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Document 32010R0905

    Regolamento (UE) n. 905/2010 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

    GU L 268 del 12.10.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogato da 32011R0543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/905/oj

    12.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 268/19


    REGOLAMENTO (UE) N. 905/2010 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 ottobre 2010

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico «OCM») (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato XVII. Tale sorveglianza viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

    (2)

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e sulla base degli ultimi dati disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009, occorre adeguare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i carciofi, le clementine e le arance.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

    (3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO XVII

    DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO II, SEZIONE 2

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livello limite

    (in tonnellate)

    78.0015

    0702 00 00

    Pomodori

    1o ottobre–31 maggio

    1 215 717

    78.0020

    1o giugno–30 settembre

    966 474

    78.0065

    0707 00 05

    Cetrioli

    1o maggio–31 ottobre

    12 303

    78.0075

    1o novembre–30 aprile

    33 447

    78.0085

    0709 90 80

    Carciofi

    1o novembre–30 giugno

    17 258

    78.0100

    0709 90 70

    Zucchine

    1o gennaio–31 dicembre

    55 369

    78.0110

    0805 10 20

    Arance

    1o dicembre–31 maggio

    368 535

    78.0120

    0805 20 10

    Clementine

    1o novembre–fine febbraio

    175 110

    78.0130

    0805 20 30

    0805 20 50

    0805 20 70

    0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

    1o novembre–fine febbraio

    115 625

    78.0155

    0805 50 10

    Limoni

    1o giugno–31 dicembre

    329 903

    78.0160

    1o gennaio–31 maggio

    92 638

    78.0170

    0806 10 10

    Uve da tavola

    21 luglio–20 novembre

    146 510

    78.0175

    0808 10 80

    Mele

    1o gennaio–31 agosto

    1 262 435

    78.0180

    1o settembre–31 dicembre

    95 357

    78.0220

    0808 20 50

    Pere

    1o gennaio–30 aprile

    280 764

    78.0235

    1o luglio–31 dicembre

    83 435

    78.0250

    0809 10 00

    Albicocche

    1o giugno–31 luglio

    49 314

    78.0265

    0809 20 95

    Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

    21 maggio–10 agosto

    90 511

    78.0270

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    11 giugno–30 settembre

    6 867

    78.0280

    0809 40 05

    Prugne

    11 giugno–30 settembre

    57 764»


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