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Document 32010R0170
Commission Regulation (EU) No 170/2010 of 1 March 2010 amending Regulation (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92
Regolamento (UE) n. 170/2010 della Commissione, del 1 o marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
Regolamento (UE) n. 170/2010 della Commissione, del 1 o marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
GU L 51 del 2.3.2010, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2010; abrog. impl. da 32010R0642
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2.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 170/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione (2) prevede all’articolo 2, paragrafo 4, primo trattino, l’applicazione di una diminuzione di 3 EUR/t al dazio all’importazione quando il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez. Al fine di applicare un trattamento simile ai porti di sbarco situati sul Mar Nero, occorre estendere, alle stesse condizioni, questa disposizione ai suddetti porti. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 deve essere modificato di conseguenza. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
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«— |
si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 3 EUR/t;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO