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Document 32010R0358

    Regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010 , che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 105 del 27.4.2010, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/358/oj

    27.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 105/12


    REGOLAMENTO (UE) N. 358/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 23 aprile 2010

    recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti dell'UE creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (2), prevede deroghe all'applicazione di tali restrizioni, da accordare esclusivamente in presenza di determinate condizioni. Dopo aver verificato che negli aeroporti di taluni paesi terzi tali condizioni sono soddisfatte, e che questi paesi hanno buoni precedenti in materia di cooperazione con l'Unione europea e con gli Stati membri, la Commissione ha accordato le deroghe in questione.

    (3)

    Dato che a partire dal 29 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 820/2008 è abrogato, saranno abrogate anche le deroghe in questione. Tuttavia, le restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti dell'UE restano in vigore, come previsto dal regolamento (UE) n. 297/2010, del 9 aprile 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (3).

    (4)

    Le deroghe alle restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito devono pertanto essere prorogate fintantoché le restrizioni rimangono valide, a condizione che i paesi terzi in questione continuino a rispettare le condizioni alle quali le deroghe sono state accordate.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (4) deve pertanto essere modificato in tal senso.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 297/2010, del 9 aprile 2010, si applica a partire dal 29 aprile 2010. L'entrata in vigore del presente regolamento riveste quindi carattere di urgenza, dato che esso deve applicarsi a partire dalla stessa data.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, 23 aprile 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

    (2)  GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.

    (3)  GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1.

    (4)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    L'allegato, capitolo 4, è modificato come segue:

    1)

    Il punto 4.0.4. è sostituito dal seguente testo:

    «4.

    Ai fini del presente allegato:

    a)

    i “liquidi, aerosol e gel” (LAG) comprendono paste, lozioni, miscele liquido/solido e il contenuto di contenitori pressurizzati, come dentifricio, gel per capelli, bevande, minestre, sciroppi, profumo, schiuma da barba e altri prodotti di consistenza simile;

    b)

    per “sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni” (security tamper-evident bag, STEB) si intende un sacchetto conforme alle linee guida per i controlli di sicurezza raccomandate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.».

    2)

    Il punto 4.1.3.4. è sostituito dal seguente testo:

    «4.

    I LAG trasportati da passeggeri possono essere dispensati dal controllo, quando:

    a)

    si trovano in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, dove il contenuto del sacchetto di plastica entra comodamente e il sacchetto è completamente chiuso; o

    b)

    devono essere utilizzati durante il viaggio e sono necessari per scopi medici o per un regime dietetico speciale, compresi gli alimenti per neonati. Se gli viene chiesto, il passeggero deve fornire una prova dell'autenticità del LAG esentato; o

    c)

    sono stati acquistati nell'area lato volo, oltre il punto di controllo delle carte di imbarco, in un punto di vendita soggetto a procedure di sicurezza approvate che fanno parte del programma di sicurezza dell'aeroporto, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto il giorno stesso nell'area lato volo dell'aeroporto in questione; o

    d)

    sono stati acquistati nell'area sterile in un punto vendita soggetto a procedure di sicurezza approvate nell'ambito del programma di sicurezza dell'aeroporto; o

    e)

    sono stati acquistati in un altro aeroporto dell'UE, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto il giorno stesso nell'area lato volo dell'aeroporto in questione; o

    f)

    sono stati acquistati a bordo di un aeromobile di vettore comunitario, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto il giorno stesso a bordo dell'aeromobile in questione; o

    g)

    sono stati acquistati in uno degli aeroporti ubicati nei paesi terzi di cui all'appendice 4-D, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nell'area lato volo dell'aeroporto in questione e nel corso delle 36 ore immediatamente precedenti. Le deroghe previste in questo punto scadranno il 29 aprile 2011.».

    3)

    È aggiunta la seguente appendice 4-D:

    «APPENDICE 4-D

    Aeroporti da cui partono voli destinati ad aeroporti UE:

    Canada:

    Tutti gli aeroporti internazionali

    Repubblica di Croazia:

    aeroporto di Ragusa (Dubrovnik) (DBV)

    aeroporto di Pola (Pula) (PUY)

    aeroporto di Fiume (Rijeka) (RJK)

    aeroporto di Spalato (Split) (SPU)

    aeroporto di Zara (Zadar) (ZAD)

    aeroporto di Zagabria (Zagreb) (ZAG)

    Malaysia

    aeroporto di Kuala Lumpur (KUL)

    Repubblica di Singapore:

    aeroporto di Changi (SIN)

    Stati Uniti d'America

    Tutti gli aeroporti internazionali».


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