This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0188
Commission Regulation (EU) No 188/2010 of 4 March 2010 granting no export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 619/2008
Regolamento (UE) n. 188/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010 , che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
Regolamento (UE) n. 188/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010 , che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
GU L 55 del 5.3.2010, p. 59–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/59 |
REGOLAMENTO (UE) N. 188/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2010
che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l’istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 2 marzo 2010. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 2 marzo 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 69.