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Document 32010D0785

    2010/785/UE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2010 , che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile inclusione del pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 9076] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 335 del 18.12.2010, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/785/oj

    18.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/64


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2010

    che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile inclusione del pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2010) 9076]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/785/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

    (2)

    Il 31 marzo 2010 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva pyriofenone, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (4)

    La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell'Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di principio conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di principio i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di detta direttiva.

    Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli impieghi proposti.

    Articolo 2

    Lo Stato membro relatore prosegue l'esame dettagliato del fascicolo di cui all'articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 31 dicembre 2011, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o meno della sostanza attiva indicata all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


    ALLEGATO

    SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

    Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC

    Richiedente

    Data della domanda

    Stato membro relatore

    Pyriofenone

    N. CIPAC: 827

    ISK Biosciences SA

    31 marzo 2010

    Regno Unito


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