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Document 32010D0802

2010/802/UE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2010 , che esonera determinati casi di irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 dai requisiti relativi alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/94 [notificata con il numero C(2010) 9244]

GU L 341 del 23.12.2010, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/802/oj

23.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

che esonera determinati casi di irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 dai requisiti relativi alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/94

[notificata con il numero C(2010) 9244]

(2010/802/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l’articolo 70, paragrafo 3, e l’articolo 105, paragrafo 1; il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (2), in particolare l’articolo 103, paragrafo 3, e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3), in particolare l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro giuridico per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Orientamento, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (nel seguito «i fondi strutturali») e per il Fondo di coesione è ampiamente consolidato, nonostante sia stato sottoposto a frequenti adeguamenti. La programmazione comprende la preparazione di piani di sviluppo pluriennali suddivisi in diverse fasi, ciascuna di un periodo di sette anni. Ogni periodo di programmazione è regolato da una serie di singoli regolamenti che sono basati sugli stessi principi generali ma che introducono determinate nuove norme concepite specificamente per il periodo di programmazione interessato. Le disposizioni che regolano il periodo di programmazione 2007-2013 sono stabilite: nel regolamento (CE) n. 1083/2006; nel regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (4); nel regolamento (CE) n. 1198/2006; nel regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (5); nel regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (6) e nel regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (7).

(2)

Le disposizioni pertinenti che regolano il periodo di programmazione 2000-2006 sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (8) e nel regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (9). Il regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore (10) e il regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore (11) stabiliscono le norme relative alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche dei fondi e si applicano a tale periodo di programmazione. Tali regolamenti stabiliscono, in caso di irregolarità rilevate, requisiti di comunicazione che sono risultati in un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri e la Commissione.

(3)

In virtù dell’articolo 28, paragrafo 1, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (12), le misure che alla data di adesione sono state oggetto di assistenza a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (13) (ISPA) non completate entro tale data sono ritenute approvate a norma del regolamento (CE) n. 1164/94 e tutte le disposizioni che disciplinano l’attuazione delle iniziative approvate a norma di quest’ultimo si applicano a tali misure. Per quanto concerne i progetti ex ISPA, anche la Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

(4)

Di conseguenza, allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri e di migliorare l’efficienza, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1681/94 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione (14), e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/94 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2168/2005 della Commissione (15), affinché per il periodo di programmazione 2000-2006 gli Stati membri non debbano comunicare casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario finale o destinatario ultimo, e che non comportano altre irregolarità precedenti il fallimento e qualsiasi sospetto di frode (nel seguito «semplice fallimento»).

(5)

Nonostante il regolamento (CE) n. 1681/94 modificato e il regolamento (CE) n. 1831/94 modificato abbiano semplificato il precedente sistema di comunicazione, le semplificazioni introdotte non hanno interessato i requisiti relativi alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti. Dall’esperienza maturata nella gestione delle irregolarità comunicate e dall’esame delle comunicazioni speciali presentate, in particolare per il periodo di programmazione 1994-1999, risulta eccessivo l’onere amministrativo per gli Stati membri derivante dall’applicazione al semplice fallimento delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti, poiché è molto improbabile che il mancato recupero in tali casi risulti da irregolarità o negligenza delle autorità dello Stato membro.

(6)

Per dare piena esecuzione agli obiettivi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1681/94 modificato e al regolamento (CE) n. 1831/94 modificato, è necessario estendere la semplificazione al requisito relativo alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti, affinché gli Stati membri che beneficiano della semplificazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di tali regolamenti possano ugualmente beneficiare della semplificazione del requisito relativo alla comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

(7)

Il quadro giuridico che disciplina i fondi strutturali, il Fondo di coesione e il loro utilizzo irregolare è chiaramente identificabile per periodo di programmazione, mentre l’identificazione dei requisiti amministrativi eccessivi nel sistema di comunicazione stabilito è possibile soltanto alla chiusura di un dato periodo di programmazione. Per valutare e migliorare efficacemente il sistema di comunicazione è stato quindi necessario un determinato periodo di tempo.

(8)

I regolamenti (CE) n. 2035/2005 e (CE) n. 2168/2005, che modificano rispettivamente i regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94, hanno ulteriormente semplificato gli obblighi in materia di comunicazione. In particolare hanno portato da 4 000 a 10 000 EUR la soglia a partire dalla quale i casi devono essere comunicati, stabilita all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/94. Tuttavia, tenuto conto del breve periodo di tempo trascorso tra l’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 2035/2005 e (CE) n. 2168/2005 e la fine del periodo di programmazione 2000-2006, la semplificazione desiderata del sistema di comunicazione non ha potuto essere pienamente applicata a tale periodo di programmazione ed è stato quindi necessario eliminare gli obblighi di comunicazione per i casi relativi a somme inferiori a 10 000 EUR notificati prima del 28 febbraio 2006.

(9)

Per ragioni di parità di trattamento, pertanto, è necessario che la soglia aumentata e la semplificazione desiderata del sistema di comunicazione di cui ai regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94 modificati si applichino a tutti gli obblighi in materia di comunicazione relativi all’utilizzo irregolare dei fondi strutturali e del Fondo di coesione.

(10)

La presente decisione non pregiudica l’obbligo degli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per recuperare le somme indebitamente pagate e rendere conto alla Commissione degli importi recuperati.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi, del comitato del Fondo europeo per la pesca e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto concerne le irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006, gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere le seguenti comunicazioni:

a)

le comunicazioni speciali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e del regolamento (CE) n. 1831/94 nei casi di semplice fallimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, di detti regolamenti, a meno che la Commissione non ne faccia espressamente richiesta;

b)

le comunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e del regolamento (CE) n. 1831/94 nei casi relativi a somme inferiori a 10 000 EUR, a meno che la Commissione non ne faccia espressamente richiesta.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2010.

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(4)  GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

(6)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

(7)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

(8)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(9)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(10)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(11)  GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9.

(12)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29.

(13)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

(14)  GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8.

(15)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 15.


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