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Document 32010D0784

    Decisione 2010/784/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2010 , sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

    GU L 335 del 18.12.2010, p. 60–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/784/oj

    18.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/60


    DECISIONE 2010/784/PESC DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 2010

    sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

    (2)

    La missione è stata prorogata per l’ultima volta dalla decisione 2009/955/PESC del Consiglio (2) e scadrà il 31 dicembre 2010.

    (3)

    Il 17 novembre 2010 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare la missione per altri 12 mesi fino al 31 dicembre 2011.

    (4)

    La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione europea per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio della missione.

    (5)

    La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione.

    (6)

    La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Missione

    1.   La missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi, in seguito denominata Ufficio di coordinamento dell’Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS), istituita dall’azione comune 2005/797/PESC prosegue a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    2.   L’EUPOL COPPS opera conformemente al mandato di cui all’articolo 2.

    Articolo 2

    Mandato

    Scopo dell’EUPOL COPPS è contribuire all’istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell’Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.

    A tal fine, l’EUPOL COPPS:

    a)

    assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell’attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero;

    b)

    coordina e agevola l’assistenza dell’Unione e degli Stati membri e, se richiesto, l’assistenza internazionale alla PCP;

    c)

    fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia;

    d)

    dispone di una cellula di progetto per l’identificazione e l’attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

    Articolo 3

    Revisione

    Un processo di revisione semestrale, secondo i criteri di valutazione fissati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN), tenendo conto degli sviluppi sul terreno, consente di apportare, se necessario, adeguamenti circa le dimensioni e il campo d’applicazione dell’EUPOL COPPS.

    Articolo 4

    Struttura

    Nello svolgimento del mandato, l’EUPOL COPPS comprende i seguenti elementi:

    1)

    capomissione/responsabile della polizia;

    2)

    sezione di consulenza;

    3)

    sezione di coordinamento del programma;

    4)

    sezione amministrativa;

    5)

    sezione per lo stato di diritto.

    Tali elementi sono elaborati nel CONOPS e nell’OPLAN. Il Consiglio approva il CONOPS e l’OPLAN.

    Articolo 5

    Comandante dell’operazione civile

    1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante dell’operazione civile dell’EUPOL COPPS.

    2.   Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPOL COPPS.

    3.   Il comandante civile dell’operazione assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

    4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato da cui proviene o dell’istituzione dell’Unione interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale, delle loro squadre e unità.

    5.   Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

    6.   Se necessario, il comandante dell’operazione civile e rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) si consultano reciprocamente.

    Articolo 6

    Capomissione

    1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

    2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell’operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai beni, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

    3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell’EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell’operazione civile.

    4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione.

    5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dall’istituzione dell’Unione interessata.

    6.   Il capomissione rappresenta l’EUPOL COPPS nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità della missione.

    7.   Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell’Unione sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.

    Articolo 7

    Personale dell’EUPOL COPPS

    1.   Il personale dell’EUPOL COPPS è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’articolo 2 e alla struttura di cui all’articolo 4.

    2.   Il personale dell’EUPOL COPPS è costituito in primo luogo da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell’Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dalla zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere nonché le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

    3.   EUPOL COPPS assume cittadini degli Stati membri su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri.

    4.   EUPOL COPPS assume altresì personale locale in funzione delle necessità.

    5.   Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.

    6.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3).

    Articolo 8

    Status del personale dell’EUPOL COPPS

    1.   Ove richiesto, lo status del personale dell’EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo da stipulare conformemente alla procedura di cui all’articolo 37 del trattato.

    2.   Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano, connesse al distacco. Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti della persona distaccata.

    3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.

    Articolo 9

    Catena di comando

    1.   L’EUPOL COPPS dispone di una catena di comando unificata, come un’operazione di gestione delle crisi.

    2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPOL COPPS.

    3.   Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EUPOL COPPS a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

    4.   Il comandante civile dell’operazione riferisce al Consiglio tramite l’AR.

    5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell’operazione civile.

    Articolo 10

    Controllo politico e direzione strategica

    1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include i poteri necessari per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il CONOPS e l’OPLAN. Essa include altresì i poteri necessari per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il potere decisionale riguardante gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

    2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

    Articolo 11

    Partecipazione di paesi terzi

    1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL COPPS, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona della missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL COPPS.

    2.   I paesi terzi che apportano un contributo all’EUPOL COPPS hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

    3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

    4.   Le modalità dettagliate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare a norma dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Allorché l’Unione e un paese terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUPOL COPPS.

    Articolo 12

    Sicurezza

    1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza del capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPOL COPPS in conformità degli articoli 5 e 10, in coordinamento con il servizio di sicurezza del Consiglio.

    2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’operazione, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi strumenti giustificativi.

    3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione (MSO), che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

    4.   Il personale dell’EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’MSO.

    Articolo 13

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione EUPOL COPPS per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2011 è pari a 8 250 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini dei paesi terzi partecipanti e dei paesi limitrofi. Con l’approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con i paesi terzi partecipanti e con gli altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUPOL COPPS.

    4.   Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

    5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle squadre.

    6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 14

    Comunicazione di informazioni classificate

    1.   L’AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

    2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l’Unione.

    3.   L’AR è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente decisione e alle autorità locali documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

    Articolo 15

    Vigilanza

    È attivata la capacità di vigilanza per l’EUPOL COPPS.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Essa cessa di produrre effetti a decorrere dal 31 dicembre 2011.

    Fatto a Bruxelles, addí 17 dicembre 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. VANACKERE


    (1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

    (2)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 76.

    (3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

    (4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


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