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Document 32010D0810

    2010/810/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 , sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/016 ES/Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna)

    GU L 342 del 28.12.2010, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/810/oj

    28.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/22


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 dicembre 2010

    sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/016 ES/Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna)

    (2010/810/UE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

    (2)

    L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

    (3)

    L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

    (4)

    Il 6 maggio 2010 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 593 imprese operanti nella divisione 47 NACE rev. 2 (commercio al dettaglio, fatti salvi veicoli a motore e motocicli) nella regione NUTS II dell’Aragona (ES24) e ha fornito informazioni supplementari fino al 1o luglio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 560 000 EUR.

    (5)

    Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, una somma pari a 1 560 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    O. CHASTEL


    (1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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