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Document 32010R0356

Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010 , che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

GU L 105 del 27.4.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/oj

27.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/1


REGOLAMENTO (UE) N. 356/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la posizione comune 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010 (1), concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «Consiglio di sicurezza»), deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1844 (2008), che conferma l’embargo generale e totale sugli armamenti nei confronti della Somalia decretato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992) e introduce ulteriori misure restrittive.

(2)

Le ulteriori misure restrittive riguardano restrizioni all'ammissione e misure restrittive in campo finanziario contro le persone e le entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite istituito a norma della UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia (il «comitato delle sanzioni»). In aggiunta all’embargo generale sulle armi, la risoluzione vieta specificamente di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, armi ed equipaggiamenti militari nonché di fornire la relativa assistenza tecnica e i relativi servizi alle persone e alle entità elencate dal comitato delle sanzioni.

(3)

Le misure restrittive sono destinate alle persone ed entità designate dalle Nazioni Unite (ONU) che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse o impediscono l’inoltro degli aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione degli aiuti umanitari in Somalia.

(4)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (2) la quale prevede, tra l'altro, misure restrittive in campo finanziario nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati dall'ONU, nonché il divieto di fornire, direttamente e indirettamente, assistenza e servizi pertinenti ad armi ed equipaggiamenti militari alle persone, alle entità o agli organismi in questione.

(5)

Il 19 marzo 2010 il Consiglio di sicurezza ha adottato l'UNSCR 1916 (2010) che, tra l'altro, ha deciso di attenuare alcune restrizioni e taluni obblighi del regime di sanzioni al fine di consentire la consegna di forniture e l'inoltro di assistenza tecnica da parte di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti da parte dell'ONU.

(6)

Il 12 aprile 2010 il comitato delle sanzioni ha adottato l'elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.

(7)

Su tale base, il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la Decisione 2010/231/PESC.

(8)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un atto dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione, al fine soprattutto di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(9)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (3) ha imposto un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia. Dovrebbe essere adottato un nuovo regolamento del Consiglio per attuare le misure riguardanti le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi elencati dall'ONU.

(10)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(11)

Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

(12)

Inoltre, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Somalia e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/231/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.

(13)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco trasmessi dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(14)

Per garantire la massima certezza del diritto all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e le altre informazioni utili per l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del presente regolamento.

(15)

Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme sia al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), sia alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6).

(16)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b)

«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)

«congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

e)

«comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'UNSCR 751 (1992) relativa alla Somalia;

f)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e può rivestire forme quali istruzione, pareri, addestramento, trasmissione della conoscenza relativa all'organizzazione del lavoro o specializzazioni o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

g)

«servizi di investimento»:

i)

ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

ii)

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

iii)

negoziazione per conto proprio;

iv)

gestione di portafogli;

v)

consulenza in materia di investimenti;

vi)

assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

vii)

collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile. oppure

viii)

gestione di sistemi multilaterali di negoziazione,

purché l’attività sia connessa a uno qualsiasi degli strumenti finanziari elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (7);

h)

«territorio dell'Unione»: i territori ai quali si applicano i trattati, alle condizioni stabilite dai trattati stessi;

i)

per «motivazione» la parte della memoria che può essere resa pubblica e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornito dal comitato delle sanzioni.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà, in possesso o sotto il controllo, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell'UNSCR 1844 (2008).

4.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 3

1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in merito a tali transazioni.

Articolo 4

1.   L'articolo 2, paragrafi 1 e 2 non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessarie ad assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte delle Nazioni Unite, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari o dei loro partner incaricati dell'attuazione.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni non avrebbero beneficiato di tale esenzione.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione a condizione che:

a)

l'autorità competente interessata abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

i)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

ii)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

iii)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; nonché

b)

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web figurano nell'allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di una entità o di un organismo di cui all'allegato I;

d)

il vincolo o la decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; nonché

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni.

Articolo 7

Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 8

1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’elenco dell'allegato I:

a)

assistenza tecnica pertinente ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie militari inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (8);

b)

finanziamenti o assistenza tecnica pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea;

c)

servizi di investimento pertinenti ad attività militari o alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

2.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno fornito finanziamenti o assistenza finanziaria qualora essi non sapessero, e non avessero alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 9

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, i cui siti web figurano nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità; nonché

b)

collaborare con le autorità competenti i cui siti web figurano nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato per le sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I la persona fisica o giuridica, entità o organismo in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di formulare osservazioni.

2.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.

Articolo 13

Qualora l'ONU decida di depennare dall’elenco una persona, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità o di un organismo, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

Articolo 14

L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 16

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.

2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione, immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.

(3)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(4)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.


ALLEGATO I

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ENTITÀ OD ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 8

I.   Persone fisiche

1)

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Data di nascita: 1966 circa. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia.

2)

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh») Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia; Eritrea.

3)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

4)

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu») Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala.

5)

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra Ubicazione: Somalia.

6)

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab») Data di nascita: 1979-1982 circa. Altra data di nascita: 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia.

7)

Mohamed Sa’id (alias a) «Atom», b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Data di nascita: 1966 circa. Luogo di nascita: Galgala, Somalia. Ubicazione: Galgala, Somalia Altra Ubicazione: Badhan, Somalia.

8)

Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa) Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d'identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996.

II.   Persone giuridiche, entità od organismi

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Ubicazione: Somalia.


ALLEGATO II

SITI WEB RECANTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 E AGLI ARTICOLI 5, 6 E 9 E INDIRIZZI PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e Prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefono: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73


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