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Document 32010R0998
Commission Regulation (EU) No 998/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Lactosan GmbH & Co KG) Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010 , concernente l'autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010 , concernente l'autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 290 del 6.11.2010, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2021; abrogato da 32021R1424
6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 998/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2010
concernente l'autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l'autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo dei mangimi per polli da ingrasso, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici». |
(4) |
L'uso di Enterococcus faecium DSM 7134 è stato autorizzato per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione (2), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione (3) e in via provvisoria per quattro anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione (4). |
(5) |
A sostegno della domanda di autorizzazione del preparato per i polli da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso, nel suo parere del 27 maggio 2010 (5), che nelle condizioni di impiego proposte Enterococcus faecium DSM 7134 non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che il suo uso come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, in quanto migliora i parametri zootecnici, può essere efficace. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione di Enterococcus faecium DSM 7134 dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni indicate nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16.
(3) GU L 335 del 20.12.2007, pag. 24.
(4) GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3.
(5) EFSA Journal (2010); 8(6):1636.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
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4b1841 |
Lactosan GmbH & Co KG |
Enterococcus faecium DSM 7134 |
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Polli da ingrasso |
— |
5 × 108 |
— |
|
26 novembre 2020 |
(1) Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives