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Document 32010R0832

    Regolamento (UE) n. 832/2010 della Commissione, del 17 settembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

    GU L 248 del 22.9.2010, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/832/oj

    22.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 248/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 832/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 17 settembre 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l'articolo 44, l'articolo 66, paragrafo 3 e l'articolo 76, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), semplifica e chiarisce alcune prescrizioni riguardanti i grandi progetti, gli strumenti di ingegneria finanziaria e i rapporti sull'esecuzione finanziaria dei programmi operativi. Occorre quindi allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione (4) con il regolamento (CE) n. 1083/2006 modificato.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1080/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 437/2010 (5), prevede l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate. Occorre quindi allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione con il regolamento (CE) n. 1080/2006 modificato.

    (3)

    Occorre precisare che l'attuazione dell'ingegneria finanziaria comprende anche fondi o altri programmi di incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, incluse le abitazioni esistenti.

    (4)

    Occorre definire le condizioni di ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate nell'ambito di un approccio integrato, prendendo in particolare considerazione le misure di desegregazione.

    (5)

    Al fine di facilitare la fornitura di dati da parte degli Stati membri e il trattamento dei dati da parte della Commissione, vanno semplificate le prescrizioni sulle informazioni finanziarie da fornire nei rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi.

    (6)

    La soglia oltre la quale i progetti vanno considerati grandi progetti è stata portata a 50 milioni di EUR. Al fine di garantire un appropriato monitoraggio dei progetti ambientali con un costo totale degli investimenti tra 25 milioni e 50 milioni di EUR, è necessario prevedere l'obbligo di includere informazioni su tali progetti nei rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi.

    (7)

    A norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, è ora possibile che un grande progetto copra più di un programma operativo. Per questo motivo è necessario aggiornare il tipo di dati strutturati da fornire sui grandi progetti e i moduli di richiesta di assistenza per tali progetti.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 1828/2006 va pertanto modificato di conseguenza.

    (9)

    Per ragioni di coerenza, è opportuno che le modifiche del regolamento (CE) n. 1828/2006 siano applicabili dalla stessa data del regolamento (UE) n. 539/2010 e del regolamento (UE) n. 437/2010.

    (10)

    Occorre che tutti i vantaggi per i beneficiari concessi dal regolamento (UE) n. 539/2010 e dal regolamento (UE) n. 437/2010 siano applicabili in tempi il più possibile brevi. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1828/2006 è così modificato:

    1)

    L'articolo 43 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:

    a)

    imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE (6) della Commissione, a decorrere dal 1o gennaio 2005;

    b)

    partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano;

    c)

    fondi o altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti.

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché le operazioni destinate a promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, che sono finanziati da strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.»

    2)

    L'articolo 44, paragrafo 1, è così modificato:

    a)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese, principalmente le PMI, comprese le microimprese, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta e la domanda di tali strumenti;»

    b)

    è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    per quanto riguarda i fondi o gli altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, i quadri normativi dell'Unione e nazionali e le strategie nazionali pertinenti.»

    3)

    L'articolo 45 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese»

    b)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), investono solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.»

    4)

    All'articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Visto l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006, le spese per l'edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate sono ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa fanno parte di un approccio integrato e il sostegno degli interventi in materia di edilizia a favore delle comunità emarginate avviene insieme ad altri tipi di interventi nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'inclusione sociale e dell'occupazione;

    b)

    l'ubicazione fisica delle abitazioni garantisce l'integrazione spaziale di queste comunità nella società e non contribuisce alla segregazione, all'isolamento e all'esclusione.»

    5)

    L'allegato XVIII è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

    6)

    Gli allegati XX, XXI e XXII sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 giugno 2010.

    Tuttavia l'articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 18 giugno 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

    Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

    (2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 158 del 24.6.2010, pag. 1.

    (4)  GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.

    (6)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36


    ALLEGATO I

    L'allegato XVIII è così modificato:

    1)

    il punto 2.1.2 è sostituito dal seguente:

    «2.1.2.   Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

     

    Finanziamento complessivo del programma operativo

    dell'Unione e nazionale

    Base di calcolo del contributo dell'Unione

    (costo pubblico o totale)

    Totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (1)

    Contributo pubblico corrispondente (1)

    Grado di attuazione

    in %

     

    a

    b

    c

    d

    e = c/a se T o e = d/a se P

    Asse prioritario 1

    Specificare il Fondo

    Spese rientranti nell'ambito del FSE (2)

    Spese rientranti nell'ambito del FESR (2)

    Spese per le regioni senza sostegno transitorio (3)

    Spese per le regioni con sostegno transitorio (3)

    non pertinente

     

     

     

    non pertinente

    Asse prioritario 2

    Specificare il Fondo

    Spese rientranti nell'ambito del FSE

    Spese rientranti nell'ambito del FESR

    Spese per le regioni senza sostegno transitorio

    Spese per le regioni con sostegno transitorio

    non pertinente

     

     

     

    non pertinente

    Asse prioritario …

    Specificare il Fondo

    Spese rientranti nell'ambito del FSE

    Spese rientranti nell'ambito del FESR

    Spese per le regioni senza sostegno transitorio

    Spese per le regioni con sostegno transitorio

    non pertinente

     

     

     

    non pertinente

    Totale generale

     

     

     

     

     

    2)

    È aggiunto il seguente punto 5 bis:

    «5 bis   PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: PROGETTI AMBIENTALI CON COSTI D'INVESTIMENTO COMPLESSIVI COMPRESI TRA 25 MILIONI E 50 MILIONI DI EUR (SE APPLICABILE)

    Per i progetti in corso:

    stato di avanzamento dell'esecuzione delle diverse fasi dei progetti,

    stato di avanzamento del finanziamento dei progetti.

    Per i progetti terminati:

    elenco dei progetti terminati, compresa la data del completamento, i costi d'investimento complessivi finali, comprese le fonti di finanziamento, e i principali indicatori di realizzazione e di risultato, tra cui gli indicatori chiave, se del caso.»


    (1)  Cifre espresse cumulativamente.

    (2)  Questo campo va completato solo nel rapporto finale di esecuzione, se il programma operativo è cofinanziato dal FESR o dal FSE, qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

    (3)  Questo campo va completato solo nel rapporto finale di esecuzione, se il programma operativo comprende un sostegno a favore di regioni con sostegno transitorio e senza sostegno transitorio.

    Per i programmi operativi che ricevono un contributo del FESR nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: ripartizione della spesa tra costi operativi e investimenti in infrastrutture.»


    ALLEGATO II

    «

    ALLEGATO XX

    DATI STRUTTURATI DEI GRANDI PROGETTI DA CODIFICARE

    Informazioni importanti sui grandi progetti

    Modulo di domanda per infrastrutture

    Modulo di domanda per investimenti produttivi

    Tipo di dati

    Titolo del progetto

    B.1.1

    B.1.1

    Testo

    Denominazione dell'impresa

    non pertinente

    B.1.2

    Testo

    PMI

    non pertinente

    B.1.3

    Sì/No

    Dimensione “Temi prioritari”

    B.2.1

    B.2.1

    Codice/Codici

    Dimensione “Forme di finanziamento”

    B.2.2

    B.2.2

    Codice

    Dimensione “Territorio”

    B.2.3

    B.2.3

    Codice

    Dimensione “Attività economica”

    B.2.4

    B.2.4

    Codice/Codici

    Codice NACE

    B.2.4.1

    B.2.4.1

    Codice/Codici

    Natura dell'investimento

    non pertinente

    B.2.4.2

    Codice

    Dimensione/i “Ubicazione”

    B.2.5

    B.2.5

    Codice/Codici

    Fondo/i

    B.3.4

    B.3.3

    FESR/FC

    Asse prioritario o assi prioritari

    B.3.4

    B.3.4

    Testo

    PPP

    B.4.2.d

    non pertinente

    Sì/No

    Fase di costruzione – data d'inizio

    D.1.8A

    D.1.5A

    Data

    Fase di costruzione – data di completamento

    D.1.8B

    D.1.5B

    Data

    Periodo di riferimento

    E.1.2.1

    E.1.2.1

    Anni

    Tasso di attualizzazione finanziaria

    E.1.2.2

    E.1.2.2

    %

    Costo totale dell'investimento

    E.1.2.3

    E.1.2.3

    EUR

    Costo totale dell'investimento (valore attuale)

    E.1.2.4

    non pertinente

    EUR

    Valore residuo

    E.1.2.5

    non pertinente

    EUR

    Valore residuo (valore attuale)

    E.1.2.6

    non pertinente

    EUR

    Entrate (valore attuale)

    E.1.2.7

    non pertinente

    EUR

    Costi di esercizio (valore attuale)

    E.1.2.8

    non pertinente

    EUR

    Entrate nette (valore attuale)

    E.1.2.9

    non pertinente

    EUR

    Spese ammissibili (valore attuale)

    E.1.2.10

    non pertinente

    EUR

    Aumento stimato del fatturato annuo

    non pertinente

    E.1.2.4

    EUR

    % di variazione del fatturato per persona occupata

    non pertinente

    E.1.2.5

    %

    Tasso di rendimento finanziario (senza sovvenzione dell'Unione)

    E.1.3.1A

    E.1.3.1A

    %

    Tasso di rendimento finanziario (con sovvenzione dell'Unione)

    E.1.3.1B

    E.1.3.1B

    %

    Valore finanziario attuale netto (senza sovvenzione dell'Unione)

    E.1.3.2A

    E.1.3.2A

    EUR

    Valore finanziario attuale netto (con sovvenzione dell'Unione)

    E.1.3.2B

    E.1.3.2B

    EUR

    Costi ammissibili

    H.1.12C

    H.1.10C

    EUR

    Importo della decisione

    H.2.1.3

    H.2.1.1

    EUR

    Sovvenzione dell'Unione europea

    H.2.1.5

    H.2.1.3

    EUR

    Spese già certificate

    Importo totale in EUR:

    Importo per ciascun programma operativo in EUR:

    H.2.3

    H.2.3

    EUR

    Costi e benefici economici

    E.2.2

    E.2.2

    Testo/EUR

    Tasso di attualizzazione sociale

    E.2.3.1

    E.2.3.1

    %

    Tasso di rendimento economico

    E.2.3.2

    E.2.3.2

    %

    Valore economico attuale netto

    E.2.3.3

    E.2.3.3

    EUR

    Rapporto benefici/costi

    E.2.3.4

    E.2.3.4

    Numero

    Numero di posti di lavoro creati direttamente durante la fase di attuazione

    E.2.4.1A

    E.2.4 a) 1A

    Numero

    Durata media dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase di attuazione

    E.2.4.1B

    E.2.4 a) 1B

    Mesi/permanente

    Numero di posti di lavoro creati direttamente durante la fase operativa

    E.2.4.2A

    E.2.4 a) 2A

    Numero

    Durata media dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase operativa

    E.2.4.2B

    E.2.4 a) 2B

    Mesi/permanente

    Numero di posti di lavoro creati indirettamente durante la fase operativa

    non pertinente

    E.2.4 a) 4A

    Numero

    Impatto interregionale sull'occupazione

    non pertinente

    E.2.4 c)

    Neg/Neut/Pos

    Classe di sviluppo VIA

    F.3.2.1

    F.3.2.1

    I/II non coperta

    VIA effettuata in caso di classe II

    F.3.2.3

    F.3.2.3

    Sì/No

    % dei costi per compensare un impatto ambientale negativo

    F.6

    F.6

    %

    Altre fonti dell'Unione (BEI/FEI)

    I.1.3

    I.1.3

    Sì/No

    Partecipazione di Jaspers

    I.4.1

    I.4.1

    Sì/No

    Indicatori chiave (scegliere un indicatore chiave pertinente da una lista a tendina disponibile nel sistema elettronico):

    B.4.2B

    non pertinente

    Numero

    ALLEGATO XXI

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    ALLEGATO XXII

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