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Document 32010R0053

    Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010 , che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009

    GU L 21 del 26.1.2010, p. 1–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/07/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/53/oj

    26.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 21/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 23/2010 DEL CONSIGLIO

    del 14 gennaio 2010

    che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (1), in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), il Consiglio stabilisce misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

    (3)

    Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. Inoltre, ai fini di una definizione ottimale e di un'applicazione efficace delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire talune condizioni essenziali e ad esse funzionalmente collegate.

    (4)

    I TAC dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca. A questo proposito è necessario tener conto delle opinioni espresse in sede di consultazione del settore, in particolare nella riunione del 23 luglio 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, i consigli consultivi regionali competenti e gli Stati membri e in quella del 29 settembre 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali competenti.

    (5)

    I TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera di mare nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (3), nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (4),

    nel regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (5), nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (6), nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (7), nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (8), nel regolamento (CE) n. 1342/2008 e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (9).

    (6)

    Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (7)

    Le operazioni di pesca effettuate unicamente a fini di ricerca scientifica non dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ad eccezione delle operazioni effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata.

    (8)

    Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere pienamente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime.

    (9)

    È necessario stabilire i livelli massimi di sforzo consentiti per il 2010 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 09/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (10).

    (10)

    Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo nella pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

    (11)

    Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde.

    (12)

    È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (11), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (12), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (13), dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (14), del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (15), del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (16),

    del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (17), del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (18), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (19), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (20), del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (21),

    del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (22), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (23), del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (24), del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (25), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (26), del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (27),

    del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (28), del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008, del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (29); del regolamento (CE) 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (30), del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (31), del regolamento (CE) n. 302/2009 e del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (32).

    (13)

    Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca con la Norvegia (33), le Isole Færøer (34) e la Groenlandia (35), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Groenlandia si sono concluse il 25 novembre 2009 con lo stabilimento delle possibilità di pesca per il 2010 a disposizione delle navi UE nelle acque groenlandesi. Le consultazioni con tali soggetti non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2010 con tali Stati saranno conclusi all'inizio del 2010. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2010, è opportuno che l'Unione stabilisca le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria, in attesa della loro conclusione.

    (14)

    L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003 gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quale la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea sono gestiti dall'Unione. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2010, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. È quindi opportuno che l'Unione applichi tali possibilità di pesca.

    (15)

    Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante l'Unione non sia membro della IATTC, è necessario regolamentare le possibilità di pesca per le risorse soggette alla giurisdizione della IATTC, al fine di garantirne la gestione sostenibile.

    (16)

    Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2008 l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all’assegnazione annua dei TAC. Nella stessa riunione è stato modificato il piano di ricostituzione del tonno rosso. L'ICCAT ha inoltre adottato una raccomandazione sulla conservazione degli squali volpe occhione. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure.

    (17)

    I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (ORGPPM) nella zona d'alto mare di tale area, svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale area fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure sono state rivedute in occasione dell'ottava riunione internazionale per la creazione dell'ORGPPM, tenutasi nel novembre 2009. In base all'accordo raggiunto dai partecipanti, tali misure provvisorie sono misure volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. Tuttavia, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, è opportuno incorporare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (18)

    Nella sua riunione annuale del 2009 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per altri due stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto dell'Unione.

    (19)

    Per ragioni di continuità, si dovrebbe consentire ad alcuni pescherecci di paesi terzi di pescare nelle acque UE a determinate condizioni e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1006/2008 e le relative disposizioni di applicazione.

    (20)

    Nello stabilire le possibilità di pesca e a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008, il Consiglio può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione dello CSTEP, escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per il gruppo di navi interessato e l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. La Polonia ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi composto da una nave adibita alla cattura di merluzzo carbonaro nel Mare del Nord con reti a strascico aventi apertura di maglia pari o superiore a 100 mm. Il Regno Unito ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da due gruppi di navi che usano reti a strascico nelle acque ad ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e della valutazione dello CSTEP, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate da tali gruppi di navi non superano l'1,5 % del totale delle loro catture. Tenuto altresì conto delle misure di controllo e di monitoraggio che assicurano il monitoraggio ed il controllo delle attività di pesca di tali gruppi di navi e in considerazione del fatto che l’inclusione di tali gruppi di navi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i suddetti gruppi di navi dall'applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, in modo da poter stabilire di conseguenza le limitazioni dello sforzo di pesca per gli Stati membri interessati.

    (21)

    In conformità dell'articolo 291 del trattato, le misure necessarie per la fissazione dei limiti di cattura di taluni stock dal ciclo vitale breve dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (36), per motivi di urgenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca e le condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo:

    per il 2010, possibilità di pesca per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici, e

    per il 2011, taluni limiti di sforzo e, per i periodi definiti nel titolo II, capo III, sezione 2, e negli allegati I E e V, possibilità di pesca per taluni stock antartici.

    2.   Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock o gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2010.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

    a)

    alle navi UE; e

    b)

    alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque UE.

    2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento, ad eccezione della nota 1 alla tabella della parte B dell'allegato V, non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

    a)

    «navi UE», i pescherecci definiti all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002; e

    b)

    «acque UE», le acque definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    c)

    «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

    d)

    «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, agli Stati membri o ai paesi terzi;

    e)

    «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    f)

    «apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (37);

    g)

    «registro della flotta peschereccia dell'Unione», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    h)

    «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)

    «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009;

    b)

    «Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)

    «Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

    d)

    «Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7° 23′; 48″ O;

    e)

    «zone COPACE» (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/2009;

    f)

    «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale), le zone definite nel regolamento 217/2009;

    g)

    «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale), la zona definita nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (38);

    h)

    «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona definita nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (39);

    i)

    «zona della convenzione CCAMLR» (convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/2004;

    j)

    «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per il tonno tropicale), la zona definita nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (40);

    k)

    «zona IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (41);

    l)

    «zona della convenzione ORGPPM» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud del 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (42), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

    m)

    «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (43);

    n)

    «acque d'altura del Mare di Bering», le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    Limiti di cattura e assegnazioni

    1.   I limiti di cattura per le navi UE nelle acque UE o in alcune acque non UE e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

    2.   Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 12 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 nonché nelle relative disposizioni di applicazione.

    3.   La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato II D.

    4.   La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione dell'Unione, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

    5.   I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2010.

    6.   In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per gli stock di eglefino nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.

    7.   La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2010.

    Articolo 6

    Specie vietate

    Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE e non UE;

    b)

    squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

    c)

    razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    d)

    razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X, e

    e)

    smeriglio (Lamna nasus) nelle acque internazionali.

    Articolo 7

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

    a)

    gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 o a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

    c)

    gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

    Articolo 8

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

    a)

    all'allegato II A si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e Vb;

    b)

    all'allegato II B si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

    c)

    all'allegato II C si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

    d)

    all'allegato II D si applicano per la gestione degli stock di cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

    Articolo 9

    Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

    1.   Oltre ai limiti di cattura fissati nel regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (44), è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde rilasciato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nel cui ambito vengono catturate e conservate a bordo, per ogni anno civile, oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio siano soggette a un permesso di pesca per acque profonde.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2010 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.

    Articolo 10

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1.   La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

    a)

    se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

    b)

    se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

    a)

    tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

    i)

    le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98; e

    ii)

    le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

    oppure

    b)

    gli sgombri, se

    i)

    le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

    ii)

    gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e

    iii)

    le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

    3.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota dell'Unione, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in conformità del paragrafo 2.

    4.   La percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione sono determinate in conformità degli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

    Articolo 11

    Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca

    Nel periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 luglio 2010 è vietato pescare o detenere a bordo organismi marini che non siano aringhe, sgombri, sardine, sugarelli, spratti, melù e argentine nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52o 27' N

    12o 19' O

    2

    52o 40' N

    12o 30' O

    3

    52o 47' N

    12o 39,600' O

    4

    52o 47' N

    12o 56' O

    5

    52o 13,5' N

    13o 53,830' O

    6

    51o 22' N

    14o 24' O

    7

    51o 22' N

    14o 03' O

    8

    52o 10' N

    13o 25' O

    9

    52o 32' N

    13o 07,500' O

    10

    52o 43' N

    12o 55' O

    11

    52o 43' N

    12o 43' O

    12

    52o 38,800' N

    12o 37' O

    13

    52o 27' N

    12o 23' O

    14

    52o 27' N

    12o 19' O

    Articolo 12

    Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa

    1.   Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nell'Unione e operanti in attività di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

    2.   Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa.

    3.   Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque UE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 2.

    Articolo 13

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    CAPO II

    Autorizzazione di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 14

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UEoperanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

    2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

    CAPO III

    Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Sezione 1

    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 15

    Limitazioni al numero di navi autorizzate a pescare il tonno rosso

    Ai seguenti tipi di navi si applicano le limitazioni in termini di numero massimo previste nell'allegato IV:

    tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale;

    navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo;

    navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm.

    Articolo 16

    Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato di cui all'allegato I D

    Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio 2010.

    Articolo 17

    Pesca ricreativa e sportiva

    Nell'ambito dei contingenti loro assegnati di cui all'allegato I D, gli Stati membri destinano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

    Articolo 18

    Squali

    1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).

    2.   È fatto divieto di praticare la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    Sezione 2

    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 19

    Divieti e limiti di cattura

    1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

    2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

    Articolo 20

    Pesca sperimentale

    1.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate in uno Stato membro, notificate alla CCAMLR ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

    2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 21

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2010/2011

    1.   Durante la campagna di pesca 2010/2011 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR e alla Commissione in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1o giugno 2010:

    a)

    l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;

    b)

    la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.

    4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)

    dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive di cui al paragrafo 2, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)

    un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.

    Articolo 22

    Chiusura di tutte le attività di pesca

    1.   A seguito della notifica da parte del segretariato della CCAMLR della chiusura di una attività di pesca per esaurimento del TAC di cui all'allegato I E, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella SSRU o in altra unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura previste.

    2.   Dal momento che la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti alla data e ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura, non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica.

    3.   In caso di chiusura dell'attività di pesca di cui al paragrafo 1, tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena tutti gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua.

    4.   Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura previste per motivi connessi con:

    a)

    la sicurezza della nave e dell'equipaggio,

    b)

    difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli,

    c)

    la copertura di ghiaccio marino, oppure

    d)

    la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico,

    la nave provvede ad informare lo Stato membro di bandiera. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua.

    5.   Qualora si applichi il paragrafo 4, gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretariato della CCAMLR e alla Commissione entro la riunione successiva dalla CCAMLR. La relazione finale valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dell'acqua:

    a)

    entro la data e l'ora di chiusura previste e

    b)

    appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4.

    6.   Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera provvede a informare il segretariato della CCAMLR e la Commissione.

    Sezione 3

    Zona IOTC

    Articolo 23

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC

    1.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda (GT) sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

    2.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

    3.   Gli Stati membri possono modificare il numero di navi di cui ai paragrafi 1 e 2 per tipo di attrezzo sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi dell'IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite.

    5.   Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, gli Stati membri possono aumentare le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo soltanto entro i limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.

    Sezione 4

    Zona della convenzione SFPO

    Articolo 24

    Pesca pelagica — Limitazione della capacità

    Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione ORGPPM nel 2007, 2008 o 2009 limitano la GT complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2010 al livello totale di 78 610 GT nella zona della convenzione ORGPPM, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

    Articolo 25

    Pesca pelagica — Limiti di cattura

    1.   Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione ORGPPM nel 2007, 2008 o 2009 di cui all'articolo 24 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai limiti di cattura previsti dall'allegato IJ.

    2.   Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la GT, delle loro navi che praticano la pesca di cui al presente articolo.

    3.   A fini di controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, gli Stati membri inviano alla Commissione, affinché li trasmetta al segretariato provvisorio dell'ORGPPM, rapporti del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), dichiarazioni delle catture mensili e, se disponibili, dati relativi agli scali in porto entro il quindicesimo giorno del mese seguente.

    Articolo 26

    Pesca di fondo

    Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona della convenzione ORGPPM alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione ORGPPM in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.

    Sezione 5

    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 27

    Pesca con reti da circuizione

    1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

    a)

    dal 29 luglio al 28 settembre 2010 o dal 10 novembre 2010 al 18 gennaio 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40° S;

    b)

    dal 29 settembre al 29 ottobre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    longitudine 94° O,

    longitudine 110° O,

    latitudine 3° N,

    latitudine 5° S.

    2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2010, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

    3.   Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona zona di regolamentazione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

    Sezione 6

    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 28

    Misure per la protezione degli squali di acque profonde

    È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO: razza (Rajidae), spinarolo (Squalus acanthias), squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi), squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus), pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), pesce diavolo minore (Etmopterus pusillus), gattuccio spettro (Apristurus manis), Scymnodon squamulosus e squali di acque profonde del superordine dei Selachimorpha.

    Sezione 7

    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 29

    Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

    Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

    Articolo 30

    Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

    1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi per l'attrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00.00 del 1o luglio 2010 e le ore 24.00 del 30 settembre 2010. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può svolgere operazioni di pesca nella summenzionata parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

    a)

    utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

    b)

    peschi su banchi avvalendosi di FAD.

    2.   Tutte le navi con reti da circuizione che praticano la pesca nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce,

    b)

    il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o

    c)

    in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione.

    Articolo 31

    Limitazioni al numero di navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

    Sezione 8

    Mare di Bering

    Articolo 32

    Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

    È fatto divieto di praticare la pesca del merluzzo giallo (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

    TITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

    Articolo 33

    Limiti di cattura

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e nel presente titolo.

    Articolo 34

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.

    2.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 35

    Specie vietate

    Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE;

    b)

    squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE;

    c)

    razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X, e

    d)

    razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 36

    Modifica del regolamento (CE) n. 1359/2008

    Nella parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1359/2008, la voce relativa al granatiere nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della sottozona CIEM III è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona:

    Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (45)

    (RNG/03-)

    Anno

    2009

    2010

     

    Danimarca

    804

    804

    Germania

    5

    5

    Svezia

    41

    41

    UE

    850

    850

    Articolo 37

    Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:

    «c)

    il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009, dedite alla pesca dello scampo praticata con reti a strascico e sciabiche di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm ed inferiori a 100 mm nelle acque ad ovest della Scozia, in particolare nel Minch (rettangoli statistici CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);

    d)

    il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009, dedite alla pesca dello scampo praticata con reti a strascico e sciabiche di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm ed inferiori a 100 mm nelle acque ad ovest della Scozia, in particolare nel Firth of Clyde (rettangoli statistici CIEM 39 E5 e 40 E5);

    e)

    il gruppo di navi battenti bandiera della Polonia, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Polonia del 24 aprile 2009 integrata dalla lettera dell'11 luglio 2009, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nel Mare del Nord e nelle acque UE della zona CIEM IIa con copertura di osservazione a tempo pieno.».

    Articolo 38

    Modifica del regolamento (CE) n. 1226/2009

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (46), è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie (“navi comunitarie”) operanti nel Mar Baltico.

    2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata, quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.».

    Articolo 39

    Modifica del regolamento (CE) n. 1287/2009

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le relative condizioni applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici (47), è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie (“navi comunitarie”) operanti nel Mar Nero.

    2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata, quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.».

    Articolo 40

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Qualora le possibilità di pesca per la zona della convenzione CCAMLR siano fissate per periodi che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2010, il titolo II, capo III, sezione 2, e gli allegati I E e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. A. MORATINOS


    (1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

    (2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (3)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

    (5)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.

    (7)  GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

    (8)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

    (9)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

    (10)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

    (11)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

    (12)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

    (13)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

    (14)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (15)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

    (16)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

    (17)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

    (18)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

    (19)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

    (20)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16.

    (21)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

    (22)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1.

    (23)  GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

    (24)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

    (25)  GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

    (26)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    (27)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

    (28)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

    (29)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

    (30)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

    (31)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

    (32)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (33)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

    (34)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

    (35)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

    (36)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (37)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5.

    (38)  Conclusa con la decisione del Consiglio 2002/738/CE (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

    (39)  La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 86/238/CEE (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (40)  Conclusa con la decisione del Consiglio 2006/539/CE (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (41)  La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 95/399/CE (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (42)  Conclusa con la decisione del Consiglio 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

    (43)  La Comunità vi ha aderito con la decisione del Consiglio 2005/75/CE (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (44)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

    (45)  Non è autorizzata la pesca diretta del granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa che si svolgano le consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia.»

    (46)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

    (47)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    LIMITI DI CATTURA APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE UE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

    Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate nel regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

    All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosmio

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon (Geryon) quinquedens

    CRR

    Granchio rosso di fondale

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d'uccello

    Dipturus batis

    RJB

    Razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Hippoglossoides platessoides

    PER

    Passera canadese

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Ippoglosso atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Leucoraja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza fiorita

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Limanda limanda

    DAB

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatiere

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Martialia hyadesi

    SQS

    Totano

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberello boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Platichthys flesus

    FLE

    Passera pianuzza

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pleuronettiformi

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJA

    Razza ondulata

    Rajiformes - Rajidae

    SRX-RAJ

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Rostroraja alba

    RJA

    Razza bianca

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Soleidae

    SOX

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo/gattuccio

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus spp.

    JAX

    Sugarello

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosmio

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere

    GRV

    Macrourus spp.

    Granatiere

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Granchio rosso di fondale

    CRR

    Chaceon (Geryon) quinquedens

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    DAB

    Limanda limanda

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototenia

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Passera pianuzza

    FLE

    Platichthys flesus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Pleuronettiformi

    FLX

    Pleuronectiformes

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis

    Razza bianca

    RJA

    Rostroraja alba

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Razza fiorita

    RJN

    Leucoraja naevus

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Razza ondulata

    RJA

    Raja undulata

    Razza rotonda

    RJI

    Leucoraja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Leucoraja fullonica

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Razze

    SRX-RAJ

    Rajiformes - Rajidae

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Sogliole

    SOX

    Soleidae

    Spinarolo/gattuccio

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo becco d'uccello

    DCA

    Deania calcea

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sugarello

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Totano

    SQS

    Martialia hyadesi

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    ALLEGATO IA

    Skagerrak, Kattegat, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana francese

    Specie:

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (SAN/04-N.)

    Danimarca

    0

     (1)

     

     

    Regno Unito

    0

     (1)

     

     

    UE

    0

     (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (2)

    (SAN/2A3A4.)

    Danimarca

    108 834

     (2)

     

     

    Regno Unito

    2 379

     (2)

     

     

    Germania

    166

     (2)

     

     

    Svezia

    3 996

     (2)

     

     

    UE

    115 375

     (2)

     

     

    TAC

    200 000

     

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

    (ARU/1/2.)

    Germania

    30

     

     

     

    Francia

    10

     

     

     

    Paesi Bassi

    24

     

     

     

    Regno Unito

    48

     

     

     

    UE

    112

     

     

     

    TAC

    112

     

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque UE delle zone III e IV

    (ARU/3/4.)

    Danimarca

    1 134

     

     

     

    Germania

    11

     

     

     

    Francia

    8

     

     

     

    Irlanda

    8

     

     

     

    Paesi Bassi

    53

     

     

     

    Svezia

    44

     

     

     

    Regno Unito

    20

     

     

     

    UE

    1 278

     

     

     

    TAC

    1 278

     

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (ARU/567.)

    Germania

    389

     

     

     

    Francia

    8

     

     

     

    Irlanda

    360

     

     

     

    Paesi Bassi

    4 057

     

     

     

    Regno Unito

    285

     

     

     

    UE

    5 099

     

     

     

    TAC

    5 099

     

     


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

    (USK/1214EI.)

    Germania

    6

     (3)

     

     

    Francia

    6

     (3)

     

     

    Regno Unito

    6

     (3)

     

     

    Altro

    3

     (3)

     

     

    UE

    21

     (3)

     

     

    TAC

    21

     

     


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque UE della zona III

    (USK/03-C.)

    Danimarca

    12

     

     

     

    Svezia

    6

     

     

     

    Germania

    6

     

     

     

    UE

    24

     

     

     

    TAC

    24

     

     


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque UE della zona IV

    (USK/04-C.)

    Danimarca

    53

     

     

     

    Germania

    16

     

     

     

    Francia

    37

     

     

     

    Svezia

    5

     

     

     

    Regno Unito

    80

     

     

     

    Altro

    5

     (4)

     

     

    UE

    196

     

     

     

    TAC

    196

     

     


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (USK/567EI.)

    Germania

    4

     (6)

     

     

    Spagna

    14

     (6)

     

     

    Francia

    165

     (6)

     

     

    Irlanda

    16

     (6)

     

     

    Regno Unito

    80

     (6)

     

     

    Altro

    4

     (5)  (6)

     

     

    UE

    283

     (6)

     

     

    TAC

    3 217

     

     


    Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (USK/04-N.)

    Belgio

    0

     (7)

     

     

    Danimarca

    0

     (7)

     

     

    Germania

    0

     (7)

     

     

    Francia

    0

     (7)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (7)

     

     

    Regno Unito

    0

     (7)

     

     

    UE

    0

     (7)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Aringa (8)

    Clupea harengus

    Zona:

    IIIa

    (HER/03A.)

    Danimarca

    10 147

     (9)

     

     

    Germania

    163

     (9)

     

     

    Svezia

    10 614

     (9)

     

     

    UE

    20 924

     (9)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Aringa (10)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque UE della zona IV a nord di 53° 30' N

    (HER/04A.), (HER/04B.)

    Danimarca

    15 259

     (11)

     

     

    Germania

    9 595

     (11)

     

     

    Francia

    6 547

     (11)

     

     

    Paesi Bassi

    14 637

     (11)

     

     

    Svezia

    1 131

     (11)

     

     

    Regno Unito

    16 429

     (11)

     

     

    UE

    63 598

     (11)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

    0

     (12)  (13)

     

     

    UE

    0

     (13)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     (13)

     


    Specie:

    Aringa (14)

    Clupea harengus

    Zona:

    Catture accessorie nella zona IIIa

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

    4 652

     (15)

     

     

    Germania

    42

     (15)

     

     

    Svezia

    748

     (15)

     

     

    UE

    5 442

     (15)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Aringa (16)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV; VIId

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    51

     (17)

     

     

    Danimarca

    9 948

     (17)

     

     

    Germania

    51

     (17)

     

     

    Francia

    51

     (17)

     

     

    Paesi Bassi

    51

     (17)

     

     

    Svezia

    49

     (17)

     

     

    Regno Unito

    189

     (17)

     

     

    UE

    10 390

     (17)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Aringa (18)

    Clupea harengus

    Zona:

    VIId; IVc (19)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    4 615

     (20)  (21)

     

     

    Danimarca

    218

     (20)  (21)

     

     

    Germania

    137

     (20)  (21)

     

     

    Francia

    3 550

     (20)  (21)

     

     

    Paesi Bassi

    5 557

     (20)  (21)

     

     

    Regno Unito

    1 242

     (20)  (21)

     

     

    UE

    15 319

     (21)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (22)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

    1 533

     (23)

     

     

    Francia

    290

     (23)

     

     

    Irlanda

    2 072

     (23)

     

     

    Paesi Bassi

    1 533

     (23)

     

     

    Regno Unito

    8 287

     (23)

     

     

    UE

    13 715

     (23)

     

     

    TAC

    24 420

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIb, VIIc; VIaS (24)

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

    6 774

     

     

     

    Paesi Bassi

    677

     

     

     

    UE

    7 451

     

     

     

    TAC

    7 451

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VI Clyde (25)

    (HER/06ACL.)

    Regno Unito

    720

     

     

     

    UE

    720

     

     

     

    TAC

    720

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIa (26)

    (HER/07A/MM)

    Irlanda

    1 250

     

     

     

    Regno Unito

    3 550

     

     

     

    UE

    4 800

     

     

     

    TAC

    4 800

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIe e VIIf

    (HER/7EF.)

    Francia

    500

     

     

     

    Regno Unito

    500

     

     

     

    UE

    1 000

     

     

     

    TAC

    1 000

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)e VIIk (27)

    (HER/7G-K.)

    Germania

    113

     

     

     

    Francia

    627

     

     

     

    Irlanda

    8 770

     

     

     

    Paesi Bassi

    627

     

     

     

    Regno Unito

    13

     

     

     

    UE

    10 150

     

     

     

    TAC

    10 150

     

     


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    VIII

    (ANE/08.)

    Spagna

    6 300

     

     

     

    Francia

    700

     

     

     

    UE

    7 000

     

     

     

    TAC

    7 000

     

     


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    3 826

     

     

     

    Portogallo

    4 174

     

     

     

    UE

    8 000

     

     

     

    TAC

    8 000

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    7

     (28)  (29)

     

     

    Danimarca

    2 140

     (28)  (29)

     

     

    Germania

    54

     (28)  (29)

     

     

    Paesi Bassi

    13

     (28)  (29)

     

     

    Svezia

    374

     (28)  (29)

     

     

    UE

    2 588

     (29)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danimarca

    234

     

     

     

    Germania

    5

     

     

     

    Svezia

    140

     

     

     

    UE

    379

     

     

     

    TAC

    379

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    553

     (30)  (31)

     

     

    Danimarca

    3 178

     (30)  (31)

     

     

    Germania

    2 015

     (30)  (31)

     

     

    Francia

    683

     (30)  (31)

     

     

    Paesi Bassi

    1 796

     (30)  (31)

     

     

    Svezia

    21

     (30)  (31)

     

     

    Regno Unito

    7 290

     (30)  (31)

     

     

    UE

    15 536

     (30)  (31)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

    0

     (32)  (33)

     

     

    UE

    0

     (33)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV

    (COD/561214)

    Belgio

    0

     

     

     

    Germania

    1

     

     

     

    Francia

    13

     

     

     

    Irlanda

    18

     

     

     

    Regno Unito

    48

     

     

     

    UE

    80

     

     

     

    TAC

    80

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O

    (COD/5B6A-C)

    Belgio

    0

     

     

     

    Germania

    4

     

     

     

    Francia

    38

     

     

     

    Irlanda

    53

     

     

     

    Regno Unito

    145

     

     

     

    UE

    240

     

     

     

    TAC

    240

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIIa

    (COD/07A.)

    Belgio

    9

     

     

     

    Francia

    25

     

     

     

    Irlanda

    444

     

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

     

    Regno Unito

    194

     

     

     

    UE

    674

     

     

     

    TAC

    674

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

    167

     

     

     

    Francia

    2 735

     

     

     

    Irlanda

    825

     

     

     

    Paesi Bassi

    1

     

     

     

    Regno Unito

    295

     

     

     

    UE

    4 023

     

     

     

    TAC

    4 023

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIId

    (COD/07D.)

    Belgio

    47

     (34)  (35)

     

     

    Francia

    916

     (34)  (35)

     

     

    Paesi Bassi

    27

     (34)  (35)

     

     

    Regno Unito

    101

     (34)  (35)

     

     

    UE

    1 091

     (35)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Smeriglio

    Lamna nasus

    Zona:

    Acque UE delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII

    (POR/3-12)

    Danimarca

    0

     

     

     

    Francia

    0

     

     

     

    Germania

    0

     

     

     

    Irlanda

    0

     

     

     

    Spagna

    0

     

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

     

    UE

    0

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

    5

     

     

     

    Danimarca

    5

     

     

     

    Germania

    5

     

     

     

    Francia

    29

     

     

     

    Paesi Bassi

    23

     

     

     

    Regno Unito

    1 690

     

     

     

    UE

    1 757

     

     

     

    TAC

    1 757

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (LEZ/561 214)

    Spagna

    350

     

     

     

    Francia

    1 364

     

     

     

    Irlanda

    399

     

     

     

    Regno Unito

    966

     

     

     

    UE

    3 079

     

     

     

    TAC

    3 079

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VII

    (LEZ/07.)

    Belgio

    494

     

     

     

    Spagna

    5 490

     

     

     

    Francia

    6 663

     

     

     

    Irlanda

    3 029

     

     

     

    Regno Unito

    2 624

     

     

     

    UE

    18 300

     

     

     

    TAC

    18 300

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

    1 176

     

     

     

    Francia

    949

     

     

     

    UE

    2 125

     

     

     

    TAC

    2 125

     

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Spagna

    1 188

     

     

     

    Francia

    59

     

     

     

    Portogallo

    40

     

     

     

    UE

    1 287

     

     

     

    TAC

    1 287

     

     


    Specie:

    Limanda e passera pianuzza

    Limanda limanda e Platichthys flesus

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (D/F/2AC4-C)

    Belgio

    513

     

     

     

    Danimarca

    1 927

     

     

     

    Germania

    2 890

     

     

     

    Francia

    200

     

     

     

    Paesi Bassi

    11 654

     

     

     

    Svezia

    6

     

     

     

    Regno Unito

    1 620

     

     

     

    UE

    18 810

     

     

     

    TAC

    18 810

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

    401

     (36)

     

     

    Danimarca

    884

     (36)

     

     

    Germania

    432

     (36)

     

     

    Francia

    82

     (36)

     

     

    Paesi Bassi

    303

     (36)

     

     

    Svezia

    10

     (36)

     

     

    Regno Unito

    9 233

     (36)

     

     

    UE

    11 345

     (36)

     

     

    TAC

    11 345

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (ANF/4AB-N.)

    Belgio

    0

     (37)

     

     

    Danimarca

    0

     (37)

     

     

    Germania

    0

     (37)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (37)

     

     

    Regno Unito

    0

     (37)

     

     

    UE

    0

     (37)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (ANF/561214)

    Belgio

    200

     

     

     

    Germania

    228

     

     

     

    Spagna

    214

     

     

     

    Francia

    2 462

     

     

     

    Irlanda

    557

     

     

     

    Paesi Bassi

    193

     

     

     

    Regno Unito

    1 713

     

     

     

    UE

    5 567

     

     

     

    TAC

    5 567

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VII

    (ANF/07.)

    Belgio

    2 984

     (38)

     

     

    Germania

    333

     (38)

     

     

    Spagna

    1 186

     (38)

     

     

    Francia

    19 149

     (38)

     

     

    Irlanda

    2 447

     (38)

     

     

    Paesi Bassi

    386

     (38)

     

     

    Regno Unito

    5 807

     (38)

     

     

    UE

    32 292

     (38)

     

     

    TAC

    32 292

     (38)

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

    1 387

     

     

     

    Francia

    7 721

     

     

     

    UE

    9 108

     

     

     

    TAC

    9 108

     

     


    Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

    1 247

     

     

     

    Francia

    1

     

     

     

    Portogallo

    248

     

     

     

    UE

    1 496

     

     

     

    TAC

    1 496

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

    (HAD/3A/BCD)

    Belgio

    7

     (40)

     

     

    Danimarca

    1 213

     (40)

     

     

    Germania

    77

     (40)

     

     

    Paesi Bassi

    1

     (40)

     

     

    Svezia

    143

     (40)

     

     

    UE

    1 441

     (39)  (40)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    225

     (42)

     

     

    Danimarca

    1 549

     (42)

     

     

    Germania

    986

     (42)

     

     

    Francia

    1 718

     (42)

     

     

    Paesi Bassi

    169

     (42)

     

     

    Svezia

    109

     (42)

     

     

    Regno Unito

    16 485

     (42)

     

     

    UE

    21 241

     (41)  (42)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

    0

     (43)  (44)

     

     

    UE

    0

     (44)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

    (HAD/6B1214)

    Belgio

    11

     

     

     

    Germania

    13

     

     

     

    Francia

    551

     

     

     

    Irlanda

    393

     

     

     

    Regno Unito

    4 029

     

     

     

    UE

    4 997

     

     

     

    TAC

    4 997

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa

    (HAD/5BC6A.)

    Belgio

    3

     

     

     

    Germania

    4

     

     

     

    Francia

    147

     

     

     

    Irlanda

    438

     

     

     

    Regno Unito

    2 081

     

     

     

    UE

    2 673

     

     

     

    TAC

    2 673

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

    129

     

     

     

    Francia

    7 719

     

     

     

    Irlanda

    2 573

     

     

     

    Regno Unito

    1 158

     

     

     

    UE

    11 579

     

     

     

    TAC

    11 579

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    VIIa

    (HAD/07A.)

    Belgio

    23

     

     

     

    Francia

    103

     

     

     

    Irlanda

    617

     

     

     

    Regno Unito

    681

     

     

     

    UE

    1 424

     

     

     

    TAC

    1 424

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IIIa

    (WHG/03A.)

    Danimarca

    151

     (46)

     

     

    Paesi Bassi

    1

     (46)

     

     

    Svezia

    16

     (46)

     

     

    UE

    168

     (45)  (46)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    250

     (48)  (49)

     

     

    Danimarca

    1 082

     (48)  (49)

     

     

    Germania

    282

     (48)  (49)

     

     

    Francia

    1 627

     (48)  (49)

     

     

    Paesi Bassi

    626

     (48)  (49)

     

     

    Svezia

    1

     (48)  (49)

     

     

    Regno Unito

    4 317

     (48)  (49)

     

     

    UE

    8 185

     (47)  (48)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (WHG/561 214)

    Germania

    3

     

     

     

    Francia

    53

     

     

     

    Irlanda

    129

     

     

     

    Regno Unito

    246

     

     

     

    UE

    431

     

     

     

    TAC

    431

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIa

    (WHG/07A.)

    Belgio

    0

     

     

     

    Francia

    5

     

     

     

    Irlanda

    91

     

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

     

    Regno Unito

    61

     

     

     

    UE

    157

     

     

     

    TAC

    157

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

    (WHG/7X7A.)

    Belgio

    133

     

     

     

    Francia

    8 180

     

     

     

    Irlanda

    4 565

     

     

     

    Paesi Bassi

    66

     

     

     

    Regno Unito

    1 463

     

     

     

    UE

    14 407

     

     

     

    TAC

    14 407

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIII

    (WHG/08.)

    Spagna

    1 296

     

     

     

    Francia

    1 944

     

     

     

    UE

    3 240

     

     

     

    TAC

    3 240

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (WHG/9/3411)

    Portogallo

    588

     

     

     

    UE

    588

     

     

     

    TAC

    588

     

     


    Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (W/P/04-N.)

    Svezia

    0

     (50)  (51)

     

     

    UE

    0

     (51)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

    (HKE/3A/BCD)

    Danimarca

    1 531

     

     

     

    Svezia

    130

     

     

     

    UE

    1 661

     

     

     

    TAC

    1 661

     (52)

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

    28

     

     

     

    Danimarca

    1 119

     

     

     

    Germania

    128

     

     

     

    Francia

    248

     

     

     

    Paesi Bassi

    64

     

     

     

    Regno Unito

    348

     

     

     

    UE

    1 935

     

     

     

    TAC

    1 935

     (53)

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/571214)

    Belgio

    284

     (54)

     

     

    Spagna

    9 109

     

     

     

    Francia

    14 067

     (54)

     

     

    Irlanda

    1 704

     

     

     

    Paesi Bassi

    183

     (54)

     

     

    Regno Unito

    5 553

     (54)

     

     

    UE

    30 900

     

     

     

    TAC

    30 900

     (55)

     


    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/*8ABDE)

    Belgio

    37

    Spagna

    1 469

    Francia

    1 469

    Irlanda

    184

    Paesi Bassi

    18

    Regno Unito

    827

    UE

    4 004


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

    9

     (56)

     

     

    Spagna

    6 341

     

     

     

    Francia

    14 241

     

     

     

    Paesi Bassi

    18

     (56)

     

     

    UE

    20 609

     

     

     

    TAC

    20 609

     (57)

     


    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/*57-14)

    Belgio

    2

    Spagna

    1 837

    Francia

    3 305

    Paesi Bassi

    6

    UE

    5 150


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Spagna

    5 952

     

     

     

    Francia

    571

     

     

     

    Portogallo

    2 777

     

     

     

    UE

    9 300

     

     

     

    TAC

    9 300

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone II e IV

    (WHB/4AB-N.)

    Danimarca

    0

     (58)

     

     

    Regno Unito

    0

     (58)

     

     

    UE

    0

     (58)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    7 349

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Germania

    2 858

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Spagna

    6 231

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Francia

    5 115

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Irlanda

    5 691

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Paesi Bassi

    8 962

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Portogallo

    579

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Svezia

    1 818

     (59)  (60)  (61)

     

     

    Regno Unito

    9 535

     (59)  (60)  (61)

     

     

    UE

    48 138

     (59)  (60)  (61)

     

     

    TAC

    540 000

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    7 881

     (62)

     

     

    Portogallo

    1 970

     (62)

     

     

    UE

    9 851

     (62)  (63)  (64)

     

     

    TAC

    540 000

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O.

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    88 701

     (65)  (66)

     

     

    TAC

    540 000

     

     


    Specie:

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (L/W/2AC4-C)

    Belgio

    353

     

     

     

    Danimarca

    973

     

     

     

    Germania

    125

     

     

     

    Francia

    266

     

     

     

    Paesi Bassi

    810

     

     

     

    Svezia

    11

     

     

     

    Regno Unito

    3 983

     

     

     

    UE

    6 521

     

     

     

    TAC

    6 521

     

     


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI e VII

    (BLI/67-)

    Germania

    21

     (68)

     

     

    Estonia

    3

     (68)

     

     

    Spagna

    67

     (68)

     

     

    Francia

    1 536

     (68)

     

     

    Irlanda

    6

     (68)

     

     

    Lituania

    1

     (68)

     

     

    Polonia

    1

     (68)

     

     

    Regno Unito

    391

     (68)

     

     

    Altro

    6

     (67)  (68)

     

     

    UE

    2 032

     (68)

     

     

    TAC

    1 732

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

    8

     

     

     

    Germania

    8

     

     

     

    Francia

    8

     

     

     

    Regno Unito

    8

     

     

     

    Altro

    4

     (69)

     

     

    UE

    38

     

     

     

    TAC

    38

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

    (LIN/03.)

    Belgio

    7

     (70)

     

     

    Danimarca

    51

     

     

     

    Germania

    7

     (70)

     

     

    Svezia

    20

     

     

     

    Regno Unito

    7

     (70)

     

     

    UE

    92

     

     

     

    TAC

    92

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque UE della zona IV

    (LIN/04.)

    Belgio

    16

     

     

     

    Danimarca

    243

     

     

     

    Germania

    150

     

     

     

    Francia

    135

     

     

     

    Paesi Bassi

    5

     

     

     

    Svezia

    10

     

     

     

    Regno Unito

    1 869

     

     

     

    UE

    2 428

     

     

     

    TAC

    2 428

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali della zona V

    (LIN/05.)

    Belgio

    10

     

     

     

    Danimarca

    6

     

     

     

    Germania

    6

     

     

     

    Francia

    6

     

     

     

    Regno Unito

    6

     

     

     

    UE

    34

     

     

     

    TAC

    34

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    26

     (71)

     

     

    Danimarca

    5

     (71)

     

     

    Germania

    95

     (71)

     

     

    Spagna

    1 930

     (71)

     

     

    Francia

    2 057

     (71)

     

     

    Irlanda

    516

     (71)

     

     

    Portogallo

    5

     (71)

     

     

    Regno Unito

    2 369

     (71)

     

     

    UE

    7 003

     (71)

     

     

    TAC

    14 164

     

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    0

     (72)

     

     

    Danimarca

    0

     (72)

     

     

    Germania

    0

     (72)

     

     

    Francia

    0

     (72)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (72)

     

     

    Regno Unito

    0

     (72)

     

     

    UE

    0

     (72)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

    (NEP/3A/BCD)

    Danimarca

    3 800

     

     

     

    Germania

    11

     (73)

     

     

    Svezia

    1 359

     

     

     

    UE

    5 170

     

     

     

    TAC

    5 170

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

    1 291

     

     

     

    Danimarca

    1 291

     

     

     

    Germania

    19

     

     

     

    Francia

    38

     

     

     

    Paesi Bassi

    665

     

     

     

    Regno Unito

    21 384

     

     

     

    UE

    24 688

     

     

     

    TAC

    24 688

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    0

     (74)

     

     

    Germania

    0

     (74)

     

     

    Regno Unito

    0

     (74)

     

     

    UE

    0

     (74)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

    33

     

     

     

    Francia

    130

     

     

     

    Irlanda

    217

     

     

     

    Regno Unito

    15 677

     

     

     

    UE

    16 057

     

     

     

    TAC

    16 057

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VII

    (NEP/07.)

    Spagna

    1 346

     

     

     

    Francia

    5 455

     

     

     

    Irlanda

    8 273

     

     

     

    Regno Unito

    7 358

     

     

     

    UE

    22 432

     

     

     

    TAC

    22 432

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (NEP/8ABDE.)

    Spagna

    234

     

     

     

    Francia

    3 665

     

     

     

    UE

    3 899

     

     

     

    TAC

    3 899

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    VIIIc

    (NEP/08C.)

    Spagna

    97

     

     

     

    Francia

    4

     

     

     

    UE

    101

     

     

     

    TAC

    101

     

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Spagna

    84

     

     

     

    Portogallo

    253

     

     

     

    UE

    337

     

     

     

    TAC

    337

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    IIIa

    (PRA/03A.)

    Danimarca

    2 621

     (75)

     

     

    Svezia

    1 412

     (75)

     

     

    UE

    4 033

     (75)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

    3 145

     

     

     

    Paesi Bassi

    29

     

     

     

    Svezia

    127

     

     

     

    Regno Unito

    932

     

     

     

    UE

    4 233

     

     

     

    TAC

    4 233

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    0

     (77)

     

     

    Svezia

    0

     (76)  (77)

     

     

    UE

    0

     (77)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Mazzancolle

    Penaeus spp.

    Zona:

    Acque della Guiana francese

    (PEN/FGU.)

    Francia

    4 108

     (78)

     

     

    UE

    4 108

     (78)

     

     

    TAC

    4 108

     (78)

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    36

     (79)

     

     

    Danimarca

    4 733

     (79)

     

     

    Germania

    24

     (79)

     

     

    Paesi Bassi

    910

     (79)

     

     

    Svezia

    253

     (79)

     

     

    UE

    5 956

     (79)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

    1 353

     (80)

     

     

    Germania

    15

     (80)

     

     

    Svezia

    152

     (80)

     

     

    UE

    1 520

     (80)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV; parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    2 100

     (81)

     

     

    Danimarca

    6 824

     (81)

     

     

    Germania

    1 968

     (81)

     

     

    Francia

    394

     (81)

     

     

    Paesi Bassi

    13 123

     (81)

     

     

    Regno Unito

    9 711

     (81)

     

     

    UE

    34 120

     (81)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (PLE/561214)

    Francia

    10

     

     

     

    Irlanda

    280

     

     

     

    Regno Unito

    417

     

     

     

    UE

    707

     

     

     

    TAC

    707

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIa

    (PLE/07A.)

    Belgio

    42

     

     

     

    Francia

    18

     

     

     

    Irlanda

    1 063

     

     

     

    Paesi Bassi

    13

     

     

     

    Regno Unito

    491

     

     

     

    UE

    1 627

     

     

     

    TAC

    1 627

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIb e VIIc

    (PLE/7BC.)

    Francia

    16

     

     

     

    Irlanda

    64

     

     

     

    UE

    80

     

     

     

    TAC

    80

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIId e VIIe

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    699

     

     

     

    Francia

    2 332

     

     

     

    Regno Unito

    1 243

     

     

     

    UE

    4 274

     

     

     

    TAC

    4 274

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIf e VIIg

    (PLE/7FG.)

    Belgio

    67

     

     

     

    Francia

    120

     

     

     

    Irlanda

    201

     

     

     

    Regno Unito

    63

     

     

     

    UE

    451

     

     

     

    TAC

    451

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIIh, VIIj e VIIk

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

    7

     

     

     

    Francia

    14

     

     

     

    Irlanda

    156

     

     

     

    Paesi Bassi

    27

     

     

     

    Regno Unito

    14

     

     

     

    UE

    218

     

     

     

    TAC

    218

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Spagna

    67

     

     

     

    Francia

    269

     

     

     

    Portogallo

    67

     

     

     

    UE

    403

     

     

     

    TAC

    403

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (POL/561214)

    Spagna

    6

     

     

     

    Francia

    194

     

     

     

    Irlanda

    57

     

     

     

    Regno Unito

    148

     

     

     

    UE

    405

     

     

     

    TAC

    405

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VII

    (POL/07.)

    Belgio

    428

     

     

     

    Spagna

    26

     

     

     

    Francia

    9 864

     

     

     

    Irlanda

    1 051

     

     

     

    Regno Unito

    2 401

     

     

     

    UE

    13 770

     

     

     

    TAC

    13 770

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (POL/8ABDE.)

    Spagna

    257

     

     

     

    Francia

    1 255

     

     

     

    UE

    1 512

     

     

     

    TAC

    1 512

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    VIIIc

    (POL/08C.)

    Spagna

    212

     

     

     

    Francia

    24

     

     

     

    UE

    236

     

     

     

    TAC

    236

     

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Spagna

    278

     

     

     

    Portogallo

    10

     

     

     

    UE

    288

     

     

     

    TAC

    288

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    IIIa; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV

    (POK/2A34.)

    Belgio

    29

     (82)

     

     

    Danimarca

    3 394

     (82)

     

     

    Germania

    8 572

     (82)

     

     

    Francia

    20 172

     (82)

     

     

    Paesi Bassi

    86

     (82)

     

     

    Svezia

    466

     (82)

     

     

    Regno Unito

    6 572

     (82)

     

     

    UE

    39 291

     (82)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (POK/561214)

    Germania

    621

     (83)

     

     

    Francia

    6 163

     (83)

     

     

    Irlanda

    206

     (83)

     

     

    Regno Unito

    1 503

     (83)

     

     

    UE

    8 493

     (83)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

    0

     (84)  (85)

     

     

    UE

    0

     (85)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

    6

     

     

     

    Francia

    1 428

     

     

     

    Irlanda

    1 525

     

     

     

    Regno Unito

    452

     

     

     

    UE

    3 411

     

     

     

    TAC

    3 411

     

     


    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (T/B/2AC4-C)

    Belgio

    347

     

     

     

    Danimarca

    742

     

     

     

    Germania

    189

     

     

     

    Francia

    89

     

     

     

    Paesi Bassi

    2 633

     

     

     

    Svezia

    5

     

     

     

    Regno Unito

    732

     

     

     

    UE

    4 737

     

     

     

    TAC

    4 737

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajidae

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

    235

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Danimarca

    9

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Germania

    12

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Francia

    37

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Paesi Bassi

    201

     (86)  (87)  (88)

     

     

    Regno Unito

    903

     (86)  (87)  (88)

     

     

    UE

    1 397

     (86)  (88)

     

     

    TAC

    1 397

     (88)

     


    Specie:

    Razze

    Rajidae

    Zona:

    Acque UE della zona IIIa

    (SRX/03-C.)

    Danimarca

    45

     (89)  (90)

     

     

    Svezia

    13

     (89)  (90)

     

     

    UE

    58

     (89)  (90)

     

     

    TAC

    58

     (90)

     


    Specie:

    Razze

    Rajidae

    Zona:

    Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

    1 209

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Estonia

    7

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Francia

    5 425

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Germania

    16

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Irlanda

    1 747

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Lituania

    28

     

     

     

    Paesi Bassi

    5

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Portogallo

    30

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Spagna

    1 460

     (91)  (92)  (93)

     

     

    Regno Unito

    3 460

     (91)  (92)  (93)

     

     

    UE

    13 387

     (91)  (92)  (93)

     

     

    TAC

    13 387

     (92)

     


    Specie:

    Razze

    Rajidae

    Zona:

    Acque UE della zona VIId

    (SRX/07D)

    Belgio

    80

     (94)  (95)  (96)

     

     

    Francia

    670

     (94)  (95)  (96)

     

     

    Paesi Bassi

    4

     (94)  (95)  (96)

     

     

    Regno Unito

    133

     (94)  (95)  (96)

     

     

    UE

    887

     (94)  (95)  (96)

     

     

    TAC

    887

     (95)

     


    Specie:

    Razze

    Rajidae

    Zona:

    Acque UE delle zone VIII e IX

    (SRX/89-C.)

    Belgio

    11

     (97)  (98)

     

     

    Francia

    2 070

     (97)  (98)

     

     

    Portogallo

    1 678

     (97)  (98)

     

     

    Spagna

    1 688

     (97)  (98)

     

     

    Regno Unito

    12

     (97)  (98)

     

     

    UE

    5 459

     (97)  (98)

     

     

    TAC

    5 459

     (98)

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

    3

     (99)

     

     

    Germania

    5

     (99)

     

     

    Estonia

    3

     (99)

     

     

    Spagna

    3

     (99)

     

     

    Francia

    45

     (99)

     

     

    Irlanda

    3

     (99)

     

     

    Lituania

    3

     (99)

     

     

    Polonia

    3

     (99)

     

     

    Regno Unito

    176

     (99)

     

     

    UE

    244

     (99)

     

     

    TAC

    612

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    IIIa, acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    324

     (100)

     

     

    Danimarca

    8 537

     (100)

     

     

    Germania

    337

     (100)

     

     

    Francia

    1 019

     (100)

     

     

    Paesi Bassi

    1 026

     (100)

     

     

    Svezia

    3 049

     (100)

     

     

    Regno Unito

    951

     (100)

     

     

    UE

    15 243

     (100)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IIIa e IVbc (acque UE)

    (MAC/*3A4BC)(1))

    IVb (acque UE)

    (MAC/*04B.)

    (1)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    (1)

    VI; acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo 2010

    (MAC/*2A6.) (1)

    Danimarca

    2 684

     

     

    2 613

    Francia

    319

     

     

     

    Paesi Bassi

    319

     

     

     

    Svezia

     

    254

    7

     

    Regno Unito

    319

     

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    12 884

     (101)

     

     

    Spagna

    13

     (101)

     

     

    Estonia

    107

     (101)

     

     

    Francia

    8 590

     (101)

     

     

    Irlanda

    42 947

     (101)

     

     

    Lettonia

    79

     (101)

     

     

    Lituania

    79

     (101)

     

     

    Paesi Bassi

    18 788

     (101)

     

     

    Polonia

    907

     (101)

     

     

    Regno Unito

    118 101

     (101)

     

     

    UE

    202 495

     (101)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

     

    IVa (acque UE)

    (MAC/*04A-C)

    Germania

    3 888

    (1)

    Francia

    2 592

    (1)

    Irlanda

    12 960

    (1)

    Paesi Bassi

    5 670

    (1)

    Regno Unito

    35 639

    (1)

    CE UE

    60 749

    (1)


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    26 577

     (102)  (103)

     

     

    Francia

    176

     (102)  (103)

     

     

    Portogallo

    5 493

     (102)  (103)

     

     

    UE

    32 246

     (103)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    1 984

    (2)

    Francia

    13

    (2)

    Portogallo

    410

    (2)


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

    (SOL/3A/BCD)

    Danimarca

    588

     

     

     

    Germania

    34

     (104)

     

     

    Paesi Bassi

    56

     (104)

     

     

    Svezia

    22

     

     

     

    UE

    700

     

     

     

    TAC

    700

     (105)

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque UE delle zone II e IV

    (SOL/24.)

    Belgio

    753

     (106)

     

     

    Danimarca

    344

     (106)

     

     

    Germania

    603

     (106)

     

     

    Francia

    151

     (106)

     

     

    Paesi Bassi

    6 803

     (106)

     

     

    Regno Unito

    388

     (106)

     

     

    UE

    9 042

     (106)

     

     

    TAC

    14 100

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (SOL/561214)

    Irlanda

    49

     

     

     

    Regno Unito

    12

     

     

     

    UE

    61

     

     

     

    TAC

    61

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIa

    (SOL/07A.)

    Belgio

    186

     

     

     

    Francia

    2

     

     

     

    Irlanda

    73

     

     

     

    Paesi Bassi

    58

     

     

     

    Regno Unito

    83

     

     

     

    UE

    402

     

     

     

    TAC

    402

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIb e VIIc

    (SOL/7BC.)

    Francia

    10

     

     

     

    Irlanda

    35

     

     

     

    UE

    45

     

     

     

    TAC

    45

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIId

    (SOL/07D.)

    Belgio

    1 136

     

     

     

    Francia

    2 272

     

     

     

    Regno Unito

    811

     

     

     

    UE

    4 219

     

     

     

    TAC

    4 219

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIe

    (SOL/07E.)

    Belgio

    22

     

     

     

    Francia

    233

     

     

     

    Regno Unito

    363

     

     

     

    UE

    618

     

     

     

    TAC

    618

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIf e VIIg

    (SOL/7FG.)

    Belgio

    621

     

     

     

    Francia

    62

     

     

     

    Irlanda

    31

     

     

     

    Regno Unito

    279

     

     

     

    UE

    993

     

     

     

    TAC

    993

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIh, VIIj e VIIk

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

    41

     

     

     

    Francia

    83

     

     

     

    Irlanda

    225

     

     

     

    Paesi Bassi

    66

     

     

     

    Regno Unito

    83

     

     

     

    UE

    498

     

     

     

    TAC

    498

     

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    VIIIa e VIIIb

    (SOL/8AB.)

    Belgio

    60

     

     

     

    Spagna

    11

     

     

     

    Francia

    4 426

     

     

     

    Paesi Bassi

    332

     

     

     

    UE

    4 829

     

     

     

    TAC

    4 829

     

     


    Specie:

    Sogliole

    Soleidae

    Zona:

    VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (SOX/8CDE34)

    Spagna

    412

     

     

     

    Portogallo

    682

     

     

     

    UE

    1 094

     

     

     

    TAC

    1 094

     

     


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    IIIa

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    22 649

     (107)

     

     

    Germania

    47

     (107)

     

     

    Svezia

    8 569

     (107)

     

     

    UE

    31 265

     (107)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    1 118

     (109)

     

     

    Danimarca

    88 513

     (109)

     

     

    Germania

    1 118

     (109)

     

     

    Francia

    1 118

     (109)

     

     

    Paesi Bassi

    1 118

     (109)

     

     

    Svezia

    1 330

     (108)  (109)

     

     

    Regno Unito

    3 690

     (109)

     

     

    UE

    98 005

     (109)

     

     

    TAC

    170 000

     (110)

     


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    VIId e VIIe

    (SPR/7DE.)

    Belgio

    28

     

     

     

    Danimarca

    1 798

     

     

     

    Germania

    28

     

     

     

    Francia

    387

     

     

     

    Paesi Bassi

    387

     

     

     

    Regno Unito

    2 904

     

     

     

    UE

    5 532

     

     

     

    TAC

    5 532

     

     


    Specie:

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque UE della zona IIIa

    (DGS/03A-C.)

    Danimarca

    0

     (111)

     

     

    Svezia

    0

     (111)

     

     

    UE

    0

     (111)

     

     

    TAC

    0

     (111)

     


    Specie:

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (DGS/2AC4-C)

    Belgio

    0

     (112)

     

     

    Danimarca

    0

     (112)

     

     

    Germania

    0

     (112)

     

     

    Francia

    0

     (112)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (112)

     

     

    Svezia

    0

     (112)

     

     

    Regno Unito

    0

     (112)

     

     

    UE

    0

     (112)

     

     

    TAC

    0

     (112)

     


    Specie:

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

    (DGS/15X14)

    Belgio

    0

     (113)

     

     

    Germania

    0

     (113)

     

     

    Spagna

    0

     (113)

     

     

    Francia

    0

     (113)

     

     

    Irlanda

    0

     (113)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (113)

     

     

    Portogallo

    0

     (113)

     

     

    Regno Unito

    0

     (113)

     

     

    UE

    0

     (113)

     

     

    TAC

    0

     (113)

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    33

     (115)

     

     

    Danimarca

    14 350

     (115)

     

     

    Germania

    1 267

     (114)  (115)

     

     

    Spagna

    266

     (115)

     

     

    Francia

    1 190

     (114)  (115)

     

     

    Irlanda

    903

     (115)

     

     

    Paesi Bassi

    8 640

     (114)  (115)

     

     

    Portogallo

    30

     (115)

     

     

    Svezia

    49

     (115)

     

     

    Regno Unito

    3 415

     (114)  (115)

     

     

    UE

    30 143

     (115)

     

     

    TAC

    47 454

     

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (JAX/2AX14-)

    Danimarca

    9 836

     (116)  (118)

     

     

    Germania

    7 675

     (116)  (117)  (118)

     

     

    Spagna

    10 468

     (118)

     

     

    Francia

    3 950

     (116)  (117)  (118)

     

     

    Irlanda

    25 560

     (116)  (118)

     

     

    Paesi Bassi

    30 794

     (116)  (117)  (118)

     

     

    Portogallo

    1 008

     (118)

     

     

    Svezia

    439

     (116)  (118)

     

     

    Regno Unito

    9 256

     (116)  (117)  (118)

     

     

    UE

    98 986

     (118)

     

     

    TAC

    159 881

     

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    VIIIc

    (JAX/08c.)

    Spagna

    22 676

     (119)  (120)

     

     

    Francia

    393

     (119)

     

     

    Portogallo

    2 241

     (119)  (120)

     

     

    UE

    25 310

     

     

     

    TAC

    25 310

     

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    IX

    (JAX/09.)

    Spagna

    8 057

     (121)  (122)

     

     

    Portogallo

    23 085

     (121)  (122)

     

     

    UE

    31 142

     

     

     

    TAC

    31 142

     

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    X; COPACE (acque UE) (123)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    3 072

     (124)

     

     

    UE

    3 072

     

     

     

    TAC

    3 072

     

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    COPACE (acque UE) (125)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    1 229

     (126)

     

     

    UE

    1 229

     

     

     

    TAC

    1 229

     

     


    Specie:

    Sugarello

    Trachurus spp.

    Zona:

    COPACE (acque UE) (127)

    (JAX/341SPN)

    Spagna

    1 229

     

     

     

    UE

    1 229

     

     

     

    TAC

    1 229

     

     


    Specie:

    Busbana norvegese

    Trisopterus esmarkii

    Zona:

    IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danimarca

    75 818

     (129)

     

     

    Germania

    14

     (128)  (129)

     

     

    Paesi Bassi

    56

     (128)  (129)

     

     

    UE

    75 888

     (129)

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     


    Specie:

    Busbana norvegese

    Trisopterus esmarkii

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (NOP/04-N.)

    Danimarca

    0

     (130)  (131)

     

     

    Regno Unito

    0

     (130)  (131)

     

     

    UE

    0

     (130)  (131)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Pesce industriale

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    0

     (132)  (133)

     

     

    UE

    0

     (133)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Contingente combinato

    Zona:

    Acque UE delle zone Vb, VI e VII

    (R/G/5B67-C)

    UE

    Non pertinente

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    0

     (136)

     

     

    Danimarca

    0

     (136)

     

     

    Germania

    0

     (136)

     

     

    Francia

    0

     (136)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (136)

     

     

    Svezia

    Non pertinente

     (134)  (136)

     

     

    Regno Unito

    0

     (136)

     

     

    UE

    0

     (135)  (136)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N

    (OTH/2A46AN)

    UE

    Non pertinente

     (137)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    (1)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (2)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (6)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (7)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (8)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

    (9)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (10)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni IVa e IVb.

    (11)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (12)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (13)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (14)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

    (15)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (16)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

    (17)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (18)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

    (19)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1o 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (20)  È possibile prelevare nelle acque UE della zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).

    (21)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (22)  Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.

    (23)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (24)  Si tratta della popolazione di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

    (25)  Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

    (26)  Da questa zona è sottratta la zona aggiunta alle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:

    a nord da 52° 30' latitudine nord,

    a sud da 52° 00' latitudine nord,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (27)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

    a nord da 52° 30' latitudine nord,

    a sud da 52° 00' latitudine nord,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (28)  L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.

    (29)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (30)  L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.

    (31)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (32)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (33)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (34)  L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 2 dell'appendice del presente allegato.

    (35)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (36)  Di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*561214)

    (37)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (38)  Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

    (39)  Tranne un quantitativo stimato di 172 t di catture accessorie industriali.

    (40)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (41)  Tranne un quantitativo stimato di 485 t di catture accessorie industriali.

    (42)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (43)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (44)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (45)  Tranne un quantitativo stimato di 503 t di catture accessorie industriali.

    (46)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (47)  Tranne un quantitativo stimato di 691 t di catture accessorie industriali.

    (48)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (49)  L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell'appendice del presente allegato.

    (50)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (51)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (52)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (53)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (54)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

    (55)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (56)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

    (57)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (58)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (59)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

    (60)  Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

    (61)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (62)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (63)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

    (64)  Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F). Tale condizione sarà applicabile solo dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

    (65)  Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010. Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

    (66)  Le catture nella zona IV non superano 22 175 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.

    (67)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (68)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (69)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (70)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

    (71)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (72)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (73)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

    (74)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (75)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (76)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (77)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (78)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

    (79)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (80)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (81)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (82)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (83)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (84)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (85)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (86)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (87)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri.

    (88)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (89)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03-C.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/03-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03-C.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/03-C.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.

    (90)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (91)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (92)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis), alla razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) e alla razza bianca (Rostroraja alba). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (93)  Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.).

    (94)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

    (95)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (96)  Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).

    (97)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (98)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Rostroraja alba). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (99)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (100)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (101)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (102)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Francia o Portogallo a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    (103)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (104)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e IIId.

    (105)  Di cui al massimo 620 t possono essere pescate nella zona IIIa.

    (106)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (107)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (108)  Compresi i cicerelli.

    (109)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (110)  TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2010.

    (111)  Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

    sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale) e

    le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

    Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

    (112)  Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

    siano comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nero (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias);

    sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale), e

    le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

    Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

    (113)  Sono autorizzate catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti relativi al 2009 fissati nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, a condizione che:

    siano comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nero (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias);

    sia rispettata una taglia massima di sbarco di 100 cm (lunghezza totale), e

    le catture accessorie comprendano meno del 10 % del peso totale di organismi marini a bordo del peschereccio.

    Le catture accessorie che non rispondono a tali condizioni o che superano tali quantitativi devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

    (114)  Fino al 5 % di questo contingente pescato nella divisione VIId può essere conteggiato nel contingente delle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

    (115)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (116)  Fino al 5 % di questo contingente prelevato in acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 maggio può essere conteggiato nel contingente della zona: acque UE IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A4A).

    (117)  Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07d).

    (118)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (119)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

    (120)  È possibile prelevare nella zona IX fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*09).

    (121)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

    (122)  È possibile prelevare nella zona VIIIc fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).

    (123)  Acque circostanti le isole Azzorre.

    (124)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

    (125)  Acque circostanti Madera.

    (126)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

    (127)  Acque circostanti le isole Canarie.

    (128)  Questo contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV.

    (129)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (130)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

    (131)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (132)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (133)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (134)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (135)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.

    (136)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (137)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA

    Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

    Specie:

    Grancevole artiche

    Chionoecetes spp.

    Zona:

    NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

    (PCR/N01GRN)

    Irlanda

    62

     

     

     

    Spagna

    437

     

     

     

    UE

    500

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

    (HER/1/2.)

    Belgio

    34

     (1)

     

     

    Danimarca

    33 079

     (1)

     

     

    Germania

    5 793

     (1)

     

     

    Spagna

    109

     (1)

     

     

    Francia

    1 427

     (1)

     

     

    Irlanda

    8 563

     (1)

     

     

    Paesi Bassi

    11 838

     (1)

     

     

    Polonia

    1 674

     (1)

     

     

    Portogallo

    109

     (1)

     

     

    Finlandia

    512

     (1)

     

     

    Svezia

    12 257

     (1)

     

     

    Regno Unito

    21 148

     (1)

     

     

    UE

    96 543

     (1)

     

     

    Norvegia

    86 889

     (2)

     

     

    TAC

    1 483 000

     

     


    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

    Belgio

    30

     (3)  (4)

    Danimarca

    29 771

     (3)  (4)

    Germania

    5 214

     (3)  (4)

    Spagna

    98

     (3)  (4)

    Francia

    1 284

     (3)  (4)

    Irlanda

    7 707

     (3)  (4)

    Paesi Bassi

    10 654

     (3)  (4)

    Polonia

    1 507

     (3)  (4)

    Portogallo

    98

     (3)  (4)

    Finlandia

    461

     (3)  (4)

    Svezia

    11 032

     (3)  (4)

    Regno Unito

    19 033

     (3)  (4)


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    I e II (acque norvegesi)

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    0

     (5)

     

     

    Grecia

    0

     (5)

     

     

    Spagna

    0

     (5)

     

     

    Irlanda

    0

     (5)

     

     

    Francia

    0

     (5)

     

     

    Portogallo

    0

     (5)

     

     

    Regno Unito

    0

     (5)

     

     

    UE

    0

     (5)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); V e XIV (acque della Groenlandia)

    (COD/N01514)

    Germania

    1 595

     (6)  (7)  (8)

     

     

    Regno Unito

    355

     (6)  (7)  (8)

     

     

    UE

    2 500

     (6)  (7)  (8)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    I e IIb (acque internazionali)

    (COD/1/2B.)

    Germania

    3 928

     

     

     

    Spagna

    10 155

     

     

     

    Francia

    1 676

     

     

     

    Polonia

    1 838

     

     

     

    Portogallo

    2 144

     

     

     

    Regno Unito

    2 515

     

     

     

    Tutti gli Stati membri

    100

     (9)

     

     

    UE

    22 356

     (10)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (C/H/05B-F.)

    Germania

    0

     (11)

     

     

    Francia

    0

     (11)

     

     

    Regno Unito

    0

     (11)

     

     

    UE

    0

     (11)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona:

    V e XIV (acque della Groenlandia)

    (HAL/514GRN)

    Portogallo

    650

     (12)  (13)

     

     

    UE

    Non pertinente

     (13)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona:

    NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

    (HAL/N01GRN)

    UE

    49

     (14)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    IIb

    (CAP/02B.)

    UE

    0

     

     

     

    TAC

    0

     

     

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    V e XIV (acque della Groenlandia)

    (CAP/514GRN)

    Tutti gli Stati membri

    0

     

     

     

    UE

    0

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    I e II (acque norvegesi)

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    0

     (15)

     

     

    Francia

    0

     (15)

     

     

    Regno Unito

    0

     (15)

     

     

    UE

    0

     (15)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    0

     (16)

     

     

    Germania

    0

     (16)

     

     

    Francia

    0

     (16)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (16)

     

     

    Regno Unito

    0

     (16)

     

     

    UE

    0

     (16)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e Molva dypterygia

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (B/L/05B-F.)

    Germania

    0

     (17)

     

     

    Francia

    0

     (17)

     

     

    Regno Unito

    0

     (17)

     

     

    UE

    0

     (17)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    V e XIV (acque della Groenlandia)

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    703

     (18)

     

     

    Francia

    703

     (18)

     

     

    UE

    Non pertinente

     (18)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

    (PRA/N01GRN)

    Danimarca

    2 000

     

     

     

    Francia

    2 000

     

     

     

    UE

    4 000

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Pleuronettiformi

    Pleuronectiformes

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    0

     (19)

     

     

    Francia

    0

     (19)

     

     

    Regno Unito

    0

     (19)

     

     

    UE

    0

     (19)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    I e II (acque norvegesi)

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    0

     (20)

     

     

    Francia

    0

     (20)

     

     

    Regno Unito

    0

     (20)

     

     

    UE

    0

     (20)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    I e II (acque internazionali)

    (POK/1/2INT)

    UE

    0

     (21)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    0

     (22)

     

     

    Germania

    0

     (22)

     

     

    Francia

    0

     (22)

     

     

    Paesi Bassi

    0

     (22)

     

     

    Regno Unito

    0

     (22)

     

     

    UE

    0

     (22)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    I e II (acque norvegesi)

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    0

     (23)  (24)

     

     

    Regno Unito

    0

     (23)  (24)

     

     

    UE

    0

     (23)  (24)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    I e II (acque internazionali)

    (GHL/1/2INT)

    UE

    0

     (25)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    V e XIV (acque della Groenlandia)

    (GHL/514GRN)

    Germania

    4 076

     (26)

     

     

    Regno Unito

    215

     (26)

     

     

    UE

    Non pertinente

     (26)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

    (GHL/N01GRN)

    Germania

    1 008

     (27)

     

     

    UE

    Non pertinente

     (27)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    IIa (acque norvegesi)

    (MAC/02A-N.)

    Danimarca

    0

     (28)  (29)

     

     

    UE

    0

     (28)  (29)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (MAC/05B-F.)

    Danimarca

    0

     (30)  (31)

     

     

    UE

    0

     (30)  (31)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214.)

    Estonia

    210

     

     

     

    Germania

    4 266

     

     

     

    Spagna

    749

     

     

     

    Francia

    398

     

     

     

    Irlanda

    1

     

     

     

    Lettonia

    76

     

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

     

    Polonia

    384

     

     

     

    Portogallo

    896

     

     

     

    Regno Unito

    10

     

     

     

    UE

    6 992

     (32)

     

     

    TAC

    46 000

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    I e II (acque norvegesi)

    (RED/1N2AB.)

    Germania

    0

     (33)

     

     

    Spagna

    0

     (33)

     

     

    Francia

    0

     (33)

     

     

    Portogallo

    0

     (33)

     

     

    Regno Unito

    0

     (33)

     

     

    UE

    0

     (33)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    I e II (acque internazionali)

    (RED/1/2INT)

    UE

    Non pertinente

     (34)  (35)

     

     

    TAC

    8 600

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    V e XIV (acque della Groenlandia)

    (RED/514GRN)

    Germania

    3 082

     (36)  (37)

     

     

    Francia

    16

     (36)  (37)

     

     

    Regno Unito

    21

     (36)  (37)

     

     

    UE

    Non pertinente

     (36)  (37)  (38)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Va (acque islandesi)

    (RED/05A-IS)

    Belgio

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    Germania

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    Francia

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    Regno Unito

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    UE

    0

     (39)  (40)  (41)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    0

     (42)

     

     

    Germania

    0

     (42)

     

     

    Francia

    0

     (42)

     

     

    Regno Unito

    0

     (42)

     

     

    UE

    0

     (42)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Catture accessorie

    Zona:

    NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

    (XBC/N01GRN)

    UE

    2 300

     (43)  (44)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Altre specie (45)

    Zona:

    I e II (acque norvegesi)

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    0

     (45)  (46)

     

     

    Francia

    0

     (45)  (46)

     

     

    Regno Unito

    0

     (45)  (46)

     

     

    UE

    0

     (45)  (46)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    Specie:

    Altre specie (47)

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    0

     (48)

     

     

    Francia

    0

     (48)

     

     

    Regno Unito

    0

     (48)

     

     

    UE

    0

     (48)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     


    (1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca intorno allo Svalbard.

    (2)  Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

    (3)  Tale contingente sarà disponibile dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

    (4)  Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto pm tonnellate.

    (5)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (6)  Da pescare a sud di 61° N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.

    (7)  Un osservatore scientifico può essere a bordo delle navi.

    (8)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (9)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (10)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (11)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (12)  Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

    (13)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (14)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (15)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (16)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (17)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (18)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (19)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (20)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (21)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (22)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (23)  Esclusivamente come catture accessorie.

    (24)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (25)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (26)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (27)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (28)  Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).

    (29)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (30)  Pesca autorizzata nella zona IVa (acque UE) (MAC/*04A.).

    (31)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (32)  Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio. (RED/*5X14.)

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    64° 45'

    28° 30'

    2

    62° 50'

    25° 45'

    3

    61° 55'

    26° 45'

    4

    61° 00'

    26° 30'

    5

    59° 00'

    30° 00'

    6

    59° 00'

    34° 00'

    7

    61° 30'

    34° 00'

    8

    62° 50'

    36° 00'

    9

    64° 45'

    28° 30'

    (33)  Esclusivamente come catture accessorie.

    (34)  La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010 e verrà chiusa una volta che il TAC sia stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

    (35)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo.

    (36)  Pesca autorizzata unicamente con reti da traino pelagiche. Pesca autorizzata a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).

    (37)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (38)  Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio (RED/*5-14.).

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    64° 45'

    28° 30'

    2

    62° 50'

    25° 45'

    3

    61° 55'

    26° 45'

    4

    61° 00'

    26° 30'

    5

    59° 00'

    30° 00'

    6

    59° 00'

    34° 00'

    7

    61° 30'

    34° 00'

    8

    62° 50'

    36° 00'

    9

    64° 45'

    28° 30'

    (39)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

    (40)  Da pescare tra luglio e dicembre.

    (41)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2010.

    (42)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (43)  Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.

    (44)  Di cui pm tonnellate di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.

    (45)  Esclusivamente come catture accessorie.

    (46)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    (47)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    (48)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

    Zona della convenzione NAFO

    Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della zona della NAFO.

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    UE

    0

     (1)

     

     

    TAC

    0

     (1)

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    UE

    0

     (2)

     

     

    TAC

    0

     (2)

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    61

     (3)  (4)

     

     

    Germania

    247

     (3)

     

     

    Lettonia

    61

     (3)  (4)

     

     

    Lituania

    61

     (3)  (4)

     

     

    Polonia

    209

     (3)  (4)

     

     

    Spagna

    796

     (3)

     

     

    Francia

    110

     (3)

     

     

    Portogallo

    1 070

     (3)

     

     

    Regno Unito

    521

     (3)

     

     

    UE

    3 136

     (3)  (4)  (5)

     

     

    TAC

    5 500

     (3)  (4)

     

     


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    (WIT/N2J3KL)

    UE

    0

     (6)

     

     

    TAC

    0

     (6)

     

     


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    UE

    0

     (7)

     

     

    TAC

    0

     (7)

     

     


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    UE

    0

     (8)

     

     

    TAC

    0

     (8)

     

     


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    UE

    0

     (9)

     

     

    TAC

    0

     (9)

     

     


    Specie:

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona:

    sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128

     (10)

     

     

    Lettonia

    128

     (10)

     

     

    Lituania

    128

     (10)

     

     

    Polonia

    227

     (10)

     

     

    UE

     

     (10)  (11)

     

     

    TAC

    34 000

     

     


    Specie:

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    UE

    0

     (12)  (13)

     

     

    TAC

    17 000

     

     

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    UE

    0

     (14)

     

     

    TAC

    0

     (14)

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3L (15)

    (PRA/N3L.)

    Estonia

    334

     

     

     

    Latvia

    334

     

     

     

    Lithuania

    334

     

     

     

    Poland

    334

     

     

     

    All Member States

    334

     (16)

     

     

    EU

    1 670

     

     

     

    TAC

    30 000

     

     


    Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3M (17)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente

     (18)

     

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    321,3

     

     

     

    Germania

    328

     

     

     

    Lettonia

    45,1

     

     

     

    Lituania

    22,6

     

     

     

    Spagna

    4 396,5

     

     

     

    Portogallo

    1 837,5

     

     

     

    UE

    6 951

     

     

     

    TAC

    11 856

     

     


    Specie:

    Razza

    Rajidae

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (SRX/N3LNO.)

    Spagna

    5 833

     

     

     

    Portogallo

    1 132

     

     

     

    Estonia

    485

     

     

     

    Lituania

    106

     

     

     

    UE

    7 556

     

     

     

    TAC

    12 000

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    173

     (19)  (20)

     

     

    Germania

    119

     (19)

     

     

    Lettonia

    173

     (19)  (20)

     

     

    Lituania

    173

     (19)  (20)

     

     

    UE

    638

     (19)  (20)  (21)

     

     

    TAC

    3 500

     (19)  (20)

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571

     (22)

     

     

    Germania

    513

     (22)

     

     

    Spagna

    233

     (22)

     

     

    Lettonia

    1 571

     (22)

     

     

    Lituania

    1 571

     (22)

     

     

    Portogallo

    2 354

     (22)

     

     

    UE

    7 813

     (22)

     

     

    TAC

    10 000

     (22)

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3O

    (RED/N3O.)

    Spagna

    1 771

     

     

     

    Portogallo

    5 229

     

     

     

    UE

    7 000

     

     

     

    TAC

    20 000

     

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    269

     

     

     

    Lituania

    2 234

     

     

     

    TAC

    2 503

     

     

     


    Specie:

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona:

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    1 528

     

     

     

    Portogallo

    2 001

     

     

     

    UE

    3 529

     

     

     

    TAC

    6 000

     

     


    (1)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (2)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (3)  La pesca diretta al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.

    (4)  Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 61 t, e il quantitativo di 209 t assegnato alla Polonia in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea.

    (5)  Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per il merluzzo bianco, le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate durante la pesca di altre specie nella zona NAFO 3M sono limitate a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (6)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (7)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (8)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (9)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (10)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre. Quota spettante all'Unione non specificata;

    (11)  Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'UE, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

    (12)  Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (13)  Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

    (14)  È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (15)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    (16)  Fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

    (17)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    2

    47° 30' 0

    44° 15' 0

    3

    46° 55' 0

    44° 15' 0

    4

    46° 35' 0

    44° 30' 0

    5

    46° 35' 0

    45° 40' 0

    6

    47° 30' 0

    45° 40' 0

    7

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    (18)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Numero massimo di giorni di pesca

    Danimarca

    2

    65

    Estonia

    8

    833

    Spagna

    10

    128

    Lettonia

    4

    245

    Lituania

    7

    289

    Polonia

    1

    50

    Portogallo

    1

    34

    Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nella zona definita alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.

    (19)  La pesca diretta allo scorfano nella zona NAFO 3LN è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100 % del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera.

    (20)  Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 173 t, in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea.

    (21)  Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per lo scorfano, le catture accessorie di scorfano effettuate durante la pesca di altre specie nella zona NAFO 3LN sono limitate a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (22)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 10 000 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

    ALLEGATO ID

    SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone

    I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e l'IATTC.

    Specie:

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona:

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo

    (BFT/AE045W)

    Cipro

    70,18

     (5)

     

     

    Grecia

    130,30

     

     

     

    Spagna

    2 526,06

     (2)  (5)

     

     

    Francia

    2 021,93

     (2)  (3)  (5)

     

     

    Italia

    1 937,50

     (5)  (6)

     

     

    Malta

    161,34

     (5)

     

     

    Portogallo

    237,66

     

     

     

    Tutti gli Stati membri

    28,18

     (1)

     

     

    UE

    7 113,15

     (2)  (3)  (5)  (6)

     

     

    TAC

    13 500

     

     

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    6 869,8

     

     

     

    Portogallo

    1 408,5

     

     

     

    Tutti gli Stati membri

    357,5

     (7)

     

     

    UE

    8 635,7

     

     

     

    TAC

    13 700

     

     

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    6 299,8

     

     

     

    Portogallo

    338,6

     

     

     

    UE

    6 638,4

     

     

     

    TAC

    15 000

     

     

     


    Specie:

    Alalunga

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    4 355,9

     (9)

     

     

    Spagna

    14 659,9

     (9)

     

     

    Francia

    5 967,1

     (9)

     

     

    Regno Unito

    309,4

     (9)

     

     

    Portogallo

    2 624,6

     (9)

     

     

    UE

    27 916,8

     (8)

     

     

    TAC

    28 000

     

     

     


    Specie:

    Alalunga australe

    Thunnusalalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    943,7

     

     

     

    Francia

    311

     

     

     

    Portogallo

    660

     

     

     

    UE

    1 914,7

     

     

     

    TAC

    29 900

     

     

     


    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    17 012,7

     

     

     

    Francia

    8 026,9

     

     

     

    Portogallo

    6 160,4

     

     

     

    UE

    31 200

     

     

     

    TAC

    85 000

     

     

     


    Specie:

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    UE

    103

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    Specie:

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    UE

    46,5

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

     

     


    (1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

    (2)  Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    367,23

    Francia

    165,69

    UE

    532,92

    (3)  Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso inferiore a 6,4 kg o di lunghezza inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    45 ()

    UE

    45

    (4)  Questo quantitativo può essere riveduto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a 100 t come indicato dalla raccomandazione 08-05 ICCAT.

    (5)  Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    50,52

    Francia

    49,84

    Italia

    39,34

    Cipro

    1,40

    Malta

    3,23

    UE

    144,34

    (6)  Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    39,34

    UE

    39,34

    (7)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

    (8)  Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007.

    (9)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Regno Unito

    12

    Portogallo

    310

    ALLEGATO IE

    ANTARTICO

    Zona della convenzione CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 48,3 Antartico

    (ANI/F483.)

    TAC

    1 548

     

     

     


    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    1 658

     (2)

     

     


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48,3 Antartico

    (TOP/F483.)

    TAC

    3 000

     (3)

     

     

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A)

    0

     

     

     

    Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B)

    900

     

     

     

    Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C)

    2 100

     

     

     


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48,4 Antartico

    (TOP/F484.)

    TAC

    75

     

     

     


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (TOP/F5852.)

    TAC

    2 550

     (4)

     

     


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    3 470 000

     (5)

     

     

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 48.1 (KRI/F48.1.)

    155 000

     

     

     

    Divisione 48.2 (KRI/F48.2.)

    279 000

     

     

     

    Divisione 48.3 (KRI/F48.3.)

    279 000

     

     

     

    Divisione 48.4 (KRI/F48.4.)

    93 000

     

     

     


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.1 Antartico

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

     (6)

     

     

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)

    277 000

     

     

     

    Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)

    163 000

     

     

     


    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.2 Antartico

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

     (7)

     

     

    Condizioni speciali

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E

    (KRI/*F-42W)

    1 448 000

     

     

     

    Divisione 58.4.2 a est di 55° E

    (KRI/*F-42E)

    1 080 000

     

     

     


    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80

     

     

     


    Specie:

    Granchi

    Paralomis spp.

    Zona:

    FAO 48,3 Antartico

    (PAI/F483.)

    TAC

    1 600

     (8)

     

     


    Specie:

    Granatiere

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GRV/F5852.)

    TAC

    360

     

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50

     

     

     


    Specie:

    Razze

    Rajidae

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120

     (9)

     

     


    (1)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

    a)

    parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25' S;

    b)

    procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E;

    c)

    procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40' S e del meridiano di longitudine 76° E;

    d)

    procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

    e)

    procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E; e

    f)

    procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

    (2)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

    (3)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2010 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

    (4)  Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79o 20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato IX).

    (5)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

    (6)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

    (7)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

    (8)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

    (9)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

    ALLEGATO IF

    OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE

    Zona della convenzione SEAFO

    Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200

     

     


    Specie:

    Granchio rosso di fondale

    Chaceon (Geryon) quinquedens

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (1)

    (CRR/F47NAM)

    TAC

    0

     

     


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon (Geryon) quinquedens

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (CRR/F47X)

    TAC

    200

     

     


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    SEAFO

    (TOP/SEAFO)

    TAC

    200

     

     


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (2)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0

     

     


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

     

     


    (1)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    ALLEGATO IG

    TONNO ROSSO DEL SUD – Tutte le zone

    Specie:

    Tonno rosso del sud

    Thunnus maccoyii

    Zona:

    Tutte le zone

    (SBF/F41-81)

    UE

    10

     (1)

     

     

    TAC

    9 449

     

     


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IH

    Zona della convenzione WCPFC

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (F7120S)

    UE

    Non fissato

     

     

     

    TAC

    Non fissato

     

     

    ALLEGATO IJ

    Zona ORGPPM

    Specie:

    Sugarello pittato

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione ORGPPM

    (CJM)

    Germania

    49 553

     

     

     

    Paesi Bassi

    47 449

     

     

     

    Lituania

    37 998

     

     

     

    Polonia

    44 000

     

     

     

    UE

    179 000

     

     

     

    Allegato I - Appendice

    1.   Selettività relativa al merluzzo bianco nel Mare del Nord e nello Skagerrak

    1.1.   Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2010 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di navi battenti la loro bandiera che operano nel Mare del Nord e nello Skagerrak e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali navi in conformità delle condizioni di cui ai punti da 1.2 a 1.6.

    1.2.   Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 1.1 in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2010 e li comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2010.

    1.3.   Se alla fine di uno dei primi tre trimestri del 2010 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure intese ad assicurare che le sue navi di cui al punto 1.1 apportino agli attrezzi da pesca da essi impiegati modifiche tecniche che consentano una riduzione delle catture accessorie di merluzzo bianco in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente alla fine del trimestre successivo.

    1.4.   Entro un mese dalla fine del trimestre in cui è stato superato il quantitativo indicativo, gli Stati membri informano la Commissione delle misure di cui al punto 1.3, evidenziando le modifiche tecniche che saranno apportate agli attrezzi e alle navi interessate, col corredo delle prove a sostegno del probabile effetto sui tassi di cattura del merluzzo bianco.

    1.5.   Se il contingente di merluzzo bianco di uno Stato membro è stato utilizzato costantemente fino a un livello del 90 % prima del 15 ottobre 2010, è fatto obbligo a tutte le navi di tale Stato membro di cui al punto 1.1 operanti con attrezzi con maglie di dimensioni non inferiori a 80 mm, ad eccezione delle navi operanti con sciabiche danesi, di utilizzare per il resto dell'anno gli attrezzi da pesca descritti nell'appendice 4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 o qualsiasi altro attrezzo le cui caratteristiche tecniche si traducano in tassi di cattura analoghi di merluzzo bianco, confermati dallo CSTEP, o, per le navi i che praticano la pesca dello scampo, una griglia di selezione quale descritta nell'appendice 3 del suddetto allegato o qualsiasi altro attrezzo con possibilità di fuga equivalenti comprovate.

    1.6.   In deroga al punto 1.5, gli Stati membri possono applicare le misure ivi previste anche a singole navi o gruppi di navi che, anteriormente al 15 novembre 2010, hanno utilizzato il 90 % della parte del contingente nazionale di merluzzo bianco ad essi assegnata in base al metodo nazionale di ripartizione delle possibilità di pesca.

    1.7.   In deroga ai punti 1.3 e 1.5, gli Stati membri possono applicare le misure ivi previste anche a singole navi o gruppi di navi cui era stata assegnata parte del contingente di merluzzo bianco in base al metodo nazionale di ripartizione delle possibilità di pesca.

    2.   Selettività degli attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nella Manica orientale

    2.1.   Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2010 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di navi battenti la loro bandiera che operano nella Manica orientale e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali navi, in conformità delle condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4.

    2.2.   Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 2.1 in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2010 e li comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2010.

    2.3.   Se alla fine del secondo e del terzo trimestre del 2010 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure, compresi fermi in tempo reale, intese ad assicurare che le navi di cui al punto 2.1 battenti la sua bandiera evitino le catture accessorie di merluzzo bianco e catturino specie non soggette a contingenti in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo.

    2.4.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri informano quest'ultima delle misure di cui al punto 2.3.


    ALLEGATO IIA

    SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId E NELLE ACQUE UE DELLE ZONE CIEM IIa E Vb

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.   Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

    1.2.   Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2010 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

    2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

    Il presente allegato si applica agli attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

    3.   Sforzo di pesca massimo consentito

    3.1.   Nell'appendice 1 è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2010, dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

    3.2.   I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

    4.   Obblighi degli Stati membri

    4.1.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 4 e da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    4.2.   L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone menzionate al punto 2 e, ai fini della gestione della sogliola e della passera, la zona CIEM IV.

    5.   Attribuzione dello sforzo di pesca

    5.1.   Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può non autorizzare le navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca a praticare la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    5.2.   Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può ripartire lo sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

    5.3.   Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    6.   Trasmissione dei dati

    6.1.   Fatti salvi gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori, servendosi del modello di relazione di cui all'appendice 2.

    6.2.   I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmettono a questo sistema, anteriormente al quindici di ogni mese, i dati relativi allo sforzo esercitato fino alla fine del mese precedente. La Commissione comunica agli Stati membri, con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla prima scadenza prevista, la data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarda lo sforzo esercitato a partire dal 1o febbraio 2010. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci nel mese di gennaio 2010.

    Allegato IIA — Appendice 1

    Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

    Zona geografica

    Attrezzo regolamentato

    DK

    DE

    SE

    a)

    Kattegat

    TR1

    197 929

    4 212

    16 610

    TR2

    1 475 629

    9 316

    582 233

    TR3

    523 126

    0

    55 853

    BT1

    0

    0

    0

    BT2

    0

    0

    0

    GN

    115 456

    26 534

    13 102

    GT

    22 645

    0

    22 060

    LL

    1 100

    0

    25 339


    Zona geografica

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DK

    DE

    ES

    FR

    IE

    NL

    SE

    Regno Unito

    b)

    Skagerrak,

    parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; zona CIEM IV e acque UE della zona CIEM IIa;

    zona CIEM VIId

    TR1

    432

    4 892 761

    1 379 121

    2 036

    2 214 240

    227

    371 757

    248 638

    8 938 164

    TR2

    279 868

    4 106 634

    516 154

    0

    9 638 858

    15 861

    1 080 920

    872 900

    7 409 969

    TR3

    0

    4 391 356

    3 501

    0

    107 041

    0

    48 508

    263 772

    21 511

    BT1

    1 427 574

    1 157 265

    29 271

    0

    0

    0

    999 808

    0

    1 739 759

    BT2

    6 229 751

    88 645

    1 691 253

    0

    829 504

    0

    34 923 335

    0

    7 337 669

    GN

    163 531

    2 307 977

    224 484

    0

    222 598

    0

    438 664

    74 925

    546 303

    GT

    0

    224 124

    467

    0

    2 374 073

    0

    0

    48 968

    14 004

    LL

    0

    56 312

    0

    245

    71 448

    0

    0

    110 468

    134 880


    Zona geografica

    Attrezzo regolamentato

    BE

    FR

    IE

    Regno Unito

    c)

    zona CIEM VIIa

    TR1

    0

    138 714

    59 625

    603 719

    TR2

    17 409

    552

    845 598

    1 934 646

    TR3

    0

    0

    8 433

    1 588

    BT1

    0

    0

    0

    0

    BT2

    843 782

    0

    514 584

    111 693

    GN

    0

    158

    18 255

    5 970

    GT

    0

    0

    0

    158

    LL

    0

    0

    0

    70 614


    Zona geografica

    Attrezzo regolamentato

    DE

    ES

    FR

    IE

    Regno Unito

    d)

    zona CIEM VIa e acque UE della zona CIEM Vb

    TR1

    16 569

    0

    3 387 803

    221 346

    1 836 929

    TR2

    0

    0

    7 415

    479 043

    2 972 845

    TR3

    0

    0

    0

    20 355

    30 042

    BT1

    0

    0

    7 161

    0

    117 544

    BT2

    0

    0

    13 211

    3 801

    4 626

    GN

    35 442

    13 836

    400 503

    5 697

    213 454

    GT

    0

    0

    0

    1 953

    145

    LL

    0

    1 402 142

    54 917

    4 250

    630 040

    Allegato IIA - Appendice 2

    Tabella II

    Modello per la trasmissione dei dati

    Paese

    Attrezzo

    Zona

    Anno

    Mese

    Dichiarazione globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)


    Tabella III

    Formato dei dati

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    1)

    Paese

    3

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    2)

    Attrezzo

    3

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR1

    TR2

    TR3

    BT1

    BT2

    GN1

    GT1

    LL1

    3)

    Zona

    8

    S

    Una delle zone seguenti:

    03AS

    02A0407D

    07A

    06A

    4)

    Anno

    4

    Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione

    5)

    Mese

    2

    Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12)

    6)

    Dichiarazione globale

    13

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1o gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5)


    (1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


    ALLEGATO IIB

    SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE

    1.   Ambito di applicazione

    Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)

    «raggruppamento di attrezzi», il raggruppamento costituito da reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

    b)

    «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel raggruppamento di attrezzi;

    c)

    «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

    d)

    «periodo di gestione 2010», il periodo tra il 1o febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011;

    e)

    «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 5.2.

    3.   Navi interessate da limitazioni dello sforzo di pesca

    3.1.   Uno Stato membro non può autorizzare la pesca con uno degli attrezzi regolamentati a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 nella zona, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    3.2.   Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare con uno degli attrezzi regolamentati nella zona, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato.

    4.   Obblighi generali e limitazioni dell'attività

    4.1.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    4.2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 5.

    4.3.   L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende la zona definita al punto 2.

    NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI UE

    5.   Numero massimo di giorni

    5.1.   Nel periodo di gestione 2010 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

    5.2.   Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

    a)

    gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2007 o 2008 rappresentano meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca, e

    b)

    gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2007 o 2008 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca.

    5.3.   Le condizioni speciali di cui al punto 5.2 possono essere trasferite da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore a quelli specificati al punto 5.2.

    5.4.   Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alla condizione speciale di cui al punto 5.2.

    Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare della condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero pertinente di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

    5.5.   Gli Stati membri che intendono beneficiare del punto 5.4 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    l'attività comprovata di tali navi per il 2007, 2008 e 2009 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 5.2, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 5.4.

    Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare del punto 5.4.

    6.   Periodi di gestione

    6.1.   Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    6.2.   Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    7.1.   La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona con a bordo attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (1), o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona.

    Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 5.3 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.2.   Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.

    7.3.   Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    7.4.   Nel periodo di gestione 2010 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 5.2, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

    7.5.   Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2010 un numero di giorni aggiuntivi risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

    8.1.   La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2), e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

    8.2.   Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

    8.3.   Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    8.4.   Se un programma rafforzato di copertura di osservazione presentato da uno Stato membro è stato approvato in passato dalla Commissione e lo Stato membro intende continuare ad applicarlo senza alcuna modifica, esso comunica alla Commissione la continuazione di tale programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui questo si applica.

    9.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

    9.1.   Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2010, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.

    9.2.   La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.

    9.3.   Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

    Condizioni speciali

    Attrezzi regolamentati

    Numero massimo di giorni

     

    Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥ 60 mm e palangari di fondo

    158

    5.2 a) e 5.2 b)

    Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con maglie di dimensioni ≥ 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥ 60 mm e palangari di fondo

    illimitato

    SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

    10.   Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

    10.1.   Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    10.2.   Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 10.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    10.3.   Il trasferimento di giornate di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    10.4.   Il trasferimento di giornate è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

    10.5.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    11.   Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché i punti 3.1, 3.2 e 10 si applichino, mutatis mutandis. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

    12.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt di tali navi.

    13.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2009 e 2010, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Paese

    Attrezzo

    Anno

    Dichiarazione dello sforzo globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (3)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    1)

    Paese

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

    GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

    LL = palangari di fondo

    3)

    Anno

    4

     

    2006, 2007, 2008, 2009 o 2010

    4)

    Dichiarazione dello sforzo globale

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Paese

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per attrezzo notificato

    Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

    Trasferi-mento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (4)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    1)

    Paese

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.

    2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    Numero unico di identificazione di una nave.

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

    3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.

    4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi.

    5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

    GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

    LL = palangari di fondo

    6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    2

    S

    Indicazione delle condizioni speciali a) - b) di cui al punto 7.2 dell'allegato II B eventualmente applicabili.

    7)

    Giorni ammissibili per attrezzo notificato

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II B in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

    8)

    Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato.

    9)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».


    (1)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

    (3)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


    ALLEGATO IIC

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.   Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2010 indica il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.

    1.2.   Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:

    a)

    la nave catturi nel periodo di gestione 2010 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)

    la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi, e

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2010 e il 31 gennaio 2011, una relazione sull'attività comprovata relativa alla pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2010.

    Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

    2.   Attrezzi da pesca

    Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

    a)

    sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

    b)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

    3.   Obblighi generali e limitazioni dell'attività

    3.1.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    3.2.   L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui a tale articolo si intende la zona CIEM VIIe.

    ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

    4.   Navi interessate da limitazioni dello sforzo di pesca

    4.1.   Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 2 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

    4.2.   Uno Stato membro non può autorizzare la pesca nella zona con attrezzi appartenenti a un raggruppamento di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un'attività comprovata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.3.   Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca svolta utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 2 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.4.   Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona definita al punto 1 non è autorizzata a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente a un raggruppamento di cui al punto 2, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

    5.   Limitazioni dell'attività

    Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

    NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI UE

    6.   Numero massimo di giorni

    6.1.   Nel periodo di gestione 2010 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 2 è indicato nella tabella I.

    6.2.   Nel periodo di gestione 2010 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato II A non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Tuttavia, se alla nave viene attribuito uno sforzo massimo relativo alla sola presenza nelle zone di cui all'allegato II A, essa rispetta lo sforzo massimo così fissato.

    6.3.   Nel periodo di gestione 2010 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento.

    Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt/giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato.

    6.4.   Lo Stato membro che intenda beneficiare del punto 6.3 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.3.

    Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare del punto 6.3.

    7.   Periodi di gestione

    7.1.   Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    7.2.   Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    8.1.   La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica con a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 2, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008, o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri.

    Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    8.2.   Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per raggruppamento di attrezzi da pesca.

    8.3.   Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    8.4.   Nel periodo di gestione 2010 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca.

    8.5.   Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2010 un numero di giorni aggiuntivi risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

    9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

    9.1.   La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 per i programmi nazionali.

    Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

    9.2.   Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

    9.3.   Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    9.4.   Se un programma rafforzato di copertura di osservazione presentato da uno Stato membro è stato approvato in passato dalla Commissione e lo Stato membro intende continuare ad applicarlo senza alcuna modifica, esso comunica alla Commissione la continuazione di tale programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui questo si applica.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

    Attrezzo

    punto 3

    Denominazione

    Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3

    Manica occidentale

    3(a)

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm

    164

    3(b)

    Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm

    164

    SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

    10.   Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

    10.1.   Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    10.2.   Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    10.3.   Il trasferimento di giornate di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso raggruppamento di attrezzi di cui al punto 2 e durante lo stesso periodo di gestione.

    10.4.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    11.   Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché i punti 4.2, 4.4, 6 e 10 si applichino, mutatis mutandis. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

    12.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

    13.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2009 e 2010, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Paese

    Attrezzo

    Anno

    Dichiarazione dello sforzo globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    1)

    Paese

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    3)

    Anno

    4

     

    2006, 2007, 2008, 2009 o 2010

    4)

    Dichiarazione dello sforzo globale

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Paese

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per attrezzo notificato

    Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

    Trasferi-mento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (2)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    1)

    Paese

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.

    2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    Numero unico di identificazione di una nave.

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

    3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.

    4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi.

    5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    6)

    Giorni ammissibili per attrezzo notificato

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II C in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

    8)

    Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato.

    9)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».


    (1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


    ALLEGATO IID

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIA, IIIA E IV

    1.   Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE che praticano la pesca nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm.

    2.   Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione europea e la Norvegia.

    3.   Ai fini del presente allegato si intende per «giornata di presenza nella zona»:

    a)

    il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo, oppure

    b)

    qualsiasi periodo continuativo di 24 ore quale registrato nel giornale di pesca tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo o qualsiasi parte di detto periodo.

    4.   Ogni Stato membro interessato gestisce una banca dati contenente, per le acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nell'Unione che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e il numero di immatricolazione internazionale della nave;

    b)

    la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;

    c)

    il numero di giornate di presenza nella zona nelle quali sono state esercitate attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

    d)

    i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giornate di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt.

    5.   Le attività di pesca sperimentali collegate all'abbondanza di cicerello non iniziano anteriormente al 1o aprile 2010 e si concludono entro il 6 maggio 2010.

    Il massimale totale dello sforzo di pesca consentito nel 2010 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è determinato sulla base dello sforzo di pesca totale messo in atto dalle navi UE nel 2007, stabilito conformemente al punto 4, ed è ripartito tra gli Stati membri in conformità dei contingenti assegnati per tale TAC.

    6.   I TAC e i contingenti per il cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2009, in conformità delle seguenti norme nonché di altri elementi pertinenti contenuti nei pareri scientifici:

    Il TAC per le acque della UE delle zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della seguente funzione:

    TAC 2010 = -333+R1,2010*3,692

    dove R1,2010 è la consistenza dello stock di cicerello del gruppo di età 1 espressa in miliardi al 1o gennaio 2010 e il TAC è espresso in 1 000 t.

    7.   Se dai calcoli di cui al punto 6 risulta un TAC superiore a 400 000 tonnellate, il TAC è fissato a 400 000 tonnellate.

    8.   La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1o agosto 2010 al 31 dicembre 2010.


    ALLEGATO III

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autoriz-zazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen (6)

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    93

    DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21

    69

    Specie demersali, a nord di 62° 00' N

    80

    DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14

    50

    Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca con ciancioli

    11

    DK: 26 (1), DE: 1 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

    non pertinente

    Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino

    19

    non pertinente

    Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli

    11 (2)

    DK: 11

    non pertinente

    Specie industriali, a sud di 62° 00' N

    480

    DK: 450, UK: 30

    150

    Acque delle Isole Færøer (7)

    Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

    26

    BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

    13

    Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O.

    8 (3)

     

    4

     

    Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

    26

    Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O.

    70

    DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

    20 (5)

     

    Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

    70

     

    22 (5)

    Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».

    36

    DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5

    20

    Attività di pesca con palangari

    10

    UK: 10

    6

    Sgombro

    12

    DK: 12

    12

    Aringa, a nord di 61° N

    21

    DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5

    21


    (1)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da circuizione e da traino.

    (2)  Da scegliere tra le 11 autorizzazioni per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.

    (3)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

    (4)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.

    (5)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

    (6)  Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

    (7)  Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.


    ALLEGATO IV

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

    1.   Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale:

    Spagna

    63

    Francia

    44

    UE

    107

    2.   Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo:

    Spagna

    139

    Francia

    86

    Italia

    35

    Cipro

    25

    Malta

    89

    UE

    374

    3.   Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

    Italia

    68

    UE

    68


    ALLEGATO V

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Parte A

    DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Specie bersaglio

    Zona

    Periodo di divieto

    Squali (tutte le specie)

    Zona della convenzione

    Tutto l'anno

    Notothenia rossii

    FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare

    FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

    FAO 48,3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud

    Tutto l'anno

    Pesci a pinne

    FAO 48.1 Antartico (1)

    FAO 48.2 Antartico (1)

    Tutto l'anno

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi  (1)

    FAO 48,3

    Tutto l'anno

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5 Antartico

    Dall'1.12.2009 al 30.11.2010

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3 Antartico (1)

    FAO 58.5.1 Antartico (1)  (2)

    FAO 58.5.2 Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E (1)

    FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S (1)

    FAO 58.4.4 Antartico (1)  (2)

    FAO 58.6 Antartico (1)

    FAO 58.7 Antartico (1)

    Tutto l'anno

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)  (2)

    Tutto l'anno

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2 Antartico

    Dall'1.12.2009 al 30.11.2010

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4 Antartico (1)nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O

    Tutto l'anno

    Parte B

    LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2009/2010

    Sottozona/Divisione

    Regione

    Campagna

    SSRU

    Limiti di cattura per Dissostichus spp. (t)

    Limite applicabile alle catture accessorie (t)

    Razze

    Macrourus spp.

    Altre specie

    58.4.1

    Tutta la divisione

    Dall'1.12.2009 al 30.11.2010

    SSRU A, B, D, F e H: 0

    SSRU C: 100

    SSRU E: 50

    SSRU G:60

    Totale 210

    Tutta la

    divisione: 50

    Tutta la

    divisione: 33

    Tutta la

    divisione: 20

    58.4.2

    Tutta la divisione

    Dall'1.12.2009 al 30.11.2010

    SSRU A: 30

    SSRU B, C e D: 0

    SSRU E: 40

    Totale 70

    Tutta la

    divisione: 50

    Tutta la

    divisione: 20

    Tutta la

    divisione: 20

    88.1

    Tutta la sottozona

    Dall'1.12.2009 al 31.8.2010

    SSRU A: 0

    SSRU B, C e G: 372

    SSRU D, E e F: 0

    SSRU H, I e K: 2 104

    SSRU J e L: 374

    SSRU M: 0

    Totale 2 850

    142

    SSRU A: 0

    SSRU B, C e G: 50

    SSRU D, E e F: 0

    SSRU H, I e K: 105

    SSRU J e L: 50

    SSRU M: 0

    430

    SSRU A: 0

    SSRU B, C e G: 40

    SSRU D, E e F: 0

    SSRU H, I e K: 320

    SSRU J e L: 70

    SSRU M: 0

    20

    SSRU A: 0

    SSRU B, C e G: 60

    SSRU D, E e F: 0

    SSRU H, I e K: 60

    SSRU J e L: 40

    SSRU M: 0

    88.2

    A sud di 65o S

    Dall'1.12.2009 al 31.8.2010

    SSRU A e B: 0

    SSRU C, D, F e G: 214

    SSRU E: 361

    Total 575 (3)

    50 (3)

    SSRU A e B: 0

    SSRU C, D, F e G: 50

    SSRU E: 50

    92 (3)

    SSRU A e B: 0

    SSRU C, D, F e G: 34

    SSRU E: 58

    20

    SSRU A e B: 0

    SSRU C, D, F e G: 80

    SSRU E: 20

    Parte C

    NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL' EUPHAUSIA SUPERBA

    Parte contraente:

    Campagna di pesca:

    Nome della nave:

    Livello delle catture previsto (t):

    Tecnica di pesca:

     Rete da traino convenzionale

     Sistema di pesca continua

     Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

     Altri metodi approvati: specificare

    Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione1 (4):


    Tipo di prodotto

    % delle catture

    Fattore di conversione (5)

     

     

     

    Sottozona/Divisione

     

    Dic

    Gen

    Feb

    Mar

    Apr

    Mag

    Giu

    Lug

    Ago

    Set

    Ott

    Nov

    48.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    58.4.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    58.4.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

     

    Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

    I dati contenuti nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati

    Parte D

    CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

    Circonferenza (m) dell'apertura della rete

    Apertura verticale (m)

    Apertura orizzontale (m)

     

     

     

    Lunghezza della parte della rete e dimensione delle maglie

    Parte della rete

    Lunghezza (m)

    Dimensione delle maglie (mm)

    1a parte della rete

     

     

    2a parte della rete

     

     

    3a parte della rete

     

     

    …..

     

     

    Parte finale della rete (sacco)

     

     

    Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata

    Uso di tecniche di pesca multiple (6): Sì No

     

    Tecnica di pesca

    Durata di utilizzo prevista (in percentuale)

    1

     

     

    2

     

     

    3

     

     

    4

     

     

    5

     

     

     

    Totale 100 %

    Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (7): Sì No

    Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:


    (1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

    (2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

    (3)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

    razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;

    Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp.;

    altre specie: 20 tonnellate per SSRU.

    (4)  Informazione da fornire per quanto possibile.

    (5)  Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

    (6)  In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

    (7)  In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:


    ALLEGATO VI

    ZONA IOTC

    1.   Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (GT)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    21

    31 467

    Italia

    1

    2 137

    Portogallo

    5

    1 627

    UE

    49

    96 595

    2.   Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (GT)

    Spagna

    27

    11 600

    Francia

    25

    1 940

    Portogallo

    15

    6 925

    Regno Unito

    4

    1 400

    UE

    71

    21 865

    3.   Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.

    4.   Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.


    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    UE

    14


    ALLEGATO VIII

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque UE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia (1)

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    20

    20

    Isole Færøer (2)

    Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N); VIIe, f, h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)

    14

    14

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    21

    21

    Aringa, IIIa

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30' N); cicerello, IV (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

    15

    15

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela

    Lutiani (3) (acque della Guiana francese)

    41

    pm

    Squali (3) (acque della Guiana francese)

    4

    pm


    (1)  Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci battenti bandiera della Norvegia possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

    (2)  Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci battenti bandiera delle Isole Færøer possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell'accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.

    (3)  Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza. Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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