scheda di prodotto
1. |
Le informazioni contenute nella scheda prodotto della lavatrice per uso domestico sono indicate nell’ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
|
2. |
Una scheda può riguardare diversi modelli di lavatrici per uso domestico forniti dallo stesso fornitore. |
3. |
Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell’etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull’etichetta. |
ALLEGATO III
Fascicolo tecnico
1. |
Il fascicolo tecnico di cui all’articolo 3, lettera c), comprende:
|
2. |
Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di lavatrice per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre lavatrici per uso domestico equivalenti, o entrambi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni e alle prove svolte dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti i modelli equivalenti di lavatrici per uso domestico per i quali le informazioni sono state ottenute sulle stesse basi. |
ALLEGATO IV
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto
1. |
Le informazioni di cui all’articolo 4, lettera b), sono fornite nell’ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell’ordine definiti nell’allegato II. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili. |
ALLEGATO V
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti negli articoli 3 e 4, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un’unica lavatrice per uso domestico. Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, le misurazioni devono essere effettuate su tre lavatrici supplementari. La media aritmetica dei valori misurati in relazione alle tre lavatrici per uso domestico deve rispondere ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, tranne che per il consumo energetico per cui il valore dichiarato non può superare del 6 % il valore nominale di Et .
In caso contrario il modello di lavatrice per uso domestico e tutti gli altri modelli di lavatrice equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti agli articoli 3 e 4.
Le autorità degli Stati membri utilizzano procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tabella 1
Parametro misurato |
Tolleranze applicabili alla verifica |
Consumo energetico annuo |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale (1) di AEC . |
Consumo energetico |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Et . |
Durata del programma |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto ai valori nominali Tt . |
Consumo di acqua |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Wt . |
Tasso di umidità residua |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di D. |
Velocità della centrifuga |
Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. |
Consumo energetico nei modi «spento» e «left-on» |
Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è superiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , quando è inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 W rispetto al valore nominale. |
Durata in modo «left-on» |
Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 10 % rispetto al valore nominale di Tl . |
Emissioni di rumore aereo |
Il valore misurato deve corrispondere al valore nominale. |
(1) Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fornitore.
ALLEGATO VI
Classi di efficienza energetica e classi di efficienza della centrifuga
1. CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA
La classe di efficienza energetica di una lavatrice per uso domestico è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.
L’indice di efficienza energetica (IEE) di una lavatrice per uso domestico è determinato conformemente all’allegato VII, punto 1.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica |
A+++ (efficienza massima) |
IEE < 46 |
A++ |
46 ≤ IEE < 52 |
A+ |
52 ≤ IEE < 59 |
A |
59 ≤ IEE < 68 |
B |
68 ≤ IEE < 77 |
C |
77 ≤ IEE < 87 |
D (efficienza minima) |
IEE ≥ 87 |
2. CLASSI DI EFFICIENZA DELLA CENTRIFUGA
La classe di efficienza della centrifuga di una lavatrice per uso domestico è determinata in base al grado di umidità residua (D) definito nella tabella 2.
Il grado di umidità residua (D) di una lavatrice per uso domestico è determinato conformemente all’allegato VII, punto 3.
Tabella 2
Classi di efficienza della centrifuga
Classe di efficienza della centrifuga |
Tasso di umidità residua (%) |
A (efficienza massima) |
D < 45 |
B |
45 ≤ D < 54 |
C |
54 ≤ D < 63 |
D |
63 ≤ D < 72 |
E |
72 ≤ D < 81 |
F |
81 ≤ D < 90 |
G (meno efficiente) |
D ≥ 90 |
ALLEGATO VII
Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica, del consumo annuo di acqua e del grado di umidità residua
1. CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Per calcolare l’indice di efficienza energetica (IEE) di un modello di lavatrice per uso domestico, il consumo annuo ponderato di energia di una lavatrice per uso domestico per il programma standard per i capi di cotone a 60 °C a pieno carico e a carico parziale e per il programma standard per i capi di cotone a 40 °C a carico parziale è confrontato con il consumo annuo standard di energia.
a) |
L’indice di efficienza energetica (nella formula EEI) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale: dove:
|
b) |
Il consumo standard annuo di energia (SAEC ) è calcolato in kWh/anno come segue e arrotondato al secondo decimale: SAEC = 47,0 × c + 51,7 dove:
|
c) |
Il consumo annuo ponderato di energia (AEC ) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:
|
d) |
Il consumo di energia ponderato (Et ) è calcolato in kWh con la formula seguente e arrotondato al terzo decimale: Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7 dove:
|
e) |
L’energia nel modo spento (Po ) è calcolata in W con la formula seguente e arrotondata al secondo decimale: Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7 dove:
|
f) |
L’energia ponderata nel modo «left on» (Pl ) è calcolata in W con la formula seguente e arrotondata al secondo decimale: Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7 dove:
|
g) |
La durata del programma (Tt ) è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino: Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7 dove:
|
h) |
La durata del modo «left-on» (Tl ) è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino: Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7 dove:
|
2. CALCOLO DEL CONSUMO ANNUO PONDERATO DI ACQUA
a) |
Il consumo annuo ponderato di acqua (AWC ) di una lavatrice per uso domestico è calcolato in litri con la formula seguente e arrotondato alla cifra intera superiore: AWc = Wt × 220 dove:
|
b) |
Il consumo di acqua ponderato (Wt ) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale: Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7 dove:
|
3. CALCOLO DEL GRADO DI UMIDITÀ RESIDUA
Il grado ponderato di umidità residua (D) di una lavatrice per uso domestico è calcolato in percentuale con la formula seguente e arrotondato alla cifra percentuale intera più vicina:
D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7
dove:
D60 |
il grado di umidità residua per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C, espresso in percentuale e arrotondato alla percentuale più vicina; |
D60½ |
il grado di umidità residua per il programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 60 °C, espresso in percentuale e arrotondato alla percentuale più vicina; |
D40½ |
il grado di umidità residua per il programma standard a carico parziale per tessuti di cotone a 40 °C, espresso in percentuale e arrotondato alla percentuale più vicina. |