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Document 32010R0480
Commission Regulation (EU) No 480/2010 of 1 June 2010 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Spressa delle Giudicarie (PDO))
Regolamento (UE) n. 480/2010 della Commissione, del 1 °giugno 2010 , recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Spressa delle Giudicarie (DOP)]
Regolamento (UE) n. 480/2010 della Commissione, del 1 °giugno 2010 , recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Spressa delle Giudicarie (DOP)]
GU L 135 del 2.6.2010, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
2.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 480/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2010
recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Spressa delle Giudicarie (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Spressa delle Giudicarie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 2275/2003 (3). |
(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(3) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 44.
(4) GU C 238 del 3.10.2009, pag. 14.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
ITALIA
Spressa delle Giudicarie (DOP)