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Document 32010D0736

2010/736/UE: Decisione della Commissione, del 1 °dicembre 2010 , riguardante il contributo finanziario dell’Unione per il 2011 destinato ad alcuni laboratori di riferimento dell’Unione europea per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi [notificata con il numero C(2010) 8350]

GU L 316 del 2.12.2010, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/736/oj

2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2010

riguardante il contributo finanziario dell’Unione per il 2011 destinato ad alcuni laboratori di riferimento dell’Unione europea per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi

[notificata con il numero C(2010) 8350]

(I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/736/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

I laboratori di riferimento dell’Unione europea per il controllo dei prodotti alimentari e dei mangimi possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 31 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione è concesso ove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

(3)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori di riferimento dell’Unione europea sono disciplinate da una convenzione di partenariato che è accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea per l’anno 2011.

(5)

Il contributo finanziario dell’Unione va pertanto concesso ai laboratori di riferimento dell’Unione europea designati, allo scopo di cofinanziare le attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti nel regolamento (CE) n. 882/2004. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese ammissibili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e limita l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, deroghe a tale limite vanno accordate ai laboratori di riferimento dell’Unione europea che abbiano bisogno di un contributo per consentire la partecipazione di più di 32 persone al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. Le deroghe possono essere ottenute qualora un laboratorio di riferimento dell’Unione europea assuma la guida e la responsabilità dell’organizzazione di un seminario unitamente ad un altro laboratorio di riferimento dell’Unione europea.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5), siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione europea concede al Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES, ex AFSSA), con sede a Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 355 820 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 23 000 EUR.

Articolo 2

1.   L’Unione europea concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 373 450 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 300 EUR.

Articolo 3

1.   L’Unione europea concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social) di Vigo (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio delle biotossine marine.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 283 302 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 44 500 EUR.

Articolo 4

1.   L’Unione europea concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 289 832 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 46 800 EUR.

Articolo 5

1.   L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES, ex AFSSA), con sede a Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e i controlli relativi alla Listeria monocytogenes.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 426 065 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 23 000 EUR.

Articolo 6

1.   L’Unione europea concede al Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES, ex AFSSA), con sede a Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e i controlli relativi agli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 361 615 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 23 000 EUR.

Articolo 7

1.   L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e i controlli relativi all’Escherichia coli, compreso l’E. Coli produttore di verocitossine (VTEC).

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 269 296 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 22 000 EUR.

Articolo 8

1.   L’Unione europea concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, (Svezia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio del Campylobacter.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 305 386 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 9

1.   L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, per quanto concerne le analisi e i controlli relativi ai parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis).

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 325 010 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 10

1.   L’Unione europea concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen (Danimarca) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio della resistenza antimicrobica.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 387 534 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 67 000 EUR.

Articolo 11

1.   L’Unione europea concede alla Veterinary Laboratories Agency di Addlestone (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) , in particolare per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 737 901 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 70 200 EUR.

3.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per la partecipazione di un massimo di 50 persone ad uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 12

1.   L’Unione europea concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) di Gembloux (Belgio) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 581 716 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.

Articolo 13

1.   L’Unione concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di determinate sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio (7), e citate nell’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 464 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 14

1.   L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES, ex AFSSA), con sede a Fougères (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di determinate sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE citate nell’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 464 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 15

1.   L’Unione europea concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) di Berlino (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di determinate sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE citate nell’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 464 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 16

1.   L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di determinate sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE citate nell’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 283 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.

Articolo 17

1.   L’Unione europea concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grassi.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 110 000 EUR.

3.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per la partecipazione di un massimo di 110 persone a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 18

L’Unione europea concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen (Danimarca) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 19

1.   L’Unione europea concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 447 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 10 000 EUR.

Articolo 20

L’Unione europea concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Stoccarda (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi con metodiche monoresiduo.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 365 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 21

1.   L’Unione europea concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari.

Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 470 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 55 000 EUR.

Articolo 22

Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 21 copre il 100 % delle spese ammissibili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

Articolo 23

Sono destinatari della presente decisione:

per il latte e i prodotti lattiero-caseari: il Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francia.

per le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella): il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi.

per il monitoraggio delle biotossine marine: il Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spagna.

per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi: Il Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Regno Unito.

per la Listeria monocytogenes: il Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francia.

per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus: il Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francia.

per l’Escherichia coli, compreso l’E. Coli produttore di verocitossine (VTEC): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia.

per il Campylobacter: lo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Svezia.

per i parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia.

per la resistenza antimicrobica: il Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790, Copenhagen V, Danimarca.

per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST): la Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito; Marion Simmons, tel. 004401932357564.

per le proteine animali nei mangimi: il Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgio.

per i residui: il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi.

per i residui: il Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Francia.

per i residui: il Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlino, Germania.

per i residui: l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia.

per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Friburgo, Germania.

per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali: il Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Dipartimento di chimica alimentare, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Danimarca.

per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti ortofrutticoli: il Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spagna.

per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi con metodiche monoresiduo: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stoccarda, Germania.

per l’analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari: il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Friburgo, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(5)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(6)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(7)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.


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