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Document 32010R0107

    Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010 , concernente l'autorizzazione del Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 36 del 9.2.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2023; abrogato da 32023R0366

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/107(1)/oj

    9.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 107/2010 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 febbraio 2010

    concernente l'autorizzazione del Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l'autorizzazione del microrganismo Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

    (4)

    L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), nel proprio parere del 15 settembre 2009 (2) ha concluso che il Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull'ambiente, e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare la resa degli animali. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato come descritto nell'allegato del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  EFSA Journal 2009; 7(9): 1314.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

    4b1823

    Kemin Europa NV

    Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

     

    Composizione dell'additivo:

    Preparato di Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 contenente almeno: 1 × 1010 CFU/g di additivo

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva:

    Spore di Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

     

    Metodo analitico (1):

     

    Conteggio: metodo di conteggio tramite la tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime.

     

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

    Polli da ingrasso

    1 × 107

    1)

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2)

    Può essere utilizzato in alimenti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, decochinato, salinomicina sodica, narasina-nicarbazina e lasalocid A sodico.

    1.3.2020


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


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