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Document 32010R0745

    Regolamento (UE) n. 745/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010 , che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

    GU L 218 del 19.8.2010, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/745/oj

    19.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 218/9


    REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 18 agosto 2010

    che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 69, paragrafo 3, l’articolo 87, paragrafo 3, l’articolo 123, paragrafo 1, e l’articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, e l’articolo 131, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per gli Stati membri che attuano nel 2010 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento.

    (2)

    Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2010 dell’opzione di cui all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

    (3)

    Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2010 delle opzioni di cui all’articolo 69, paragrafo 1, o all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2010 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.

    (4)

    L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita ai punti i), ii), iii) e iv) dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e e), al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all’articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblicherà i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure interessate.

    (5)

    Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all’articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (6)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2010 una volta detratti, dai massimali dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54, 68 e 87 del regolamento (CE) n. 73/2009. L’importo da dedurre dal predetto allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito dall’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l’importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime del pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l’importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime del pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell’agricoltore.

    (7)

    Per gli Stati membri che applicano nel 2010 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell’articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (8)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2010 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

    (9)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2010 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

    (10)

    Occorre fissare per il 2010 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 128, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   I massimali di bilancio per il 2010, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato I del presente regolamento.

    2.   I massimali di bilancio per il 2010, di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato II del presente regolamento.

    3.   I massimali di bilancio per il 2010, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato III del presente regolamento.

    4.   I massimali di bilancio per il 2010 per il sostegno stabilito all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

    5.   Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

    6.   I massimali di bilancio per il 2010 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato VI del presente regolamento.

    7.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2010 di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelle indicate nell’allegato VII del presente regolamento.

    8.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell’Ungheria nel 2010 per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato VIII del presente regolamento.

    9.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell’Ungheria, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, di cui all’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato IX del presente regolamento.

    10.   I massimali di bilancio per il 2010, di cui all’articolo 128, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono quelli indicati nell’allegato X del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, 53 E 54 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Esercizio 2010

    (in migliaia di EUR)

     

    BE

    DK

    EL

    ES

    FR

    IT

    AT

    PT

    SI

    FI

    SE

    Premio per pecora e per capra

     

    855

     

     

     

     

     

    21 892

     

    600

     

    Premio supplementare per pecora e per capra

     

     

     

     

     

     

     

    7 184

     

    200

     

    Premio per vacca nutrice

    77 565

     

     

    261 153

    525 622

     

    70 578

    78 695

     

     

     

    Supplemento al premio per vacca nutrice

    19 389

     

     

    26 000

     

     

    99

    9 462

     

     

     

    Premio speciale per bovini

     

    33 085

     

     

     

     

     

     

    8 817

     

    37 446

    Premio all’abbattimento, animali adulti

     

     

     

    47 175

     

     

     

    8 657

     

     

     

    Premio all’abbattimento, vitelli

    6 384

     

     

    560

     

     

     

    946

     

     

     

    Pomodori, articolo 54, paragrafo 1

     

     

    10 720

    28 117

    4 017

    91 984

     

    16 667

     

     

     

    Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 54, paragrafo 2

     

     

     

     

    43 152

    9 700

     

     

     

     

     


    ALLEGATO II

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 87 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Esercizio 2010

    (in migliaia di EUR)

     

    Spagna

    Francia

    Italia

    Paesi Bassi

    Portogallo

    Finlandia

    Aiuto alle sementi

    10 347

    2 310

    13 321

    726

    272

    1 150


    ALLEGATO III

    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Esercizio 2010

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    6 389

    Bulgaria

    11 761

    Repubblica ceca

    31 826

    Danimarca

    15 800

    Germania

    2 000

    Estonia

    1 253

    Irlanda

    25 000

    Grecia

    107 600

    Spagna

    247 865

    Francia

    472 600

    Italia

    316 250

    Lettonia

    5 130

    Ungheria

    77 290

    Paesi Bassi

    22 020

    Austria

    11 900

    Polonia

    40 800

    Portogallo

    32 411

    Romania

    25 545

    Slovenia

    10 237

    Slovacchia

    8 700

    Finlandia

    45 140

    Svezia

    3 434

    Regno Unito

    29 800

    (*)

    Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico.

    Grecia: 30 000 (in migliaia di EUR)

    Slovenia: 4 200 (in migliaia di EUR)


    ALLEGATO IV

    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) E iv) E ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E e) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Esercizio 2010

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    6 389

    Bulgaria

    11 761

    Repubblica ceca

    31 826

    Danimarca

    4 300

    Germania

    2 000

    Estonia

    1 253

    Irlanda

    25 000

    Grecia

    77 600

    Spagna

    178 265

    Francia

    232 600

    Italia

    147 250

    Lettonia

    5 130

    Ungheria

    46 164

    Paesi Bassi

    15 000

    Austria

    11 900

    Polonia

    40 800

    Portogallo

    19 510

    Romania

    25 545

    Slovenia

    6 037

    Slovacchia

    8 700

    Finlandia

    45 140

    Svezia

    3 434

    Regno Unito

    29 800


    ALLEGATO V

    IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO

    Esercizio 2010

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    6 389

    Danimarca

    15 800

    Irlanda

    23 900

    Grecia

    70 000

    Spagna

    144 200

    Francia

    90 000

    Italia

    144 900

    Paesi Bassi

    22 020

    Austria

    11 900

    Portogallo

    21 700

    Slovenia

    4 200

    Finlandia

    4 762


    ALLEGATO VI

    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

    Esercizio 2010

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    508 479

    Danimarca

    997 381

    Germania

    5 769 981

    Irlanda

    1 339 421

    Grecia

    2 210 268

    Spagna

    4 642 028

    Francia

    7 465 495

    Italia

    3 924 520

    Lussemburgo

    37 569

    Malta

    4 231

    Paesi Bassi

    852 443

    Austria

    676 667

    Portogallo

    435 325

    Slovenia

    92 740

    Finlandia

    523 192

    Svezia

    724 349

    Regno Unito

    3 946 625


    ALLEGATO VII

    DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

    Esercizio 2010

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Bulgaria

    326 671

    Repubblica ceca

    581 177

    Estonia

    70 531

    Cipro

    34 898

    Lettonia

    95 653

    Lituania

    262 311

    Ungheria

    831 578

    Polonia

    1 994 196

    Romania

    700 424

    Slovacchia

    268 304


    ALLEGATO VIII

    IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Esercizio 2010

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Repubblica ceca

    44 245

    Lettonia

    4 962

    Lituania

    10 260

    Ungheria

    41 010

    Polonia

    159 392

    Romania

    4 041

    Slovacchia

    8 856


    ALLEGATO IX

    IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Esercizio 2010

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Repubblica ceca

    414

    Ungheria

    4 756

    Polonia

    6 715

    Slovacchia

    690


    ALLEGATO X

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 128 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Esercizio 2010

    (in migliaia di EUR)

    Stato membro

    Cipro

    Romania

    Slovacchia

    Pomodori, articolo 128, paragrafo 1

     

    869

    335

    Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 128, paragrafo 2

    4 478

     

     


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