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Document 32010R0835
Commission Regulation (EU) No 835/2010 of 22 September 2010 amending for the 135th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (UE) n. 835/2010 della Commissione, del 22 settembre 2010 , recante centotrentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento (UE) n. 835/2010 della Commissione, del 22 settembre 2010 , recante centotrentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 249 del 23.9.2010, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 835/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2010
recante centotrentacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 9 settembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Karel KOVANDA
Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:
«Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad; b) Muhamad Abdullah Imad; c) Imad Mouhamed Abdellah; d) Faraj Farj Hassan Al Saadi; e) Hamza Al Libi; f) Abdallah Abd al-Rahim). Indirizzo: a) Leicester, Regno Unito (al gennaio 2009); b) Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: a) Giamahiria araba libica; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Giordania (Muhamad Abdullah Imad); d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica. Altre informazioni: residente nel Regno Unito al gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»