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Document 32010D0780

2010/780/UE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2010 , recante modifica della decisione 2003/322/CE per quanto riguarda alcune specie di uccelli necrofagi in Italia e Grecia che possono essere alimentati con taluni sottoprodotti di origine animale [notificata con il numero C(2010) 8988] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 333 del 17.12.2010, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/780/oj

17.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2010

recante modifica della decisione 2003/322/CE per quanto riguarda alcune specie di uccelli necrofagi in Italia e Grecia che possono essere alimentati con taluni sottoprodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2010) 8988]

(I testi nelle lingue bulgara, francese, greca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/780/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 (2) stabilisce le condizioni di autorizzazione da parte di alcuni Stati membri riguardo all’alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi.

(2)

Tale decisione elenca gli Stati membri autorizzati a ricorrere a detta possibilità, le specie di uccelli necrofagi che possono essere alimentati con materiali della categoria 1 e le modalità di esecuzione secondo le quali può avere luogo l’alimentazione.

(3)

La Grecia e l’Italia hanno presentato domande di estensione dell’elenco di specie che possono essere alimentate con materiali della categoria 1 nei rispettivi territori. Entrambi i paesi hanno presentato informazioni soddisfacenti riguardo alla presenza di tali specie nei rispettivi territori.

(4)

È opportuno che le specie elencate continuino ad essere alimentate con carcasse di animali conformemente alle modalità di esecuzione di cui alla decisione 2003/322/CE. Tali norme sono state adottate, nell’interesse della biodiversità, tenendo conto dei particolari modelli di alimentazione di alcune specie protette o minacciate di estinzione nei loro habitat naturali. L’utilizzo di carcasse per l’alimentazione in conformità di tali norme non costituisce tuttavia un metodo di eliminazione alternativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5)

La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte A dell’allegato della decisione 2003/322/CE è modificata come segue:

1)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Grecia: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila imperiale (Aquila heliaca), aquila di mare (Haliaeetus albicilla) e nibbio bruno (Milvus migrans);»;

2)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Italia: avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus), grifone (Gyps fulvus), aquila reale (Aquila chrysaetos), nibbio bruno (Milvus migrans) e nibbio reale (Milvus milvus);».

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.


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