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Document 32010D0797

2010/797/UE: Decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1 °dicembre 2010 , con riguardo alla modifica delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo

GU L 338 del 22.12.2010, pp. 50–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/797/oj

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/50


DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 1o dicembre 2010

con riguardo alla modifica delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo

(2010/797/UE)

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («l’accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3 dell’allegato 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, dell’allegato 11 all’accordo agricolo il Comitato misto veterinario è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere tutti gli incarichi ivi previsti. A norma del paragrafo 3 di tale articolo il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell’allegato 11, in particolare al fine di adeguarle e di aggiornarle.

(3)

Le appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (1).

(4)

Le appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate l’ultima volta dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008, relativa alla modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 all’accordo (2).

(5)

La Confederazione svizzera ha sollecitato il rinnovo della deroga precedentemente accordata per l’esame volto a individuare la presenza di Trichinella nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Poiché tali carcasse e carni di suini domestici, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea a norma delle disposizioni dell’articolo 9a dell’ordinanza svizzera del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tale richiesta può essere soddisfatta. La citata proroga dovrebbe pertanto essere applicabile fino al 31 dicembre 2014.

(6)

Successivamente all’ultima modifica delle appendici dell’allegato 11 all’accordo agricolo, le disposizioni legislative delle appendici 1, 2, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state altresì modificate. I punti di contatto di cui all’appendice 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo dovrebbero pertanto essere aggiornati.

(7)

È necessario modificare di conseguenza il testo delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono modificate conformemente alle disposizioni che figurano negli allegati da I a VI della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui le due parti l’avranno firmata.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Berna, il 1o dicembre 2010

Per la Confederazione svizzera

Il capo delegazione

Hans WYSS

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010

Per l’Unione europea

Il capo delegazione

Paul VAN GELDORP


(1)   GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

(2)   GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89.


ALLEGATO I

1.   

Il capitolo V «Influenza aviaria» dell’appendice 1 dell’allegato 11 all’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«V.   Influenza Aviaria

A.   LEGISLAZIONI (*1)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-115 (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria).

3.

Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org DFE; RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per l’influenza aviaria è il seguente: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.

2.

In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

(*1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.» "

2.   

Il capitolo VII «Malattie dei pesci e dei molluschi» dell’appendice 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«VII.   Malattie dei pesci e dei molluschi

A.   LEGISLAZIONI (*2)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.

Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l’ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).

3.

Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Regno Unito. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danimarca. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell’allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

4.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

(*2)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.» "


(*1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.»

(*2)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.» »


ALLEGATO II

1.   

Nell’allegato 11, appendice 2, capitolo I «Bovini e suini», parte B «Modalità di applicazione particolari» dell’accordo agricolo, la lettera d) del punto 7 è così modificata:

«d)

il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d’intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2009/248/CE (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 22), si applicano mutatis mutandis.»

2.   

Nell’allegato 11, appendice 2, capitolo I «Bovini e suini», parte B «Modalità di applicazione particolari» dell’accordo agricolo, il punto 11 è così modificato:

«11.

I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

“—

malattia: rinotracheite bovina infettiva,

conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;”

nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

“—

malattia: di Aujeszky

conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;”».

3.   

Nell’allegato 11, appendice 2, capitolo IV «Pollame e uova da cova», parte B «Modalità di applicazione particolari» dell’accordo agricolo, il punto 4 è così modificato:

«4.

In caso di spedizioni di uova da cova verso l’Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).»

4.   

Il capitolo V «Animali e prodotti di acquacoltura» dell’appendice 2 dell’allegato 11 all’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

«V.   Animali e prodotti di acquacoltura

A.   LEGISLAZIONI (*1)

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

2.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

3.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916 443.12).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall’anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Marteilia refringens e da Bonamia ostreae.

2.

L’eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del comitato misto veterinario.

3.

Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d’acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

4.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

(*1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.» "


(*1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.» »


ALLEGATO III

Nell’allegato 11, appendice 5, capitolo V, dell’accordo agricolo, la parte A «Identificazione degli animali» è sostituita dal testo seguente:

«A.   Identificazione degli animali

A.   LEGISLAZIONI (*1)

Unione europea

Svizzera

1.

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31).

2.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

1.

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7 a 20 (registrazione e identificazione).

2.

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

a)

L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.

b)

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell’articolo 1 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCI, RS 910.15).

(*1)  Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.» »


ALLEGATO IV

1.   

Nell’allegato 11, appendice 6, capitolo I, sottocapitolo «Condizioni speciali» dell’accordo agricolo, il punto 6 è così modificato:

«(6)

Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all’esame destinato ad individuare la presenza di Trichinella nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2014.

In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OHyAb; RS 817.190.1) e dell’articolo 9, paragrafo 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell’allegato 9, ultimo punto dell’ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OHyAb; RS 817.190.1). Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 9a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).»

2.   

Nell’allegato 11, appendice 6, capitolo I, sottocapitolo «Condizioni speciali» dell’accordo agricolo, il punto 11 è così modificato:

«(11)

1.

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1);

2.

Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1);

3.

Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1);

4.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);

5.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);

6.

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16);

7.

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24);

8.

Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1);

9.

Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40);

10.

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1);

11.

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5);

12.

Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d’emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8);

13.

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7);

14.

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16);

15.

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34);

16.

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3);

17.

Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17);

18.

Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1);

19.

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).»


ALLEGATO V

Il capitolo V dell’appendice 10 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è sostituito dal testo seguente:

1)

i numeri 3, 6, 7, 8, 9 e 14 della parte 1.A sono soppressi;

2)

alla parte 1.A sono aggiunti i seguenti punti:

«31.

Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

32.

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

33.

Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).»

ALLEGATO VI

L’appendice 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo è sostituita dal testo seguente:

«Allegato 11

Punti di contatto

1.

Per l’Unione europea:

Il direttore

Salute e benessere degli animali

Direzione generale Salute e consumatori

Commissione europea, 1049 Bruxelles, BELGIO

2.

Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio veterinario federale

3003 Berna, SVIZZERA

Altro contatto importante:

Il capo divisione

Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione Sicurezza alimentare

3003 Berna, SVIZZERA».


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