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Document 32010R0419

    Regolamento (UE) n. 419/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2010

    GU L 119 del 13.5.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/419/oj

    13.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 119/18


    REGOLAMENTO (UE) N. 419/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 12 maggio 2010

    recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2010

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

    (2)

    A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

    (3)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

    (4)

    Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 maggio 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 16 maggio 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


    ALLEGATO I

    Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 maggio 2010

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazi all’importazione (1)

    (EUR/t)

    1001 10 00

    FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

    0,00

    di media qualità

    0,00

    di bassa qualità

    0,00

    1001 90 91

    FRUMENTO (grano) tenero da seme

    0,00

    ex 1001 90 99

    FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

    0,00

    1002 00 00

    SEGALA

    24,35

    1005 10 90

    GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

    7,49

    1005 90 00

    GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

    7,49

    1007 00 90

    SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

    24,35


    (1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

    3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

    2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

    (2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


    ALLEGATO II

    Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

    30.4.2010-11.5.2010

    1)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    (EUR/t)

     

    Frumento tenero (1)

    Granturco

    Frumento duro di alta qualità

    Frumento duro di media qualità (2)

    Frumento duro di bassa qualità (3)

    Orzo

    Borsa

    Minneapolis

    Chicago

    Quotazione

    166,36

    113,15

    Prezzo FOB USA

    137,01

    127,01

    107,01

    77,88

    Premio sul Golfo

    14,47

    Premio sui Grandi laghi

    31,52

    2)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

    26,91 EUR/t

    Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

    59,79 EUR/t


    (1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


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