Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0549

    Regolamento (UE) n. 549/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010 , che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico

    GU L 157 del 24.6.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/549/oj

    24.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 157/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 549/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 2010

    che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a), d) e j), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la Commissione, senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, chiude l’intervento pubblico per le carni bovine qualora, nel corso di un periodo rappresentativo, le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), non sussistano più. Poiché per determinare un periodo rappresentativo in previsione della chiusura dell’intervento pubblico per le carni bovine è necessario indire una gara, occorre che questa competenza della Commissione si rifletta nell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (2).

    (2)

    Nell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1272/2009, disposizioni divergenti ed erronee sono state adottate nelle diverse versioni linguistiche per quanto riguarda le modalità da applicare allorché il luogo di ammasso designato dall’offerente viene modificato dall’organismo d’intervento. Pertanto, occorre precisare che in questo caso le spese di trasporto supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento, tranne i primi 20 km, ed aggiungere che, in caso di applicazione dell’articolo 38, paragrafo 3, la riduzione non sarà superiore ai costi di trasporto oltre i 100 km.

    (3)

    La parte IX dell’allegato III del regolamento (UE) n. 1272/2009 stabilisce disposizioni relative agli scatoloni utilizzati per l’imballaggio delle carni bovine acquistate all’intervento. Occorre adeguare i requisiti previsti al punto 6 sul modo in cui si debbano sigillare gli scatoloni per poterli rendere conformi ai requisiti fissati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3).

    (4)

    È opportuno cogliere l’occasione della presente modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 per rimediare ad un’omissione constatata all’articolo 25 del medesimo regolamento.

    (5)

    Occorre pertanto modificare e correggere in conseguenza il regolamento (UE) n. 1272/2009.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (EU) n. 1272/2009 è modificato come segue:

    1)

    All’articolo 16, paragrafo 2), la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

    «b)

    la gara per l’acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Spetta alla Commissione chiudere detta gara, seguendo la stessa procedura, per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato.»;

    2)

    All’articolo 16, paragrafo 6), l’introduzione è sostituita dal seguente testo:

    «Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano le seguenti norme:»;

    3)

    All’articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

    «dopo aver verificato la ricevibilità dell’offerta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e dopo aver trasmesso la comunicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e fatte salve le misure adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, l’organismo d’intervento rilascia un buono di consegna datato e numerato, recante i seguenti dati:

    a)

    il quantitativo da consegnare;

    b)

    il termine per la consegna della merce;

    c)

    il luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce;

    d)

    il prezzo per il quale l’offerta è accettata.»;

    4)

    All’articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2.   Se il luogo di ammasso indicato dall’offerente è modificato dall’organismo d’intervento ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento tranne i primi 20 km. Tuttavia, le spese di trasporto oltre i 100 km restano interamente a carico dell’organismo d’intervento. Il presente paragrafo non si applica qualora si applichi l’articolo 31, paragrafo 2).»;

    5)

    All’articolo 38, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

    «a)

    le spese di trasporto tra l’effettivo luogo di presa in consegna designato dall’organismo d’intervento e il luogo di ammasso di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a); punto iv), in cui i prodotti avrebbero dovuto essere consegnati al costo più basso, ma che non superano il limite dei 100 km di cui all’articolo 29, paragrafo 1); nonché»;

    6)

    Nell’allegato III, parte IX, il punto 6 è sostituito dal seguente testo:

    «6.

    Ogni scatolone deve essere sigillato:

    a)

    mediante la marchiatura di identificazione apposta conformemente al disposto dell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

    b)

    su ciascuna delle due estremità laterali mediante un’etichetta dell’organismo d’intervento comportante un numero di serie applicato su entrambe le estremità dello scatolone in modo tale che detta etichetta venga lacerata all’apertura dello scatolone.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica:

    a)

    a decorrere dal 1o luglio 2010 per le carni bovine, il burro, il latte scremato in polvere ed i cereali; e

    b)

    a decorrere dal 1o settembre 2010 per il riso.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


    Top