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Document 32010R0018

Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell’ 8 gennaio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

GU L 7 del 12.1.2010, pp. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/18(1)/oj

12.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/3


REGOLAMENTO (UE) N. 18/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, la definizione e l’attuazione di un programma nazionale per il controllo della qualità da parte di ciascuno Stato membro sono essenziali per garantire l’efficacia dei rispettivi programmi per la sicurezza dell’aviazione civile.

(2)

È opportuno che le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità che dovranno essere applicate dagli Stati membri garantiscano un’impostazione armonizzata.

(3)

Per essere efficaci, è opportuno che le attività di controllo della conformità effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente si svolgano periodicamente. È opportuno che tali attività non subiscano limitazioni in relazione al loro oggetto, alla fase o al momento in cui vengono effettuate. È opportuno che esse vengano effettuate nelle forme più idonee a garantirne l’efficacia.

(4)

È opportuno elaborare in via prioritaria una metodologia comune per le attività di controllo della conformità.

(5)

È necessario definire una procedura armonizzata per le relazioni sui provvedimenti assunti per ottemperare agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sulla situazione della sicurezza dell’aviazione nel territorio degli Stati membri.

(6)

È opportuno che i programmi nazionali per il controllo della qualità si basino sulle migliori pratiche. Queste migliori pratiche devono essere comunicate alla Commissione e a tutti gli Stati membri.

(7)

Il regolamento (CE) n. 300/2008 deve essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 300/2008

Il regolamento (CE) n. 300/2008 è modificato come segue:

1)

il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: «Allegato I»;

2)

è aggiunto un allegato II il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dalla data indicata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Specifiche comuni per il programma nazionale di controllo della qualità che devono essere applicate da ciascuno Stato membro nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

1.   DEFINIZIONI

1.1.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1)

“volume di traffico annuo”, il numero totale di passeggeri in arrivo, in partenza e in transito (contati una sola volta);

2)

“autorità competente”, l’autorità nazionale designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 9 come responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione del rispettivo programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile;

3)

“auditor”, la persona che svolge attività di controllo della conformità a nome dell’autorità competente;

4)

“certificazione”, la valutazione e la conferma formali effettuata dall’autorità competente o a nome di questa, che una determinata persona possiede le competenze necessarie per espletare le funzioni di auditor ad un livello accettabile, quali definite dall’autorità competente;

5)

“attività di controllo della conformità”, qualsiasi procedimento o processo utilizzato per valutare l’attuazione del presente regolamento e il programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione;

6)

“carenza”, la mancata conformità a un requisito di sicurezza dell’aviazione;

7)

“ispezione”, l’esame dell’applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza allo scopo di accertare se esse vengano effettuate in modo efficace e conformemente alle norme prescritte e per individuare eventuali carenze;

8)

“intervista”, la verifica orale effettuata da un auditor per stabilire se determinate misure o procedure di sicurezza siano applicate;

9)

“osservazione”, la verifica visuale effettuata da un auditor per stabilire se una misura o procedura di sicurezza è applicata;

10)

“campione rappresentativo”, la scelta, fra le varie possibili opzioni di controllo, di quelle che, per numero e ambito, possono fornire una base per conclusioni generali sull’applicazione delle norme;

11)

“audit di sicurezza”, l’esame approfondito delle misure e delle procedure di sicurezza, allo scopo di determinare se siano state pienamente osservate in modo continuativo;

12)

“test”, la valutazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, con la quale è simulata l’intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l’efficace attuazione delle misure di sicurezza poste in essere;

13)

“verifica”, ogni attività svolta da un auditor per stabilire se una determinata misura di sicurezza sia effettivamente in atto;

14)

“punto vulnerabile”, qualsiasi insufficienza delle misure e procedure applicate che potrebbe essere sfruttata per commettere un atto di interferenza illecita.

2.   POTERI DELL’AUTORITÀ COMPETENTE

2.1.

Gli Stati membri conferiscono all’autorità competente i poteri necessari per controllare e far osservare tutte le prescrizioni del presente regolamento e delle sue misure di applicazione, compreso il potere di infliggere sanzioni ai sensi dell’articolo 21.

2.2.

L’autorità competente esercita le attività di controllo della conformità e dispone dei poteri necessari per imporre che ogni carenza identificata venga corretta nei tempi stabiliti.

2.3.

È istituita una procedura graduale e proporzionata per gli interventi correttivi delle carenze e per le misure di esecuzione. Tale procedura comprende una successione di tappe che devono essere osservate fino alla completa correzione, tra le quali:

a)

consigli e raccomandazioni;

b)

diffida;

c)

ingiunzione;

d)

sanzioni amministrative e procedimenti giudiziari.

L’autorità competente può omettere una o più di queste fasi, in particolare in presenza di una carenza seria o ripetuta.

3.   OBIETTIVI E CONTENUTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

3.1.

Gli obiettivi del programma nazionale per il controllo della qualità consistono nel verificare che le misure di sicurezza dell’aviazione siano effettivamente correttamente applicate e nello stabilire il loro livello di conformità con le disposizioni del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione mediante attività di controllo della conformità.

3.2.

Il programma nazionale per il controllo della qualità comprende i seguenti elementi:

a)

struttura organizzativa, competenze e risorse;

b)

descrizione delle mansioni degli auditor e qualifiche richieste;

c)

attività di controllo della conformità, compreso l’ambito degli audit di sicurezza, ispezioni, test e — a seguito di una violazione effettiva o potenziale della sicurezza — indagini, frequenza degli audit di sicurezza e delle ispezioni, nonché classifica del livello di conformità;

d)

inchieste qualora vi sia motivo di ridefinire le esigenze in materia di sicurezza;

e)

attività di correzione delle carenze che forniscano informazioni in relazione alla notificazione delle carenze, misure di accompagnamento e misure correttive allo scopo di garantire la conformità con le norme di sicurezza dell’aviazione;

f)

misure di esecuzione e, se necessario, penalità come specificato ai punti 2.1 e 2.3 del presente allegato;

g)

comunicazione delle attività di controllo della conformità effettuate compreso, se del caso, lo scambio di informazioni fra autorità nazionali sui livelli di conformità;

h)

processo di sorveglianza delle misure di controllo interno della qualità dell’aeroporto, dell’operatore e dell’ente;

i)

processo per registrare e analizzare i risultati del programma nazionale per il controllo della qualità allo scopo di individuare le tendenze evolutive e orientare i futuri indirizzi delle politiche.

4.   CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ

4.1.

Tutti gli aeroporti, tutti gli operatori e tutte le altre entità che esercitano responsabilità nel settore della sicurezza dell’aviazione sono oggetto di controlli periodici allo scopo di individuare e correggere rapidamente le carenze riscontrate.

4.2.

Detto controllo viene effettuato in conformità al programma nazionale per il controllo della qualità, tenuto conto del livello di rischio, del tipo e della natura delle operazioni, del livello di attuazione, dei risultati del controllo interno di qualità degli aeroporti, degli operatori e delle altre entità e di altri fattori e valutazioni che incideranno sulla frequenza dei controlli.

4.3.

Il controllo comprende l’osservanza e l’efficace realizzazione delle misure di controllo interno della qualità degli aeroporti, degli operatori e delle altre entità.

4.4.

In ogni aeroporto, il controllo consiste in un insieme adeguato di attività di monitoraggio della conformità e fornisce un quadro completo dell’applicazione delle misure di sicurezza in materia.

4.5.

La gestione, la determinazione delle priorità e l’organizzazione del programma di controllo della qualità sono effettuate indipendentemente dall’applicazione, a livello operativo, delle misure adottate a norma del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile.

4.6.

Le attività di controllo della conformità comprendono audit di sicurezza, ispezioni e test.

5.   METODOLOGIA

5.1.

Le attività di controllo si svolgono secondo una metodologia conforme ad un’impostazione standardizzata, che comprende l’assegnazione delle mansioni, la programmazione, la preparazione, l’attività in situ, la classificazione delle conclusioni, la stesura delle relazioni e il processo di correzione.

5.2.

Le attività di controllo della conformità si basano sulla raccolta sistematica di informazioni provenienti da osservazioni, interviste, esami documentali e verifiche.

5.3.

Il controllo della conformità comprende attività annunciate e non annunciate.

6.   AUDIT DI SICUREZZA

6.1.

Gli audit di sicurezza hanno ad oggetto:

a)

tutte le misure di sicurezza in un determinato aeroporto; oppure

b)

tutte le misure di sicurezza adottate da un determinato aeroporto, terminale di aeroporto, operatore o entità; oppure

c)

una sezione particolare del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile.

6.2.

La metodologia per lo svolgimento degli audit di sicurezza tiene conto dei seguenti elementi:

a)

annuncio dell’audit di sicurezza ed eventuale comunicazione di un questionario preliminare;

b)

fase di preparazione, che comprende l’analisi del questionario preliminare compilato e di altri documenti pertinenti;

c)

riunione d’informazione con rappresentanti dell’aeroporto/dell’operatore/dell’entità prima che inizi l’attività in situ;

d)

attività in situ;

e)

resoconto orale e relazione;

f)

qualora vengano riscontrate carenze il processo di correzione e il conseguente monitoraggio di tale processo.

6.3.

Per confermare che le misure di sicurezza sono effettivamente applicate, gli audit di sicurezza sono effettuati sulla base di una raccolta sistematica di informazioni, utilizzando una o più delle seguenti tecniche:

a)

esame di documenti;

b)

osservazioni;

c)

interviste;

d)

verifiche.

6.4.

Gli aeroporti con un volume di traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri sono oggetto di un audit di sicurezza che riguarda tutte le norme di sicurezza dell’aviazione almeno ogni quattro anni. L’esame comprende un campione rappresentativo di informazioni.

7.   ISPEZIONI

7.1.

Ciascuna ispezione ha per oggetto, come minimo, una serie di misure di sicurezza direttamente connesse, riportate nell’allegato I del presente regolamento e nelle corrispondenti misure di attuazione, controllate attraverso un’attività unica o entro un periodo ragionevole, di norma non superiore a tre mesi. Il controllo comprende un campione rappresentativo di informazioni.

7.2.

Una serie di misure di sicurezza direttamente connesse è un insieme formato da una o più prescrizioni di cui all’allegato I del presente regolamento e dalle corrispondenti misure di attuazione, la cui reciproca interazione è così stretta che un’adeguata valutazione del conseguimento dell’obiettivo può realizzarsi solo considerandole congiuntamente. Queste serie di misure comprendono quelle riportate nell’appendice I del presente allegato.

7.3.

Le ispezioni sono effettuate senza preavviso. Se l’autorità competente ritiene che ciò non sia praticabile, le ispezioni possono essere annunciate. La metodologia per lo svolgimento delle ispezioni tiene conto dei seguenti elementi:

a)

fase di preparazione;

b)

attività in situ;

c)

resoconto orale, in funzione della frequenza e ai risultati delle attività di controllo;

d)

relazione/registrazione;

e)

processo di correzione delle carenze e relativo monitoraggio.

7.4.

Allo scopo di confermare l’efficacia delle misure di sicurezza, lo svolgimento delle ispezioni si basa sulla raccolta sistematica di informazioni, realizzate con l’ausilio di una o più delle seguenti tecniche:

a)

esame di documenti;

b)

osservazioni;

c)

interviste;

d)

verifiche.

7.5.

Negli aeroporti in cui il volume di traffico supera i 2 milioni di passeggeri all’anno, la frequenza minima delle ispezioni relative a tutte le serie di misure di sicurezza direttamente connesse riportate nei capitoli da 1 a 6 dell’allegato I del presente regolamento è di almeno dodici mesi, salvo che l’aeroporto sia stato oggetto di un audit nel corso di tale periodo. La frequenza delle ispezioni di tutte le misure di sicurezza disciplinate dai capitoli da 7 a 12 dell’allegato I è determinata dall’autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi.

7.6.

Se uno Stato membro non ha alcun aeroporto con un volume di traffico annuo superiore a 2 milioni di passeggeri, le disposizioni del punto 7.5 si applicano all’aeroporto che, sul suo territorio, registra il maggior volume di traffico annuo.

8.   TEST

8.1.

Sono effettuati test allo scopo di valutare l’efficacia dell’applicazione, come minimo, delle seguenti misure di sicurezza:

a)

controllo di accesso alle aree sterili;

b)

protezione dell’aeromobile;

c)

controllo (screening) dei passeggeri e del bagaglio a mano;

d)

controllo (screening) del personale e degli oggetti trasportati;

e)

protezione del bagaglio da stiva;

f)

controllo (screening) di merci e posta;

g)

protezione delle merci e della posta.

8.2.

È definito un protocollo per i test, con relativa metodologia, tenendo conto delle norme legislative e regolamentari, delle norme di sicurezza e delle regole operative. La metodologia riguarda i seguenti aspetti:

a)

fase preparatoria;

b)

attività in situ;

c)

resoconto orale, in funzione della frequenza e dei risultati delle attività di controllo;

d)

relazione/registrazione;

e)

processo di correzione delle carenze e relativo monitoraggio.

9.   INCHIESTE

9.1.

Sono effettuate inchieste ogni qualvolta l’autorità competente accerti la necessità di procedere ad una nuova valutazione delle operazioni allo scopo di individuare e rimediare ad eventuali punti vulnerabili. Se viene individuato un punto vulnerabile l’autorità competente chiede l’attuazione di misure di protezione commisurate al rischio.

10.   RELAZIONI

10.1.

Le attività di controllo della conformità sono oggetto di relazioni o registrazioni in un formato standardizzato che consenta di analizzare permanentemente le tendenze.

10.2.

Devono figurare i seguenti elementi:

a)

tipo di attività;

b)

aeroporto, operatore o entità oggetto del controllo;

c)

data e ora dell’attività;

d)

nome degli auditor che svolgono l’attività;

e)

ambito dell’attività;

f)

conclusioni, in rapporto alle corrispondenti disposizioni del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile;

g)

classificazione del livello di conformità;

h)

raccomandazioni di misure correttive, se del caso;

i)

termini da osservare per l’effettuazione delle correzioni, se del caso.

10.3.

Se sono state rilevate carenze l’autorità competente comunica le relative conclusioni all’aeroporto, agli operatori o alle entità oggetto del controllo.

11.   CLASSIFICAZIONE COMUNE DELLA CONFORMITÀ

11.1.

Le attività di controllo della conformità valutano l’attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile utilizzando il sistema armonizzato di classificazione della conformità riportato nell’appendice II.

12.   CORREZIONE DELLE CARENZE

12.1.

Le carenze individuate devono essere corrette prontamente. Se la correzione non può aver luogo in tempi rapidi si attuano misure compensative.

12.2.

L’autorità competente chiede agli aeroporti, agli operatori o alle entità oggetto di attività di controllo della conformità di presentare, per approvazione, un piano d’azione finalizzato a correggere tutte le carenze descritte nelle relazioni, indicando i tempi necessari per l’attuazione degli interventi correttivi, nonché di darle conferma dell’avvenuta conclusione del processo di correzione.

13.   ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI FINI DELLA VERIFICA DELLE CORREZIONI

13.1.

Dopo che l’aeroporto, l’operatore o l’entità oggetto di controllo abbiano confermato che i richiesti interventi correttivi sono stati effettuati, l’autorità competente verifica la loro effettiva attuazione.

13.2.

I controlli avvengono utilizzando il metodo di monitoraggio più adeguato.

14.   DISPONIBILITÀ DI AUDITOR

14.1.

Ciascuno Stato membro provvede affinché l’autorità competente disponga, direttamente o sotto la sua supervisione, di un numero sufficiente di auditor per l’esecuzione di tutte le attività inerenti il controllo della conformità.

15.   CRITERI DI QUALIFICAZIONE PER GLI AUDITOR

15.1.

Ciascuno Stato membro provvede affinché gli auditor che svolgono le loro funzioni in nome dell’autorità competente:

a)

siano esenti da qualsiasi obbligo contrattuale o pecuniario nei confronti dell’aeroporto, dell’operatore o dell’entità oggetto dei controlli; e

b)

possiedano le competenze adeguate, compresa una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore di riferimento.

Gli auditor sono oggetto di una certificazione o di un riconoscimento di effetto equivalente da parte dell’autorità competente.

15.2.

Gli auditor hanno le competenze seguenti:

a)

comprensione delle misure si sicurezza correntemente in vigore e delle modalità con cui sono applicate alle operazioni oggetto di controllo, comprese:

conoscenza dei principi di sicurezza;

conoscenza dei compiti di supervisione;

conoscenza dei fattori che influiscono sul comportamento umano;

b)

conoscenza pratica delle tecniche e delle tecnologie inerenti la sicurezza;

c)

conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo della conformità;

d)

conoscenza pratica delle operazioni oggetto di controllo;

e)

comprensione del ruolo e delle competenze dell’auditor.

15.3.

Gli auditor partecipano a corsi periodici di formazione, con frequenza idonea a garantire il mantenimento delle loro competenze e l’acquisizione di nuove competenze per tener conto degli sviluppi nel settore della sicurezza.

16.   POTERI DEGLI AUDITOR

16.1.

Gli auditor che svolgono attività di controllo dispongono di poteri sufficienti per ottenere le informazioni necessarie all’esecuzione dei loro compiti.

16.2.

Gli auditor portano una prova di identità che li autorizza ad esercitare attività di controllo della conformità a nome dell’autorità competente e offre loro accesso a tutte le zone richieste.

16.3.

Gli auditor sono abilitati a:

a)

ottenere un accesso immediato a tutte le zone pertinenti ai fini del controllo, compresi gli aeromobili e gli edifici; e

b)

imporre l’applicazione corretta delle misure di sicurezza o la loro ripetizione.

16.4.

Tenuto conto dei poteri conferiti agli auditor, l’autorità competente agisce conformemente al punto 2.3 nei seguenti casi:

a)

ostruzione o impedimento intenzionale delle mansioni di un auditor;

b)

omessa comunicazione o rifiuto di comunicare informazioni richieste da un auditor;

c)

comunicazione di informazioni false o ingannevoli ad un auditor con intento fraudolento;

d)

falsificazione dell’identità di un auditor con intento fraudolento.

17.   MIGLIORI PRATICHE

17.1.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle migliori pratiche inerenti i programmi per il controllo della qualità, le metodologie di audit e agli auditor. La Commissione comunica queste informazioni agli Stati membri.

18.   RELAZIONI TRASMESSE ALLA COMMISSIONE

18.1.

Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure assunte per ottemperare agli obblighi ad essi imposti dal presente regolamento e sulla situazione della sicurezza dell’aviazione negli aeroporti situati sul loro territorio. Il periodo di riferimento di detta relazione va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La relazione deve pervenire entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento.

18.2.

Il contenuto della relazione è conforme all’appendice III e deve utilizzare il modello predisposto dalla Commissione.

18.3.

La Commissione comunica agli Stati membri le principali conclusioni emerse dalle relazioni nazionali.

«Appendice I

Elementi che devono figurare nella serie di misure di sicurezza direttamente connesse

La serie di misure di sicurezza direttamente connesse richiamate al punto 7.1 dell’allegato II comprende i seguenti elementi dell’allegato I al presente regolamento e le corrispondenti disposizioni dei suoi provvedimenti attuativi:

Punto 1 — Sicurezza degli aeroporti:

i)

punto 1.1; oppure

ii)

punto 1.2 (eccettuate le disposizioni relative ai tesserini di riconoscimento e ai lasciapassare dei veicoli); oppure

iii)

punto 1.2 (disposizioni relative ai tesserini di riconoscimento); oppure

iv)

punto 1.2 (disposizioni relative ai lasciapassare dei veicoli); oppure

v)

punto 1.3 e gli elementi pertinenti del punto 12; oppure

vi)

punto 1.4; oppure

vii)

punto 1.5.

Punto 2 — Aree delimitate aeroportuali:

tutte le disposizioni di questo punto.

Punto 3 — Sicurezza degli aeromobili:

i)

punto 3.1; oppure

ii)

punto 3.2.

Punto 4 — Passeggeri e bagagli a mano:

i)

punto 4.1 e gli elementi pertinenti del punto 12; oppure

ii)

punto 4.2; oppure

iii)

punto 4.3.

Punto 5 — Bagaglio da stiva:

i)

punto 5.1 e gli elementi pertinenti del punto 12; oppure

ii)

punto 5.2; oppure

iii)

punto 5.3.

Punto 6 — Merci e posta:

i)

tutte le disposizioni relative al controllo (screening) e ai controlli applicati da un agente regolamentato, ad eccezione delle disposizioni di cui ai successivi punti da ii) a v); oppure

ii)

tutte le disposizioni relative ai controlli di sicurezza applicate da mittenti conosciuti; oppure

iii)

tutte le disposizioni relative ai mittenti responsabili; oppure

iv)

tutte le disposizioni relative al trasporto di merci e posta; oppure

v)

tutte le disposizioni relative alla protezione delle merci e della posta negli aeroporti.

Punto 7 — Posta e materiali dei vettori aerei:

tutte le disposizioni di questo punto.

Punto 8 — Forniture di bordo:

tutte le disposizioni di questo punto.

Punto 9 — Forniture per l’aeroporto:

tutte le disposizioni di questo punto.

Punto 10 — Misure per la sicurezza in volo:

tutte le disposizioni di questo punto.

Punto 11 — Selezione e addestramento del personale:

i)

tutte le disposizioni relative alla selezione del personale presso un aeroporto, un vettore aereo o un’entità; oppure

ii)

tutte le disposizioni relative all’addestramento del personale presso un aeroporto, un vettore aereo o un’entità.

«Appendice II

Sistema armonizzato di classificazione della conformità

Per valutare l’attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile si applica la seguente classifica della conformità.

 

Audit di sicurezza

Ispezione

Test

Pienamente conforme

Image 1

Image 2

Image 3

Conforme, ma si auspica un miglioramento

Image 4

Image 5

Image 6

Non conforme

Image 7

Image 8

Image 9

Non conforme, con presenza di gravi carenze;

Image 10

Image 11

Image 12

Non applicabile

Image 13

Image 14

 

Non confermato

Image 15

Image 16

Image 17

«Appendice III

CONTENUTO DELLA RELAZIONE DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE

1.   Struttura organizzativa, competenze e risorse

a)

Struttura dell’organizzazione preposta al il controllo della qualità, competenze e risorse, compresi i progetti di modifiche future in progetto [cfr. punto 3.2, lettera a)].

b)

Numero di auditor — attuale e programmato (cfr. punto 14).

c)

Addestramento completato dagli auditor (cfr. punto 15.2).

2.   Attività di controllo delle operazioni

Tutte le attività di controllo effettuate, con indicazione di:

a)

tipo (audit di sicurezza, ispezione iniziale, ispezione di controllo, test, altro);

b)

aeroporti, operatori e entità oggetto di controllo;

c)

ambito;

d)

frequenza; e

e)

totale uomini/giorno passati sul posto.

3.   Attività di correzione delle carenze

a)

Situazione riguardante le attività di correzione delle carenze.

b)

Principali attività intraprese o previste (ad esempio, creazione di nuovi posti, acquisto di attrezzature, lavori di costruzione) e progressi compiuti nelle correzioni.

c)

Misure di esecuzione impiegate [cfr. punto 3.2, lettera f)].

4.   Dati e tendenze generali

a)

Totale nazionale annuo del traffico passeggeri e merci e numero totale di movimenti di aeronavi.

b)

Elenco degli aeroporti, per categoria.

c)

Numero dei vettori aerei in attività a partire dal territorio nazionale per categoria (vettori nazionali, europei, di Stati terzi).

d)

Numero di agenti regolamentati.

e)

Numero di imprese di catering.

f)

Numero di imprese di pulizia.

g)

Numero approssimativo di altre entità con responsabilità nel settore della sicurezza dell’aviazione (mittenti responsabili, imprese di groundhandling).

5.   Situazione concernente la sicurezza dell’aviazione negli aeroporti

Contesto generale della situazione della sicurezza dell’aviazione nello Stato membro.

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