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Document 32010R0196

    Regolamento (UE) n. 196/2010 della Commissione, del 9 marzo 2010 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 60 del 10.3.2010, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32012R0649

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/196/oj

    10.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 60/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 196/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 9 marzo 2010

    recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, di seguito «convenzione di Rotterdam», firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

    (2)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).

    (3)

    L’iscrizione delle sostanze butralin, diniconazolo-M, flurprimidol, nicotina e propacloro come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (4)

    L’iscrizione dell’antrachinone e del dicofol come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l’iscrizione dell’antrachinone e del dicofol come sostanze attive nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche riportati nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (5)

    L’iscrizione dell’acido 2-naftilossiacetico, del propanile e del triciclazolo come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione nell’elenco delle sostanze chimiche della parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese le nuove decisioni sullo statuto di queste sostanze chimiche.

    (6)

    Alla quarta riunione dell’ottobre 2008, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere i composti del tributilstagno nell’allegato III della suddetta convenzione e pertanto tali composti sono ora oggetto della procedura PIC prevista dalla convenzione e devono essere elencati separatamente nell’elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 e iscritti nell’elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (7)

    Al fine di elencare separatamente i composti di tributilstagno nelle parti 1 e 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 occorre modificare le voci attualmente esistenti dei composti triorganostannici di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008, per dimostrare che i composti di tributilstagno non rientrano più in tali voci.

    (8)

    Con decisione 2004/248/CE della Commissione (6) è stato deciso di non iscrivere l’atrazina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, e pertanto l’atrazina non può essere utilizzata come pesticida, e di ritirare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva entro il 30 giugno 2007. Poiché la suddetta scadenza è superata occorre modificare le voci esistenti negli elenchi di sostanze chimiche contenuti nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 al fine di rispecchiare il divieto di impiego dell’atrazina.

    (9)

    Con decisione 2004/141/CE della Commissione (7) e decisione 2004/247/CE della Commissione (8) è stato deciso di non iscrivere l’amitraz e la simazina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi, e di ritirare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il 30 giugno 2007. Poiché la suddetta scadenza è superata ed è stato deciso di non iscrivere l’amitraz e la simazina come sostanze attive nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e pertanto occorre modificare le voci esistenti negli elenchi di sostanze chimiche contenuti nelle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 al fine di rispecchiare il divieto di impiego delle sostanze in questione.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

    (11)

    Per dare agli Stati membri e all’industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l’applicazione del presente regolamento.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

    (3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 78 del 16.3.2004, pag. 53.

    (7)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 35.

    (8)  GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è così modificato:

    1)

    la parte 1 è così modificata:

    a)

    sono aggiunte le seguenti voci:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Sottocategoria (*)

    Limitazione d’impiego (**)

    Paesi che non richiedono notifica

    «Acido 2-naftilossiacetico

    120-23-0

    204-380-0

    2918 99 90

    p(1)

    b

     

    Antrachinone

    84-65-1

    201-549-0

    2914 61 00

    p(1)-p(2)

    b-b

     

    Butralin

    33629-47-9

    251-607-4

    2921 49 00

    p(1)

    div

     

    Dicofol

    115-32-2

    204-082-0

    2906 29 00

    p(1)-p(2)

    div-div

     

    Diniconazolo-M

    83657-18-5

    n.d.

    2933 99 80

    p(1)

    div

     

    Flurprimidol

    56425-91-3

    n.d.

    2933 59 95

    p(1)

    div

     

    Nicotina

    54-11-5

    200-193-3

    2939 99 00

    p(1)

    div

     

    Propacloro

    1918-16-7

    217-638-2

    2924 29 98

    p(1)

    div

     

    Propanile

    709-98-8

    211-914-6

    2924 29 98

    p(1)

    div

     

    Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

     

     

    2931 00 95

    p(2)

    div

    Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

    tributilstagno ossido

    56-35-9

    200-268-0

    2931 00 95

    fluoruro di tributilstagno

    1983-10-4

    217-847-9

    2931 00 95

    metacrilato di tributilstagno

    2155-70-6

    218-452-4

    2931 00 95

    benzoato di tributilstagno

    4342-36-3

    224-399-8

    2931 00 95

    cloruro di tributilstagno

    1461-22-9

    215-958-7

    2931 00 95

    linoleato di tributilstagno

    24124-25-2

    246-024-7

    2931 00 95

    naftenato di tributilstagno

    85409-17-2

    287-083-9

    2931 00 95

    Triciclazolo

    41814-78-2

    255-559-5

    2934 99 90

    p(1)

    div»;

     

    b)

    le voci relative all’amitraz, all’atrazina, alla simazina e ai composti triorganostannici sono sostituite dalle seguenti:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Sottocategoria (*)

    Limitazione d’impiego (**)

    Paesi che non richiedono notifica

    «Amitraz +

    33089-61-1

    251-375-4

    2925 29 00

    p(1)-p(2)

    div-div»

     

    «Atrazina +

    1912-24-9

    217-617-8

    2933 69 10

    p(1)

    div»

     

    «Simazina +

    122-34-9

    204-535-2

    2933 69 10

    p(1)-p(2)

    div-div»

     

    «Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno +

    2931 00 95

    e altri

    p(2) i(2)

    restr restr»;

     

    2)

    la parte 2 è così modificata:

    a)

    sono aggiunte le voci seguenti:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Categoria (*)

    Limitazione d’impiego (**)

    «Antrachinone

    84-65-1

    201-549-0

    2914 61 00

    p

    div

    Butralin

    33629-47-9

    251-607-4

    2921 49 00

    p

    div

    Dicofol

    115-32-2

    204-082-0

    2906 29 00

    p

    div

    Diniconazolo-M

    83657-18-5

    n.d.

    2933 99 80

    p

    div

    Flurprimidol

    56425-91-3

    n.d.

    2933 59 95

    p

    div

    Nicotina

    54-11-5

    200-193-3

    2939 99 00

    p

    div

    Propacloro

    1918-16-7

    217-638-2

    2924 29 98

    p

    div»;

    b)

    le voci relative all’amitraz, all’atrazina, alla simazina e ai composti triorganostannici sono sostituite dalle seguenti:

    Sostanza chimica

    Numero CAS

    Numero Einecs

    Codice NC

    Categoria (*)

    Limitazione d’impiego (**)

    «Amitraz

    33089-61-1

    251-375-4

    2925 29 00

    p

    div»

    «Atrazina

    1912-24-9

    217-617-8

    2933 69 10

    p

    div»

    «Simazina

    122-34-9

    204-535-2

    2933 69 10

    p

    div»

    «Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno +

    2931 00 95

    e altri

    p

    restr»;

    3)

    nella parte 3 è aggiunta la seguente voce:

    Sostanza chimica

    Numero/i CAS pertinente/i

    Codice SA

    Sostanza pura

    Codice SA

    Miscele, preparati contenenti la sostanza

    Categoria

    «Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

     

    2931.00

    3808.99

    Pesticida».

    tributilstagno ossido

    56-35-9

    2931.00

    3808.99

    fluoruro di tributilstagno

    1983-10-4

    2931.00

    3808.99

    metacrilato di tributilstagno

    2155-70-6

    2931.00

    3808.99

    benzoato di tributilstagno

    4342-36-3

    2931.00

    3808.99

    cloruro di tributilstagno

    1461-22-9

    2931.00

    3808.99

    linoleato di tributilstagno

    24124-25-2

    2931.00

    3808.99

    naftenato di tributilstagno

    85409-17-2

    2931.00

    3808.99


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