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Document 32010R0100

    Regolamento (UE) n. 100/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010 , recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

    GU L 34 del 5.2.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/100/oj

    5.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 34/21


    REGOLAMENTO (UE) N. 100/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2010

    recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente.

    (2)

    A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 2 febbraio 2010.

    (3)

    Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 2 febbraio 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

    (3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


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