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Document 32010D0778

    2010/778/UE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2010 , che modifica la decisione 2006/944/CE recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell’ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 9009]

    GU L 332 del 16.12.2010, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/778/oj

    16.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/41


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 2010

    che modifica la decisione 2006/944/CE recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell’ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2010) 9009]

    (2010/778/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (1), in particolare l’articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2006/944/CE della Commissione (2) stabilisce i livelli di emissione assegnati all’Unione ed ai suoi Stati membri per i cinque anni del primo periodo di impegno nell’ambito del protocollo di Kyoto.

    (2)

    I livelli di emissione stabiliti nella decisione 2006/944/CE sono basati su dati provvisori, visto che i dati definitivi di emissione dell’anno di riferimento non sono stati determinati prima del 31 dicembre 2006.

    (3)

    A seguito del riesame effettuato a norma dell’articolo 8 del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è opportuno che i livelli finali di emissione rispettivamente assegnati all’Unione e a ciascuno degli Stati membri vengano adesso stabiliti secondo il metodo indicato nella decisione 2006/944/CE.

    (4)

    La Danimarca ha ripetutamente manifestato preoccupazione circa il proprio livello di emissioni dell’anno di riferimento, che nella relazione presentata ai termini dell’articolo 23 della decisione 2005/166/CE della Commissione (3) risulta eccezionalmente basso. Per tenere pienamente conto della situazione speciale e unica della Danimarca — riconosciuta dal Consiglio nel 2002, durante il processo che ha portato all’adozione della decisione 2002/358/CE — risultante da un livello di emissioni dell’anno di riferimento eccezionalmente basso a cui corrisponde uno degli obblighi più elevati in termini di obblighi quantificati di riduzione delle emissioni a norma dell’allegato II della suddetta decisione, è opportuno che l’UE trasferisca alla Danimarca 5 milioni di unità di quantità assegnate, al solo scopo di rispettare gli impegni di cui al primo periodo di impegno nell’ambito del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione l’impegno della Danimarca a cancellare le quote rimanenti da questo trasferimento alla fine del primo periodo di impegno.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/944/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2006/944/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La differenza di 19 357 532 tonnellate di CO2 equivalente tra i livelli di emissione dell’Unione e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri elencati nell’allegato II della decisione 2002/358/CE è rilasciata come unità di quantità assegnate dall’Unione.»;

    2)

    l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    L’amministratore centrale del registro dell’Unione trasferisce cinque milioni (5 000 000) delle suddette unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Danimarca.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010.

    Per la Commissione

    Connie HEDEGAARD

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87.

    (3)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57.


    ALLEGATO

    Livelli di emissione rispettivamente assegnati all’Unione e agli Stati membri in termini di tonnellate di CO2 equivalente per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell’ambito del protocollo di Kyoto

    Unione europea (1)

    19 621 381 509

    Belgio

    673 995 528

    Danimarca

    273 827 177

    Germania

    4 868 096 694

    Irlanda

    314 184 272

    Grecia

    668 669 806

    Spagna

    1 666 195 929

    Francia

    2 819 626 640

    Italia

    2 416 277 898

    Lussemburgo

    47 402 996

    Paesi Bassi

    1 001 262 141

    Austria

    343 866 009

    Portogallo

    381 937 527

    Finlandia

    355 017 545

    Svezia

    375 188 561

    Regno Unito

    3 396 475 254


    Bulgaria

    610 045 827

    Repubblica ceca

    893 541 801

    Estonia

    196 062 637

    Cipro

    Non pertinente

    Lettonia

    119 182 130

    Lituania

    227 306 177

    Ungheria

    542 366 600

    Malta

    Non pertinente

    Polonia

    2 648 181 038

    Romania

    1 279 835 099

    Slovenia

    93 628 593

    Slovacchia

    331 433 516


    (1)  Livelli applicabili agli Stati membri elencati nell’allegato II della presente decisione, ai fini dell’adempimento congiunto degli impegni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 4 del medesimo e ai sensi della decisione 2002/358/CE.


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