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Document 32010R0974

    Regolamento (UE) n. 974/2010 della Commissione, del 29 ottobre 2010 , che fissa, per l'esercizio contabile 2011 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

    GU L 285 del 30.10.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/974/oj

    30.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 285/9


    REGOLAMENTO (UE) N. 974/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 2010

    che fissa, per l'esercizio contabile 2011 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2), la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti è calcolata secondo le modalità definite nell’allegato IV del medesimo regolamento.

    (2)

    Ai sensi dell’allegato IV, punto I.1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato IV, punto I.1, primo comma, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. Tale tasso deve essere fissato all’inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

    (3)

    Tuttavia, se il tasso d’interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per l'Unione, si applica a tale Stato membro un tasso di interesse al livello di quello comunicato, a norma dell’allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006.

    (4)

    Peraltro, a norma dell’allegato IV, punto I.2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificati al primo comma, punto I.2, del medesimo allegato, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, ad esso si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione. Il Lussemburgo, Malta e il Portogallo hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento.

    (5)

    In base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l’esercizio contabile 2011 del FEAGA tenendo conto dei vari fattori.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti d’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2011 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono così fissati:

    a)

    0,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare a Cipro, in Estonia e in Lettonia;

    b)

    0,2 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Bulgaria;

    c)

    0,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Svezia;

    d)

    0,4 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Germania, Irlanda e Finlandia;

    e)

    0,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Austria e nel Regno Unito;

    f)

    0,6 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Italia;

    g)

    0,7 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Grecia;

    h)

    1,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Belgio;

    i)

    1,1 % per il tasso di interesse uniforme per l'Unione da applicare agli altri Stati membri.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.


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