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Document 32010R0731

Regolamento (UE) n. 731/2010 della Commissione, dell’ 11 agosto 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 214 del 14.8.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/731/oj

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/2


REGOLAMENTO (UE) N. 731/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione europea per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Štefan FÜLE

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Un’installazione video-sonora costituita essenzialmente dai seguenti componenti:

10 apparecchi per la videoriproduzione di dischi digitali versatili (DVD),

10 proiettori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva, del tipo in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l’elaborazione dei dati,

10 altoparlanti singoli autoalimentati incorporati in un involucro, e

20 dischi digitali versatili (DVD) contenenti opere «d’arte moderna» registrate sottoforma di immagini accompagnate da suono.

L’aspetto del videoriproduttore, dei proiettori e degli altoparlanti è stato modificato da un artista per trasformarli in un’opera «d’arte moderna», senza alterarne le funzioni.

L’installazione si presenta smontata.

8521 90 00

8528 69 10

8518 21 00

8523 40 51

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00, 8528, 8528 69 e 8528 69 10, 8518 e 8518 21 00 e 8523, 8523 40 e 8523 40 51.

È esclusa la classificazione dell’articolo alla voce 9703 00 00 quale scultura, in quanto nessuna delle sue componenti principali né l’intera installazione, se assemblata, può essere considerata tale. I componenti sono stati leggermente modificati dall’artista, ma le modifiche non alterano la funzione principale dei prodotti, appartenenti alla sezione XVI. È il contenuto registrato sul DVD, insieme ai componenti dell’installazione, che viene investito della connotazione di «arte moderna».

L’installazione video-sonora non rappresenta né un oggetto composito, in quanto è costituita da singoli componenti, né una merce presentata in assortimento condizionato per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3(b). Di conseguenza, i componenti dell’installazione devono essere classificati separatamente.

Gli apparecchi per la video-riproduzione devono pertanto essere classificati con il codice NC 8521 90 00, i proiettori con il codice NC 8528 69 10, gli altoparlanti con il codice NC 8518 21 00 e i DVD con il codice NC 8523 40 51.

2.

Una cosiddetta «installazione luminosa» che consiste di 6 tubi fluorescenti circolari per illuminazione e 6 apparecchi per illuminazione in plastica.

L’installazione è stata creata da un artista e funziona secondo le istruzioni fornite dallo stesso artista. È destinata ad essere esposta in una galleria d’arte, fissata al muro.

Gli apparecchi sono separati tra loro e destinati ad essere montati verticalmente.

I tubi devono essere inseriti negli apparecchi e forniscono due tonalità alternate di luce bianca.

L’installazione si presenta smontata.

9405 10 28

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 2(a) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9405, 9405 10 e 9405 10 28.

È esclusa la classificazione dell’articolo alla voce 9703 00 00 quale scultura, in quanto non è l’installazione a costituire «un’opera d’arte», ma lo sono il risultato (gli effetti luminosi) delle operazioni da essa svolte.

È esclusa la classificazione dell’articolo alla voce 9705 00 00, in quanto l’installazione non costituisce un esemplare da collezione avente interesse storico. Le sue caratteristiche sono quelle degli apparecchi per l’illuminazione di cui alla voce 9405.

Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 9405 10 28 come apparecchio per illuminazione da fissare al muro.


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