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Document 32010L0062

    Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’ 8 settembre 2010 , che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 238 del 9.9.2010, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/62/oj

    9.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 238/7


    DIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE

    dell’8 settembre 2010

    che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il progresso tecnico consente di effettuare l’omologazione di un veicolo completo per quanto riguarda i trattori di categoria T4.3 (trattori a ridotta altezza libera dal suolo), quali definiti dalla direttiva 2003/37/CE. È pertanto opportuno modificare la direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (2), la direttiva 2003/37/CE, la direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (3) e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (4) in modo da tener conto delle caratteristiche specifiche dei trattori a ridotta altezza libera dal suolo.

    (2)

    Al fine di portare avanti il completamento del mercato interno è opportuno introdurre — nella direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (5) — prescrizioni sulle prese di forza anteriori per tutte le categorie di trattori oggetto della direttiva 2003/37/CE.

    (3)

    Le prescrizioni sulle zone libere e sulle dimensioni dello scudo protettivo delle prese di forza di cui alla direttiva 86/297/CEE vanno modificate al fine di giungere ad un’armonizzazione di tali zone e dimensioni su scala mondiale e promuovere così la competitività dei produttori dell’Unione a livello globale.

    (4)

    La norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, la norma ISO 500-2:2004 e la norma ISO 8759-1:1998 contengono prescrizioni riconosciute a livello mondiale per le prese di forza di tutti i tipi di trattori oggetto della direttiva 2003/37/CE. Nella direttiva 86/297/CEE è pertanto opportuno far riferimento a tali norme ISO.

    (5)

    La direttiva 2003/37/CE va modificata per tener conto dell’applicazione della direttiva 86/297/CEE ai trattori di categoria T5. Analogamente, è opportuno modificare la direttiva 2003/37/CE per tener conto dell’applicazione della direttiva 2009/60/CE e della direttiva 80/720/CEE ai trattori di categoria T4.3.

    (6)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 80/720/CEE è così modificata:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

    2.   La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

    La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.

    2)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

    Articolo 2

    La direttiva 86/297/CEE è così modificata:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    2)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    2.   Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

    3)

    gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell’allegato II della presente direttiva.

    Articolo 3

    L’allegato II della direttiva 2003/37/CE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

    Articolo 4

    La direttiva 2009/60/CE è così modificata:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.

    2.   Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

    3.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.»;

    2)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato IV della presente direttiva.

    Articolo 5

    La direttiva 2009/144/CE è così modificata:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.

    2.   Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

    3.   La presente direttiva si applica ai trattori delle categorie T1, T2, T3 e T4.»;

    2)

    l’allegato II è modificato conformemente all’allegato V della presente direttiva.

    Articolo 6

    1.   Per le categorie T1, T2 e T3, quali definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2012.

    2.   Per la categoria T4.3 di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2013 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2016.

    3.   Per i veicoli delle categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli e ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.

    Articolo 7

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 8

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 8 settembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1.

    (3)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15.

    (4)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

    (5)  GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19.

    (6)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

    (7)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.»;

    (8)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.»;


    ALLEGATO I

    Nell’allegato I della direttiva 80/720/CEE, il punto I.2 è sostituito dal seguente:

    «I.2.

    Per tutti i trattori, eccettuati quelli a carreggiata stretta (di larghezza ≤ 1 150 mm) e i trattori di categoria T4.3, lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm a un’altezza compresa tra 400 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento e su una lunghezza di 450 mm davanti a tale punto (cfr. figure 1 e 3).

    Per i trattori di categoria T4.3 lo spazio di manovra, sopra la zona che si estende 450 mm davanti al punto di riferimento, deve avere una larghezza totale di almeno 700 mm a un’altezza di 400 mm al di sopra del punto di riferimento e una larghezza totale di almeno 600 mm a un’altezza di 900 mm al di sopra del punto di riferimento.»


    ALLEGATO II

    «

    ALLEGATO I

    Disposizioni generali e prescrizioni relative alle prese di forza

    1.   Definizione e campo di applicazione

    1.1.   Per “presa di forza” (pdf) si intende un albero esterno del trattore destinato a trasmettere energia di rotazione alla strumentazione.

    1.2.   La presente direttiva si applica unicamente alle prese di forza di cui al punto 1.1 montate sulla parte posteriore o anteriore del trattore.

    2.   Domanda di omologazione CE

    2.1.   La domanda di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda la presa di forza e la relativa protezione deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario utilizzando la scheda informativa il cui modello figura nell’allegato II, parte 1.

    2.2.   Essa deve essere corredata di disegni, in tre esemplari, in scala appropriata e sufficientemente particolareggiata, delle parti del trattore soggette alle prescrizioni della presente direttiva.

    2.3.   Al servizio tecnico responsabile dell’omologazione va presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare o le parti del trattore considerate essenziali per eseguire le prove prescritte dalla presente direttiva.

    3.   Scheda di omologazione CE

    Per ogni omologazione concessa o rifiutata occorre completare una scheda conforme al modello che figura nell’allegato II, parte 2.

    4.   Disposizioni generali

    Le prese di forza, di cui siano dotati i trattori, devono essere conformi alle prescrizioni del presente allegato.

    Ai fini della presente direttiva si applicano le norme di cui ai punti 4.1 e 4.2.

    4.1.   Disposizioni relative alle prese di forza posteriori

    Ai trattori con prese di forza posteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, e della norma ISO 500-2:2004 conformemente alla tabella 1.

    Tabella 1

    Applicazione delle norme sulle prese di forza posteriori delle diverse categorie di trattori

    Norma applicabile

    T1

    C1

    T2

    C2

    T3

    C3

    T4.1

    C4.1

    T4.2

    C4.2

    T4.3

    C4.3

    T5

    C5

    ISO 500-1:2004 (1)  (3)

    X

    --

    X1)

    X1)

    X1)

    X

    X1)

    ISO 500-2:2004 (2)

    --

    X

    X2)

    X2)

    X2)

    --

    X2)

    X

    Norma applicabile.

    --

    Norma non applicabile.

    X1)

    Norma applicabile ai trattori con carreggiata superiore a 1 150 mm.

    X2)

    Norma applicabile ai trattori con carreggiata pari o inferiore a 1 150 mm.

    4.2.   Disposizioni relative alle prese di forza anteriori

    Ai trattori con prese di forza anteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 8759-1:1998 conformemente alla tabella 2.

    Tabella 2

    Applicazione delle norme sulle prese di forza anteriori delle diverse categorie di trattori

    Norma applicabile

    T1

    C1

    T2

    C2

    T3

    C3

    T4.1

    C4.1

    T4.2

    C4.2

    T4.3

    C4.3

    T5

    C5

    ISO 8759-1:1998

    X

    X

    X3)

    X4)

    X

    X4)

    X

    X

    Norma applicabile.

    X3)

    Norma applicabile ai trattori dotati di prese di forza specificate in questa norma.

    X4)

    Norma applicabile, eccettuata la clausola 4.2.

    ALLEGATO II

    Parte 1

    SCHEDA INFORMATIVA N. […]

    a norma dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE per quanto riguarda l’omologazione CE di un trattore in relazione alle prese di forza per trattori

    Le seguenti informazioni vanno fornite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice.

    I disegni vanno forniti in scala adeguata e con sufficiente grado di dettaglio in formato A4. Anche eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

    0.   DATI GENERALI

    0.1.

    Marca/marche (marca depositata dal costruttore):

    0.2.

    Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

    0.3.

    Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo:

    0.3.1.

    Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):

    0.4.

    Categoria del veicolo (4):

    0.5.

    Denominazione e indirizzo del costruttore:

    0.8.

    Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

    4.12.

    Presa/e di forza (frequenza di rotazione e rapporto con quella del motore) (numero, tipo e posizione):

    4.12.1.

    Presa/e di forza principale/i:

    4.12.2.

    Altra/e:

    4.12.3.

    Protezione/i della presa di forza (descrizione, dimensioni, disegni, foto):

    Parte 2

    DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE

    MODELLO

    [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

    SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

    Comunicazione riguardante

    l’omologazione (5)

    l’estensione dell’omologazione (5)

    il rifiuto dell’omologazione (5)

    la revoca dell’omologazione (5)

    di un tipo di trattore per quanto riguarda la direttiva 86/297/CEE.

    Numero di omologazione: …

    Motivo dell’estensione: …

    Sezione I

    0.1.

    Marca (denominazione commerciale del costruttore):

    0.2.

    Tipo di trattore:

    0.3.

    Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul trattore (6):

    0.3.1.

    Ubicazione della marcatura:

    0.4.

    Categoria del veicolo (7):

    0.5.

    Denominazione e indirizzo del costruttore:

    0.8.

    Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

    Sezione II

    1.

    Ulteriori informazioni (se necessarie): cfr. addendum

    2.

    Servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove:

    3.

    Data del verbale di prova:

    4.

    Numero del verbale di prova:

    5.

    Eventuali osservazioni: cfr. addendum

    6.

    Luogo:

    7.

    Data:

    8.

    Firma:

    9.

    È allegato l’indice del fascicolo di informazione depositato presso l’autorità competente, che può essere ottenuto su richiesta.

    »

    (1)  Nella norma ISO 500-1:2004 l’ultima frase del punto 6.2 non è applicabile.

    (2)  Ai fini della presente direttiva questa norma si applica anche ai trattori con prese di forza la cui potenza, misurata conformemente alla norma ISO 789-1:1990, è superiore a 20 kW.

    (3)  Per le prese di forza di tipo 3, quando sia possibile ridurre le dimensioni dell’apertura dello scudo protettivo al fine di adeguarlo agli elementi nei quali deve essere inserito, il manuale d’uso deve contenere quanto segue:

    avvertenza relativa alle conseguenze e ai rischi connessi alle dimensioni ridotte dello scudo protettivo,

    istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l’inserimento e il disinserimento delle prese di forza,

    istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l’utilizzo degli strumenti o delle macchine in cui viene inserita la presa di forza posteriore.

    (4)  Secondo le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

    (5)  Barrare se non pertinente.

    (6)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di trattore oggetto della presente scheda di omologazione, detti caratteri vanno rappresentati nella documentazione dal simbolo “?” (per esempio ABC?123?).

    (7)  Secondo le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE.


    ALLEGATO III

    L’allegato II della direttiva 2003/37/CE è così modificato:

    1)

    nel capitolo B, parte I, elenco delle direttive specifiche, riga 18.1, colonna T5, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X»;

    2)

    nel capitolo B, appendice 1, la parte II è così modificata:

    a)

    nella riga 2.2, colonna T4.3, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X»;

    b)

    nella riga 17.1, colonna T4.3, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X».


    ALLEGATO IV

    Nel punto 2.2 dell’allegato I della direttiva 2009/60/CE è aggiunto il seguente comma:

    «Per i trattori di categoria T4.3 la lunghezza della piattaforma non è superiore a 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.»


    ALLEGATO V

    L'allegato II della direttiva 2009/144/CE è così modificato:

    1)

    il punto 2.3.2.11 è sostituito dal seguente:

    «2.3.2.11.

    Trattori a carreggiata stretta e trattori di categoria T4.3»;

    2)

    il punto 2.3.2.11.1 è sostituito dal seguente:

    «2.3.2.11.1.

    Nel caso dei trattori di carreggiata stretta quali definiti all'articolo 1, secondo trattino, della direttiva 87/402/CEE del Consiglio (1) e dei trattori di categoria T4.3 quali definiti nell'allegato II, capitolo B, appendice 1, parte I, della direttiva 2003/37/CE i requisiti del punto 2.3.2.9 non si applicano alla zona situata al di sotto di un piano inclinato posteriormente a 45°, trasversale alla direzione di avanzamento e passante per un punto situato 230 mm dietro al punto di riferimento del sedile (cfr. figura 7). Se esistono parti pericolose in questa zona, vanno opportunamente segnalate sul trattore.


    (1)  GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 1


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