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Document 32010L0060

    Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 , che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 228 del 31.8.2010, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/60/oj

    31.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 228/10


    DIRETTIVA 2010/60/UE DELLA COMMISSIONE

    del 30 agosto 2010

    che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le questioni della biodiversità e della preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un’importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello internazionale e a livello dell’Unione europea. Si possono citare ad esempio la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (2), la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (3), il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (4), e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5). È necessario fissare condizioni specifiche, nel quadro della normativa europea che disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere, ossia la direttiva 66/401/CEE, per tener conto di tali questioni.

    (2)

    Per consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche (nel seguito designate «miscele di sementi per la preservazione»), anche nel caso in cui i componenti di tali miscele non siano conformi ad alcuni dei requisiti generali per la commercializzazione previsti dalla direttiva 66/401/CEE, è necessario disporre determinate deroghe.

    (3)

    Per garantire che le miscele commercializzate come miscele di sementi per la preservazione soddisfino le condizioni previste per l’applicazione di tali deroghe, è necessario subordinare la loro commercializzazione a un’autorizzazione, da concedere su domanda.

    (4)

    Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione contenenti varietà da conservazione oggetto della direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (6), la presente direttiva deve tuttavia lasciare salve le disposizioni della direttiva 2008/62/CE.

    (5)

    Le zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (7) ospitano habitat naturali e seminaturali meritevoli di essere conservati. Tali zone devono essere considerate zone fonte per le miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri devono inoltre avere la possibilità di designare altre zone che contribuiscono alla conservazione delle risorse fitogenetiche se sono conformi a norme comparabili.

    (6)

    Occorre disporre che i componenti delle miscele di sementi per la preservazione siano indicati come specie e se del caso sottospecie nell’autorizzazione e sull’etichetta. È inoltre necessario stabilire il tasso di germinazione per i componenti delle miscele oggetto della direttiva 66/401/CEE non conformi ai requisiti di germinazione indicati nell’allegato II della direttiva medesima. Per quanto riguarda tali requisiti, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è necessario tenere conto del metodo di raccolta.

    (7)

    È necessario disporre deroghe concernenti l’esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione prima di autorizzare la loro commercializzazione. Le modalità di tale esame devono in certi casi tenere conto anche delle differenze tra i metodi di raccolta delle miscele di sementi per la preservazione coltivate e di quelle raccolte direttamente.

    (8)

    Per garantire che la commercializzazione avvenga nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, occorre prevedere restrizioni, in particolare per quanto riguarda la regione di origine e la zona fonte.

    (9)

    Occorre fissare una quantità massima per la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri, per assicurare il rispetto di tale quantità massima, devono prescrivere ai produttori di notificare le quantità delle miscele di sementi per la preservazione per le quali intendono chiedere un’autorizzazione e, se necessario, attribuire quote ai produttori.

    (10)

    È necessario garantire la tracciabilità delle miscele di sementi per la preservazione con idonee disposizioni riguardanti la chiusura e l’etichettatura.

    (11)

    Per garantire che le disposizioni della presente direttiva siano correttamente applicate, deve essere realizzato un monitoraggio ufficiale.

    (12)

    Trascorso un periodo di tempo appropriato, è opportuno che la Commissione valuti l’efficacia delle misure previste dalla presente direttiva.

    (13)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a)   «zona fonte»:

    i)

    una zona designata da uno Stato membro come zona speciale di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o

    ii)

    una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata da uno Stato membro secondo una procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di tale direttiva;

    b)   «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

    c)   «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta, con o senza pulitura;

    d)   «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

    Articolo 2

    Miscele di sementi per la preservazione

    1.   In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 66/401/CEE, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi di vari generi, specie e se del caso sottospecie destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.

    Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla direttiva 66/401/CEE e di piante non foraggere ai sensi di tale direttiva.

    Le miscele di cui sopra sono designate nel seguito «miscele di sementi per la preservazione».

    2.   Se una miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applica la direttiva 2008/62/CE.

    3.   Salvo diversa disposizione della presente direttiva, si applica la direttiva 66/401/CEE.

    Articolo 3

    Regione di origine

    Quando autorizzano la commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, gli Stati membri definiscono la regione cui la miscela è naturalmente associata, designata nel seguito «regione di origine». Essi tengono conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni operanti in questo campo riconosciute dagli Stati membri. Se la regione di origine si situa in più Stati membri, è definita di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

    Articolo 4

    Autorizzazione

    1.   Gli Stati membri posono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione nella loro regione di origine a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell’articolo 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o dell’articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

    2.   Nell’autorizzazione sono indicati:

    a)

    nome e indirizzo del produttore;

    b)

    metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;

    c)

    percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;

    d)

    nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, un tasso di germinazione specifico per i componenti della miscela di cui alla direttiva 66/401/CEE che non rispettano i requisiti relativi alla germinazione indicati nell’allegato II di tale direttiva;

    e)

    la quantità della miscela cui si applica l’autorizzazione;

    f)

    la regione di origine;

    g)

    la restrizione alla commercializzazione nella regione di origine;

    h)

    la zona fonte;

    i)

    il sito di raccolta e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione;

    j)

    il tipo di habitat del sito di raccolta;

    k)

    l’anno di raccolta.

    3.   Per quanto riguarda il punto c) del paragrafo 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti per specie e se del caso sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

    Articolo 5

    Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

    1.   Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all’articolo 7, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.

    2.   La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da permettere di ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

    3.   Il tasso di germinazione dei componenti di cui al paragrafo 2 è sufficiente a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.

    4.   Il tenore di specie e se del caso sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 non è superiore all’1 % in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp. Il tenore di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus non è superiore allo 0,05 % in peso.

    Articolo 6

    Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

    1.   Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere state raccolte nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all’articolo 7, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.

    2.   Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e se del caso sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

    3.   I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate che sono sementi di piante foraggere, quali definite nella direttiva 66/401/CEE, devono, prima di essere miscelati, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati nella sezione III dell’allegato II della direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la purezza specifica nelle colonne da 4 a 11 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato, per quanto riguarda il contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso specificato nella colonna 4 della tabella dell’allegato III di tale direttiva (totale per colonna), nelle colonne 12, 13 e 14 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, dell’allegato II di tale direttiva, e per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di Lupinus, nella colonna 15 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato.

    4.   La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni.

    Articolo 7

    Disposizioni procedurali

    1.   L’autorizzazione è concessa su domanda del produttore.

    La domanda è corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o degli articoli 4 e 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

    2.   Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, lo Stato membro nel quale si trova il sito di raccolta procede a ispezioni visuali.

    Le ispezioni visuali sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 4.

    Lo Stato membro che ha eseguito le ispezioni visuali ne documenta i risultati.

    3.   Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri, quando esaminano una domanda, eseguono o fanno eseguire sotto la loro supervisione ufficiale prove per verificare che la miscela di sementi per la preservazione sia conforme almeno alle condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3.

    Le prove sono realizzate secondo i metodi internazionali attuali o, se tali metodi non esistono, secondo altri metodi appropriati.

    Gli Stati membri interessati provvedono a che i campioni utilizzati per le prove siano prelevati da lotti omogenei e a che siano applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE.

    Articolo 8

    Restrizione quantitativa

    Ogni Stato membro provvede a che la quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non superi il 5 % del peso totale delle miscele di sementi di piante foraggere di cui alla direttiva 66/401/CEE e commercializzate nello stesso anno nello Stato membro interessato.

    Articolo 9

    Applicazione delle restrizioni quantitative

    1.   Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, gli Stati membri dispongono che i produttori notifichino prima dell’inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un’autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.

    Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri dispongono che i produttori notifichino prima dell’inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un’autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.

    2.   Se, in base alle notifiche di cui al paragrafo 1, appare probabile che le quantità di cui all’articolo 8 siano superate, gli Stati membri attribuiscono a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione in questione.

    Articolo 10

    Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

    1.   Gli Stati membri provvedono a che le miscele di sementi per la preservazione possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.

    2.   Per garantire la sigillatura, il sistema di chiusura prevede almeno l’incorporazione dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.

    3.   Gli imballaggi e i contenitori di cui al paragrafo 1 sono sigillati in modo da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del produttore, sull’imballaggio o sul contenitore.

    Articolo 11

    Etichettatura

    1.   Gli Stati membri dispongono che gli imballaggi e i contenitori delle miscele di sementi per la preservazione siano muniti di un’etichetta apposta dal produttore o di un’indicazione, stampata o apposta con un timbro, comprendente almeno le seguenti informazioni:

    a)

    la dicitura «norme UE»;

    b)

    il nome e l’indirizzo della persona responsabile dell’apposizione delle etichette o il suo marchio di identificazione;

    c)

    il metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;

    d)

    l’anno della chiusura, così indicato: «sigillato nel …» (anno);

    e)

    la regione di origine;

    f)

    la zona fonte;

    g)

    il sito di raccolta;

    h)

    il tipo di habitat del sito di raccolta;

    i)

    la dicitura «miscela di sementi di piante foraggere per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche»;

    j)

    il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’apposizione delle etichette;

    k)

    la percentuale in peso dei componenti della miscela per specie e se del caso sottospecie;

    l)

    il peso netto o lordo dichiarato;

    m)

    in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, sostanze di rivestimento o altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;

    n)

    nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, il tasso di germinazione specifico per i componenti delle miscele di cui alla direttiva 66/401/CEE che non rispondono ai requisiti di germinazione indicati nell’allegato II di tale direttiva.

    2.   Per quanto riguarda la lettera k) del paragrafo 1, è sufficiente indicare i componenti delle sementi per la preservazione raccolte direttamente, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3.

    3.   Per quanto riguarda la lettera n) del paragrafo 1, nel caso in cui il numero dei tassi di germinazione specifici sia superiore a cinque è sufficiente indicare il tasso medio.

    Articolo 12

    Monitoraggio

    Gli Stati membri si accertano, per mezzo di un monitoraggio ufficiale, che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

    Articolo 13

    Notifiche

    Gli Stati membri dispongono che i produttori operanti sul loro territorio notifichino per ogni stagione di produzione il quantitativo delle miscele di sementi per la preservazione commercializzate.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, il quantitativo delle miscele di sementi per la preservazione commercializzate nel rispettivo territorio.

    Articolo 14

    Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

    Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta, le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni da essi riconosciute in questo campo.

    Articolo 15

    Valutazione

    La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2014.

    Articolo 16

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità di tale riferimento.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 18

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

    (2)  GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

    (3)  GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

    (5)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    (6)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13.

    (7)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


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