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Document 32010R0143

Regolamento di esecuzione (UE) n. 143/2010 del Consiglio, del 15 febbraio 2010 , che revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsti dal regolamento (CE) n. 732/2008 nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

GU L 45 del 20.2.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/143/oj

20.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 143/2010 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2010

che revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsti dal regolamento (CE) n. 732/2008 nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 732/2008, in particolare l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo 6, la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka («Sri Lanka») è un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea.

(2)

La decisione 2008/938/CE della Commissione (2), nel cui elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 figura lo Sri Lanka, indicava che il rispetto da parte dello Sri Lanka dei criteri di ammissibilità a tale regime per quanto riguarda le tre convenzioni sui diritti dell’uomo era oggetto di un’inchiesta avviata a norma del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3).

(3)

Le relazioni, dichiarazioni e informazioni delle Nazioni Unite, nonché altre relazioni e informazioni accessibili al pubblico provenienti da altre fonti pertinenti, tra cui organizzazioni non governative, a disposizione della Commissione europea («la Commissione») hanno dimostrato che la legislazione nazionale dello Sri Lanka che ingloba il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo non era effettivamente applicata. Le tre convenzioni citate figurano nell’elenco delle convenzioni fondamentali sui diritti dell’uomo rispettivamente ai punti 1, 5 e 6 dell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 732/2008.

(4)

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso in applicazione dello stesso regolamento, in particolare se la legislazione nazionale che ingloba le convenzioni di cui all’allegato III di tale regolamento, che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, non è effettivamente applicata.

(5)

Con la decisione 2008/803/CE della Commissione (4) è stata aperta un’inchiesta al fine di stabilire «se è effettivamente applicata la legislazione nazionale della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, che ingloba il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo».

(6)

Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha offerto allo Sri Lanka ogni possibilità di collaborare all’inchiesta, compresa quella di formulare osservazioni riguardo alle conclusioni dettagliate degli esperti incaricati dalla Commissione di effettuare una valutazione giuridica indipendente degli aspetti oggetto dell’inchiesta. Benché lo Sri Lanka avesse deciso di non collaborare o partecipare all’inchiesta, la Commissione ha mantenuto contatti regolari con tale paese al di fuori del quadro dell’inchiesta in modo da permettere allo Sri Lanka di segnalare alla Commissione eventuali informazioni utili ai fini dell’inchiesta. La Commissione ha tenuto pienamente conto delle informazioni comunicatele dallo Sri Lanka in questo contesto e le ha utilizzate nell’elaborazione della sua valutazione.

(7)

Il 19 ottobre 2009 la Commissione ha approvato una relazione contenente le sue conclusioni («la relazione»). La relazione giunge alla conclusione che la legislazione nazionale dello Sri Lanka che ingloba il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti del fanciullo non è effettivamente applicata.

(8)

La relazione contenente le conclusioni dell’inchiesta è stata trasmessa allo Sri Lanka con la precisazione che su tali conclusioni la Commissione avrebbe basato la sua decisione se raccomandare o meno la revoca temporanea del regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Essa ha inoltre concesso allo Sri Lanka un periodo di tempo per consentirgli di presentare le osservazioni in merito o, più in particolare, riguardo alla relazione.

(9)

Lo Sri Lanka ha trasmesso alla Commissione una serie di osservazioni relativamente all’oggetto della relazione e allo svolgimento dell’inchiesta. Tali osservazioni hanno riguardato anche fatti e conclusioni in merito ai quali lo Sri Lanka aveva avuto la possibilità di formulare commenti nel corso dell’inchiesta, possibilità di cui non ha fatto uso. La Commissione ha tuttavia considerato attentamente le osservazioni dello Sri Lanka, in particolare quelle pertinenti nel contesto di una decisione sulla revoca temporanea. La valutazione della Commissione, di cui lo Sri Lanka era a conoscenza, ha portato alla conclusione che nessuna delle argomentazioni formulate dallo Sri Lanka era tale da poter modificare sostanzialmente le conclusioni dell’inchiesta.

(10)

Il 17 novembre 2009 la Commissione ha presentato la relazione contenente le conclusioni dell’inchiesta al comitato delle preferenze generalizzate, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008.

(11)

Alla luce di quanto precede, è opportuno revocare temporaneamente il regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per tutti i prodotti originari dello Sri Lanka, fino a quando non sia stabilito che le ragioni che giustificano tale revoca temporanea non sussistono più.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore sei mesi dopo la sua adozione, a meno che nel frattempo il Consiglio non decida, su proposta della Commissione, che le ragioni che lo giustificano non sussistono più,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per i prodotti originari dello Sri Lanka di cui al regolamento (CE) n. 732/2008 è revocato temporaneamente.

Articolo 2

Per quanto riguarda il periodo d’applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, ripristina il regime speciale d’incentivazione per i prodotti originari dello Sri Lanka, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea non sussistono più.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua adozione, a meno che nel frattempo il Consiglio, su proposta della Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008, non decida altrimenti.

Articolo 4

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

Á. GABILONDO


(1)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008, sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90).

(3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(4)  Decisione 2008/803/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, che stabilisce l’apertura di un’inchiesta, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l’effettiva applicazione di talune convenzioni sui diritti dell’uomo in Sri Lanka (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 34).


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