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Document 32010R0707

Regolamento (UE) n. 707/2010 della Commissione, del 5 agosto 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

GU L 205 del 6.8.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/707/oj

6.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/3


REGOLAMENTO (UE) N. 707/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 148 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (2), è entrato in vigore il 1o aprile 2009. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3) deve fare riferimento all'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(2)

Un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (4), è entrato in vigore il 1o febbraio 2010. Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 891/2009 devono fare riferimento a detto nuovo accordo.

(3)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 dispone che le domande di titolo di importazione sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei dodici sottoperiodi indicati all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Al fine di agevolare gli scambi, si deve consentire agli operatori di importare dal giorno di inizio del periodo contigentale. Essi devono di conseguenza essere in grado di presentare domanda di titoli di importazione durante il mese precedente il primo sottoperiodo. È pertanto opportuno definire i periodi temporali per la domanda, la notifica e il rilascio dei titoli di importazione per il primo sottoperiodo.

(4)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009 prevede sanzioni qualora lo zucchero importato, non destinato alla raffinazione, sia raffinato. Dette sanzioni non devono essere applicate se sussistono cause eccezionali di forza maggiore approvate dagli Stati membri.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

all’articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra;»

2)

all'articolo 1, la seguente lettera g) è aggiunta al primo comma:

«g)

all’articolo 11, paragrafo 4, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (5).

3)

all'articolo 2, lettera b), le parole «lettere da b) a f)» sono sostituite dalle parole «lettere da b) a g)»;

4)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma:

«Senza pregiudizio nei confronti del primo comma, le domande di titoli relativi al primo sottoperiodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate dall'ottavo al quattordicesimo giorno del mese che precede detto sottoperiodo.»;

5)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Rilascio e validità dei titoli di importazione

1.   I titoli d'importazione richiesti ai sensi del primo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal ventitreesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese nel quale è stata presentata la domanda.

2.   I titoli d'importazione richiesti ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal primo giorno fino all'ottavo giorno del mese successivo al mese nel quale è stata presentata la domanda.

3.   I titoli saranno validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati ma non oltre il 30 settembre. In caso di zucchero di importazione eccezionale e di zucchero di importazione industriale, i titoli saranno validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.»;

6)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi complessivi interessati dalle domande di titoli di importazione:

a)

non oltre il quattordicesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma;

b)

non oltre il ventunesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.»;

7)

all'articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Anteriormente al 1o giugno successivo alla campagna di commercializzazione in questione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, soddisfacente per il medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

(3)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

(4)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

(5)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.»;


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