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Document 32010R0761

    Regolamento (UE) n. 761/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010 , che modifica, per quanto riguarda la sostanza metilprednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 224 del 26.8.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/761/oj

    26.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 224/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 761/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 25 agosto 2010

    che modifica, per quanto riguarda la sostanza metilprednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

    visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

    (2)

    Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

    (3)

    Il metilprednisolone figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini in rapporto a muscoli, grasso, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

    (4)

    L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere il latte vaccino nella voce esistente per il metilprednisolone.

    (5)

    Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di determinare un limite massimo di residui provvisorio (qui di seguito «LMR») per il metilprednisolone per il latte vaccino e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano».

    (6)

    Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente per il metilprednisolone nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere il LMR provvisorio per il latte vaccino e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». Il LRM provvisorio che figura in tale tabella per il metilprednisolone scade il 1o luglio 2011.

    (7)

    È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

    (8)

    I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 ottobre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    La voce per il metilprednisolone nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dal testo seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Metilprednisolone

    Metilprednisolone

    Bovini

    10 μg/kg

    Muscolo

     

    Corticoidi/Glucocorti-coidi»

    10 μg/kg

    Grasso

     

    10 μg/kg

    Fegato

     

    10 μg/kg

    Rene

     

    2 μg/kg

    Latte

    Il LMR provvisorio scade il 1o luglio 2011


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