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Document 32010R0641

Regolamento (UE) n. 641/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

GU L 194 del 24.7.2010, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; abrogato da 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/641/oj

24.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/23


REGOLAMENTO (UE) N. 641/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 42, 43, paragrafo 2, e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (3) autorizzava, per un periodo di quattro anni, la spedizione di zucchero dalle Azzorre verso il resto dell’Unione in quantitativi superiori ai flussi tradizionali. Riconoscendo che la diversificazione dell’agricoltura nelle Azzorre potrebbe essere vantaggiosa e mirando, di conseguenza, ad agevolarla, in particolare per quanto riguarda l’eliminazione graduale del sistema delle quote latte, è necessario adottare misure adeguate per sostenere la ristrutturazione del settore dello zucchero in detta regione. A tal fine, per consentire all’industria locale di trasformazione dello zucchero di essere vitale, é opportuno permettere la rispedizione di zucchero in quantitativi superiori ai flussi tradizionali per un periodo limitato di cinque anni e a condizione di ridurre progressivamente i quantitativi annuali.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce un regime di esenzione dai dazi di importazione per lo zucchero C destinato all’approvvigionamento delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4) entro i limiti stabiliti nei bilanci previsionali di approvvigionamento. È opportuno adeguare il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 per tenere conto della riforma del settore dello zucchero e dell’incorporazione di tale settore nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5). In particolare, è opportuno autorizzare le Azzorre a beneficiare del regime di esenzione dai dazi di importazione per lo zucchero greggio di canna entro i limiti del loro bilancio previsionale di approvvigionamento.

(3)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce un periodo transitorio durante il quale le isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di quantitativi predeterminati di preparazioni a base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 e 2106 90 92 destinate alla trasformazione industriale. Tale periodo transitorio scade il 31 dicembre 2009. Tuttavia, il prodotto di cui al codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) è diventato un prodotto tradizionale per i consumatori locali, compresi gli indigenti. La sua disponibilità ha fatto nascere un’industria locale specifica, fonte di occupazione e di valore aggiunto. Pertanto, è opportuno mantenere l’approvvigionamento di questo specifico prodotto, che è destinato esclusivamente al consumo locale.

(4)

L’articolo 12, lettera f), del regolamento (CE) n. 247/2006 fa riferimento alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni da inserire nei programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche che gli Stati membri devono presentare, per approvazione, alla Commissione. Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di garantire l’attuazione efficace e corretta di tali programmi comunitari di sostegno, occorre eliminare il riferimento ai controlli e alle sanzioni dall’articolo 12, lettera f), di tale regolamento. Dette misure nazionali continueranno tuttavia a essere comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 27 del medesimo regolamento.

(5)

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 247/2006 stabilisce norme relative all’applicazione di disposizioni speciali per il settore vitivinicolo nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. L’organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata modificata dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, sull’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6) ed è stata successivamente incorporata nel regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti a tali misure. Inoltre, l’articolo 85 duovicies, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contiene un’espressa esenzione dal regime di estirpazione per le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Viene perciò a cadere la necessità di menzionare tale esenzione nel regolamento (CE) n. 247/2006.

(6)

L’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 dispone l’eliminazione progressiva nelle Azzorre e a Madera, entro il 31 dicembre 2013, degli appezzamenti coltivati a varietà di viti «ibridi produttori diretti» di cui è vietata la coltura. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento, il Portogallo è tenuto a informare ogni anno la Commissione sull’andamento dei lavori di riconversione e di ristrutturazione delle superfici coltivate a tali varietà. Si tratta di disposizioni più severe di quelle di cui all’articolo 120 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che impone segnatamente l’estirpazione delle varietà di viti «ibridi produttori diretti» proibite tranne se il vino ottenutone è destinato esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. È opportuno pertanto sopprimere la data del 31 dicembre 2013 dall’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 247/2006 per eliminare la disparità di trattamento tra, da un lato, le Azzorre e Madera e, dall’altro, il resto della Comunità.

(7)

Malgrado il recente sviluppo della produzione lattiera del dipartimento d’oltremare francese della Riunione, attualmente il fabbisogno di latte alimentare dell’isola non è interamente soddisfatto. A ciò si aggiunge il fatto che la lontananza e l’insularità di questa regione impediscono di trovare altre fonti di approvvigionamento di latte crudo. È pertanto opportuno estendere alla Riunione l’autorizzazione a produrre latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine dell’Unione, concessa a Madera dall’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006.

(8)

Le prospettive di un eventuale incremento della produzione lattiera locale delle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono molto limitate per via della topografia di queste isole. Sebbene venga mantenuto l’obbligo di garantire la raccolta e lo smercio del latte di produzione locale, è opportuno abolire l’obbligo, imposto alla Commissione dal secondo comma del medesimo articolo, di determinare un tasso di incorporazione di latte fresco di produzione locale.

(9)

L’applicazione retroattiva delle disposizioni del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2010 dovrebbe assicurare la continuità delle misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e dovrebbe altresì rispondere alle legittime aspettative degli operatori interessati.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 247/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), possono essere spediti dalle Azzorre nel resto della Comunità i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) per un periodo di cinque anni:

:

nel 2011

:

3 000 tonnellate,

:

nel 2012

:

2 500 tonnellate,

:

nel 2013

:

2 000 tonnellate,

:

nel 2014

:

1 500 tonnellate,

:

nel 2015

:

1 000 tonnellate.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Zucchero

1.   Nel periodo di cui all’articolo 204, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (7), lo zucchero seguente, prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 61 del medesimo regolamento, beneficia dell’esenzione dai dazi di importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all’articolo 2 del presente regolamento:

a)

lo zucchero introdotto per il consumo a Madera o nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701;

b)

lo zucchero raffinato e consumato nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 (zucchero greggio di barbabietola).

2.   Nelle Azzorre i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati a fine di raffinazione, entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento, da zucchero greggio di cui al codice NC 1701 11 10 (zucchero greggio di canna). Per l’approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l’andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Preparazioni a base di latte

In deroga all’articolo 2, le Isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di preparazioni a base di latte di cui al codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) destinate alla trasformazione industriale entro il limite di 800 tonnellate all’anno. L’aiuto versato per l’approvvigionamento di questo prodotto in provenienza dall’Unione non può superare 210 EUR a tonnellata ed è compreso nel limite di cui all’articolo 23. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.»;

4)

all’articolo 12, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

le disposizioni adottate a garanzia dell’attuazione efficace e corretta dei programmi, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione;»;

5)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Vino

1.   Le misure di cui agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies e 182 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Azzorre e a Madera.

2.   In deroga all’articolo 120 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uve appartenenti alle varietà di viti “ibridi produttori diretti” di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

Il Portogallo procede all’eliminazione progressiva degli appezzamenti coltivati a varietà di viti “ibridi produttori diretti” di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui all’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Le misure di cui agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies e 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Isole Canarie.»;

6)

all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera e nel dipartimento francese d’oltremare della Riunione la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell’Unione europea, a condizione che ciò non ostacoli la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

Il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito è chiaramente indicato sull’etichetta di vendita.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 7 luglio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 17 marzo 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 [(GU … del …, pag. …)] (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 giugno 2010.

(3)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(4)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(5)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(7)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;


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