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Document 32010R0152
Commission Regulation (EU) No 152/2010 of 23 February 2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 152/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 152/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 48 del 25.2.2010, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
25.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 152/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni dell'Unione europea specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo composto da cavi elettrici di colore verde scuro che comportano 160 mini lampade a incandescenza trasparenti (1,5 V/0,5 V) collegate in modo da formare un reticolato di 320 × 150 cm (detto «filo di luci»). Ogni maglia del reticolato misura 19 × 19 cm e la distanza tra una lampadina e l'altra è di circa 19 cm. L'articolo si presenta in un imballaggio destinato alla vendita al dettaglio contenente anche un convertitore statico di 24 V, 8 ventose dotate di gancetti e 10 lampadine di ricambio. Il filo di luci può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. L'articolo è destinato alla decorazione, ad esempio, degli alberi di Natale o delle finestre. |
9405 30 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9405 e 9405 30 00. Grazie alle sue dimensioni, la rete può essere facilmente posta sull'albero di Natale e ricoprirlo. Il colore dei cavi e le dimensioni delle maglie (19 × 19 cm), che permettono di disporre la rete anche alla base dei rami infilandola attraverso le punte, sono tali per cui, una volta accesa la rete, i cavi e le lampadine sono dissimulati dal bagliore esterno delle luci, offrendo un effetto decorativo uniforme. Sebbene l'articolo possa essere utilizzato ad altri fini, le sue caratteristiche oggettive e identificabili indicano che è destinato a decorare un albero di Natale illuminandolo. L'articolo deve quindi essere classificato nel codice NC 9405 30 00 come ghirlanda elettrica del tipo utilizzato per gli alberi di Natale. |