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Document 32010D0760

    2010/760/UE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2010 , sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010 [notificata con il numero C(2010) 8482]

    GU L 322 del 8.12.2010, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/760/oj

    8.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/46


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2010

    sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010

    [notificata con il numero C(2010) 8482]

    (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

    (2010/760/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 76,

    vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica di Ungheria in data 2 giugno 2010 sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Un’alluvione costituisce una catastrofe ai sensi del titolo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli 74-80 del suddetto regolamento (CE) n. 1186/2009.

    (2)

    Affinché la Commissione possa essere debitamente informata dell’uso fatto delle merci ammesse in franchigia doganale, il governo della Repubblica di Ungheria deve comunicare i provvedimenti presi per impedire che tali merci vengano utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti.

    (3)

    La Commissione deve inoltre essere informata in merito alla portata e alle caratteristiche delle importazioni avvenute.

    (4)

    Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Le merci importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da enti autorizzati dalle autorità ungheresi competenti, per essere da essi distribuite a titolo gratuito alle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010, o messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà degli enti summenzionati, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009.

    2.   Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle organizzazioni di primo soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

    Articolo 2

    Il governo della Repubblica di Ungheria comunica alla Commissione entro il 31 gennaio 2011 l’elenco degli enti autorizzati di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

    Articolo 3

    Il governo della Repubblica di Ungheria informa pienamente la Commissione, entro il 31 gennaio 2011, fornendo tutti i dettagli in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale di cui all’articolo 1, per categoria generica di prodotti.

    Articolo 4

    Il governo della Repubblica di Ungheria informa la Commissione, entro il 31 gennaio 2011, in merito ai provvedimenti da esso adottati per garantire l’ottemperanza agli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

    Articolo 5

    L’articolo 1 della presente decisione si applica alle importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o maggio 2010 e il 31 dicembre 2010.

    Articolo 6

    La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2010.

    Per la Commissione

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.


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