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Document 32010R1017

    Regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010 , recante apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

    GU L 293 del 11.11.2010, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2011; abrogato da 32011R0560

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1017/oj

    11.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 293/41


    REGOLAMENTO (UE) N. 1017/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 10 novembre 2010

    recante apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (2), dispone che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avvenga mediante gara.

    (2)

    Gli Stati membri dispongono di scorte di intervento per il frumento tenero e l'orzo. Per soddisfare il fabbisogno del mercato, è opportuno che dette scorte di cereali degli Stati membri siano rese disponibili sul mercato interno. A tal fine occorre aprire gare permanenti per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. È opportuno che ognuna di tali gare sia considerata una gara a sé stante.

    (3)

    Per tenere conto della situazione del mercato interno, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

    (4)

    Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere le condizioni e i termini che si applicano alla trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo d'applicazione

    Conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 1272/2009 è aperta una procedura di gara per la rivendita di stock di intervento di cereali sul mercato interno.

    Le quantità massime disponibili per Stato membro figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Termini di presentazione delle offerte

    1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 24 novembre 2010 alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).

    Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade nei giorni seguenti alle ore 11.00 (ora di Bruxelles):

    l'8 e il 15 dicembre 2010,

    il 12 e il 26 gennaio 2011,

    il 9 e il 23 febbraio 2011,

    il 9 e il 23 marzo 2011,

    il 13 e il 27 aprile 2011,

    l'11 e il 25 maggio 2011,

    il 15 e il 29 giugno 2011.

    2.   Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento riconosciuti dagli Stati membri, il cui elenco è pubblicato in internet (3).

    Articolo 3

    Notificazione alla Commissione

    La notificazione di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è trasmessa entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

    Articolo 4

    Decisione basata sulle offerte

    Secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ogni Stato membro e per ogni cereale il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1272/2009.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

    (3)  Gli indirizzi degli organismi d'intervento sono pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


    ALLEGATO

    Elenco delle gare

    (tonnellate)

    Stato membro

    Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno

     

    Frumento tenero

    Orzo

    Granturco

    Codice NC

    1001 90

    1003 00

    1005 90 00

    Belgique/België

    0

    България

    0

    0

    Česká Republika

    60 937

    136 395

    Danmark

    59 550

    Deutschland

    1 100 935

    Eesti

    40 060

    Eire/Ireland

    Elláda

    España

    France

    70 385

    Italia

    Kypros

    Latvija

    0

    Lietuva

    0

    91 377

    Luxembourg

    Magyarország

    4 418

    30 258

    0

    Malta

    Nederland

    Österreich

    20 541

    Polska

    0

    0

    Portogallo

    România

    0

    Slovenija

    Slovensko

    0

    80 112

    Suomi/Finland

    22 757

    784 136

    Sverige

    148 260

    United Kingdom

    151 136

    Il segno «—» significa: non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.


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