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Document 32010R0685

Regolamento (UE) n. 685/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010 , recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2010/2011 e recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

GU L 199 del 31.7.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/685/oj

31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/1


REGOLAMENTO (UE) N. 685/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

recante fissazione delle possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2010/2011 e recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o tipi di pesca, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio (2) ha fissato le possibilità di pesca per alcuni stock, tra cui l’acciuga, nel Golfo di Biscaglia (zona CIEM VIII) per il 2010.

(3)

I nuovi TAC per la campagna di pesca 2010/2011 dovrebbero essere fissati sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca. Per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, il parere espresso dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in data 16 luglio 2010 prende in considerazione una campagna di pesca che va dal 1o luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

(4)

A fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un nuovo TAC per tale stock e i nuovi contingenti degli Stati membri con riferimento alle date summenzionate per la campagna di pesca 2010/2011.

(5)

Onde istituire per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia un piano pluriennale che tenga conto della campagna di pesca e definisca la norma di cattura da applicare ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. In base al parere dello CSTEP, la biomassa dello stock è stimata in circa 51 350 tonnellate. Tenuto conto di tale proposta della Commissione e del fatto che la valutazione d’impatto alla base di tale proposta ha rappresentato la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per tale stock. Il TAC per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011 dovrebbe pertanto essere fissato a 15 600 tonnellate.

(6)

In considerazione dell’ambito e dei tempi di applicazione specifici delle possibilità di pesca per l’acciuga, è opportuno fissare dette possibilità di pesca attraverso un regolamento distinto e modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 53/2010. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (EU) n. 53/2010.

(7)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

(8)

In considerazione della data di inizio della campagna di pesca e delle esigenze di comunicazione annua delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1o luglio 2010. Per le stesse esigenze, è opportuno che la modifica delle possibilità di pesca stabilite dal regolamento (EU) n. 53/2010 si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011, per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (in tonnellate di peso vivo), sono stabiliti come segue:

Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona CIEM

:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

14 040

 

 

Francia

1 560

 

 

UE

15 600

 

 

TAC

15 600

 

2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 7, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 53/2010.

3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

Nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 53/2010, la voce relativa all’acciuga nella zona VIII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona

:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

6 300

 

 

Francia

700

 

 

UE

7 000

 

 

TAC

7 000 (4)

 

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010, ad eccezione dell’articolo 2 che si applica dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(3)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(4)  TAC applicabile dal 1o gennaio al 30 giugno 2010.»


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