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Document 32010R0939

    Regolamento (UE) n. 939/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010 , che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 277 del 21.10.2010, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/939/oj

    21.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 277/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 939/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 20 ottobre 2010

    che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 767/2009 prevede una serie di norme UE riguardanti le condizioni di commercializzazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. L’allegato IV del presente regolamento include le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti.

    (2)

    I dati statistici di controllo delle autorità competenti negli Stati membri in merito alle deroghe nei campioni di mangimi hanno indicato che occorre apportare modifiche sostanziali ai parametri fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnologici in materia di metodi di campionamento e di analisi. Dal momento che la Commissione ha completato la valutazione di tali dati, occorre modificare di conseguenza la struttura e i parametri dell’allegato IV.

    (3)

    Le tolleranze modificate per il tenore di umidità dovrebbero tener conto di alcune materie prime per mangimi con un tenore di umidità pari o superiore al 50 %, dato che gli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno introdotto per tali materie prime per mangimi nuove disposizioni in merito all’etichettatura.

    (4)

    In mancanza di metodi per determinare il valore energetico e il valore proteico a livello dell’Unione, occorre che gli Stati membri possano mantenere le proprie tolleranze nazionali per tali parametri.

    (5)

    Quanto alle tolleranze recentemente introdotte per gli additivi per mangimi, occorre chiarire che esse si applicano soltanto alle deroghe tecniche, dato che la tolleranza analitica è già determinata conformemente al metodo ufficiale di accertamento del relativo additivo per mangimi. È opportuno che le tolleranze si applichino ai valori dichiarati nell’elenco degli additivi per mangimi e nell’elenco dei componenti analitici.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 è modificato conformemente all’allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 è sostituito dal testo seguente:

    «ALLEGATO IV

    Tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5

    Parte A:     Tolleranze per i componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII

    1.

    Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano deroghe tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello dell’UE tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori di cui al punto 2 vanno adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

    2.

    Ove si riscontri che la composizione di una materia prima per mangimi o un mangime composto deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII, si applicano le tolleranze seguenti:

    a)

    per oli e grassi grezzi, proteina grezza e cenere grezza:

    i)

    ± 3 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 24 %;

    ii)

    ± 12,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 24 %, ma pari o superiori all’8 %;

    iii)

    ± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all’8 %;

    b)

    per proteina grezza, zuccheri e amido:

    i)

    ± 3,5 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %;

    ii)

    ± 17,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %;

    iii)

    ± 1,7 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

    c)

    per calcio, ceneri insolubili nell’acido cloridrico, fosforo totale, sodio, potassio e magnesio:

    i)

    ± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 5 %;

    ii)

    ± 20 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori all’1 %;

    iii)

    ± 0,2 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all’1 %;

    d)

    per l’umidità:

    i)

    ± 8 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 12,5 %;

    ii)

    ± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %, ma pari o superiori al 5 %;

    iii)

    ± 20 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori al 2 %;

    iv)

    ± 0,4 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 2 %;

    e)

    per quanto concerne il valore energetico e il valore proteico, ove non siano state fissate tolleranze conformemente al metodo UE o al metodo ufficiale nazionale nello Stato membro in cui il mangime è immesso sul mercato, si applicano le tolleranze seguenti: per il valore energetico il 5 % e per il valore proteico il 10 %.

    3.

    In deroga al punto 2, lettera a), per quanto riguarda olio e grassi grezzi e proteina grezza negli alimenti per animali da compagnia, qualora il tenore dichiarato sia inferiore al 16 %, la deroga ammessa è di ± 2 % della massa o del volume complessivi.

    4.

    In deroga al punto 2, la deroga ammessa verso l’alto al tenore dichiarato per oli e grassi grezzi, zuccheri, amido, calcio, sodio, potassio, magnesio, valore energetico e valore proteico può essere il doppio della tolleranza fissata ai punti 2 e 3.

    5.

    In deroga al punto 2, le tolleranze per ceneri insolubili in acido cloridrico e per l’umidità si applicano soltanto verso l’alto e non sono fissati limiti alle tolleranze verso il basso.

    Parte B:     Tolleranze per additivi per mangimi etichettati conformemente agli allegati I, V, VI e VII

    1.

    Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto deroghe tecniche. Esse si applicano agli additivi per mangimi nell’elenco degli additivi per mangimi e nell’elenco di componenti analitici.

    Quanto agli additivi per mangimi elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione del mangime.

    Ove si rilevi che il tenore di un additivo per mangimi in una materia prima per mangimi o in un mangime composto sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti (1):

    a)

    10 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è pari o superiore a 1 000 unità;

    b)

    100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;

    c)

    20 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;

    d)

    0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;

    e)

    40 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è inferiore a 0,5 unità.

    2.

    Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un mangime sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per mangimi, le tolleranze tecniche di cui al punto 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

    3.

    Fintantoché il tenore massimo di un additivo di cui al punto 2 non sia superato, la deroga al tenore dichiarato può essere di tre volte superiore alla tolleranza di cui al punto 1. Peraltro, se per additivi per mangimi rientranti nel gruppo dei microorganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per mangimi, il tenore massimo costituisce il valore massimo ammesso.»


    (1)  Nel presente punto 1 unità corrisponde a 1 mg, 1 000 UI (unità internazionali), 1 × 109 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell’enzima dell’additivo per mangime corrispondente per kg di mangime, a seconda dei casi.


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