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Document 32010L0027

Direttiva 2010/27/UE della Commissione, del 23 aprile 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 104 del 24.4.2010, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. impl. da 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/27/oj

24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/54


DIRETTIVA 2010/27/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triflumizolo. Con la decisione 2008/748/CE della Commissione (4) è stato deciso di non includere il triflumizolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(3)

La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/748/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(4)

I Paesi Bassi hanno valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e hanno redatto una relazione supplementare il 6 marzo 2009.

(5)

La relazione supplementare è stata esaminata collegialmente dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 14 dicembre 2009 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sul triflumizolo (6). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata il 12 marzo 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il triflumizolo.

(6)

La nuova valutazione dello Stato membro relatore e la conclusione dell'EFSA si sono concentrate sui problemi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza. Questi problemi consistevano nel rischio considerato inaccettabile per gli operatori e i lavoratori.

(7)

I nuovi dati presentati dal notificante dimostrano che l'esposizione degli operatori e dei lavoratori può essere considerata accettabile a condizione che usino attrezzature di protezione complementari.

(8)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo si possano considerare conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il triflumizolo nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 252 del 20.9.2008, pag. 37.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflumizole. EFSA Journal 2009; 7(12):1415 (49 pp.). doi:10.2903/j.efsa.2009.1415. Disponibile online: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO

Voce da inserire alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«311

Triflumizolo

Numero CAS: 99387-89-0

Numero CIPAC: 730

(E)-4-cloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propossietilidene)-o-toluidina

≥ 980 g/kg

Impurità:

Toluene: non più di 1 g/kg

1o luglio 2010

30 giugno 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida in serre su substrati artificiali.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumizolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori: le condizioni d'impiego devono prescrivere l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e devono provvedere affinché le condizioni di autorizzazione includano, se opportuno, misure di limitazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


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