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Document 32010L0081

    Direttiva 2010/81/UE della Commissione, del 25 novembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 310 del 26.11.2010, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. impl. da 32009R1107

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/81/oj

    26.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/11


    DIRETTIVA 2010/81/UE DELLA COMMISSIONE

    del 25 novembre 2010

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2009/160/UE della Commissione (2) ha stabilito l’iscrizione del 2-Fenilfenol tra le sostanze attive riportate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, specificando che gli Stati membri possono autorizzarne soltanto gli usi all’interno (in camere chiuse adibite al drenching) come fungicida dopo la raccolta.

    (2)

    Il 18 giugno 2010 l’autore della notifica ha presentato informazioni su altre tecniche di applicazione, quali la ceratura, il trattamento per immersione e il trattamento in cortina di schiuma al fine di eliminare la restrizione alle camere chiuse adibite al drenching.

    (3)

    La Spagna, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (3), ha esaminato le informazioni supplementari e il 30 luglio 2010 ha presentato alla Commissione un addendum al progetto di relazione di valutazione sul 2-Fenilfenol che è stato trasmesso agli altri Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini della presentazione di osservazioni. Nelle osservazioni ricevute non sono state espresse preoccupazioni sostanziali e gli altri Stati membri e l’EFSA non hanno sollevato obiezioni che possono escludere l’estensione dell’uso. Il progetto di relazione di valutazione e l’addendum sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 28 ottobre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al 2-Fenilfenol.

    (4)

    Le nuove informazioni sulle tecniche di applicazione presentate dall’autore della notifica e la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro relatore indicano che i prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi all’interno come fungicida dopo la raccolta, esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Di conseguenza, non è più necessario limitare l’utilizzo del 2-Fenilfenol a camere chiuse adibite al drenching, come stabilito nella direttiva 91/414/CEE, quale modificata dalla direttiva 2009/160/CE.

    (5)

    Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È di conseguenza opportuno richiedere all’autore della notifica di presentare ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.

    (6)

    È altresì opportuno imporre che gli Stati membri prestino particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e di garantire che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 338 del 19.12.2009, pag. 83.

    (3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.


    ALLEGATO

    Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 305 è sostituita dalla seguente:

    N.

    Nome comune, numeri d’identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Entrata in vigore

    Scadenza dell’iscrizione

    Disposizioni specifiche

    «305

    2-Fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)

    N. CAS 90-43-7

    N. CIPAC 246

    2-Bifenilolo

    ≥ 998 g/kg

    1o gennaio 2010

    31 dicembre 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati soltanto gli usi all’interno come fungicida dopo la raccolta.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

    Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    alla protezione degli operatori e dei lavoratori e garantire che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

    all’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi.

    Gli Stati membri interessati garantiscono che l’autore della notifica fornisca alla Commissione:

    ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi,

    ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati.

    Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

    Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l’autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.

    Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.»


    (1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


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