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Document 32010D0735
2010/735/EU: Commission Decision of 1 December 2010 on financial aid from the Union for the year 2011 for certain European Union reference laboratories in the field of animal health and live animals (notified under document C(2010) 8344)
2010/735/UE: Decisione della Commissione, del 1 °dicembre 2010 , relativa all’aiuto finanziario dell’Unione per alcuni laboratori UE di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2011 [notificata con il numero C(2010) 8344]
2010/735/UE: Decisione della Commissione, del 1 °dicembre 2010 , relativa all’aiuto finanziario dell’Unione per alcuni laboratori UE di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2011 [notificata con il numero C(2010) 8344]
GU L 316 del 2.12.2010, p. 17–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2010
relativa all’aiuto finanziario dell’Unione per alcuni laboratori UE di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2011
[notificata con il numero C(2010) 8344]
(I testi in lingua danese, francese, inglese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2010/735/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE i laboratori UE di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto dell’Unione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) dispone che l’aiuto dell’Unione sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze. |
(3) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori UE di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale. |
(4) |
La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori UE di riferimento per l’anno 2011. |
(5) |
Di conseguenza, è opportuno concedere l’aiuto finanziario dell’Unione ai laboratori UE di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti previsti nei seguenti atti:
|
(6) |
L’aiuto finanziario per le attività e l’organizzazione di seminari dei laboratori UE di riferimento deve inoltre rispettare le regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori UE di riferimento, inoltre limita l’aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori UE di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. Possono essere ottenute deroghe nel caso in cui un laboratorio UE di riferimento assuma la guida e la responsabilità dell’organizzazione di un seminario con un altro laboratorio UE di riferimento. |
(8) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (19), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 2009/470/CE, siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la peste equina l’Unione concede un aiuto finanziario al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/35/CEE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 105 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011.
Articolo 2
Per la malattia di Newcastle l’Unione concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA, ex CVL), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 90 850 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 850 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico ristretto sulla malattia di Newcastle.
Articolo 3
Per la malattia vescicolare dei suini l’Unione concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 130 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011.
Articolo 4
Per le malattie dei pesci l’Unione concede un aiuto finanziario alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Århus, Danimarca per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VI della direttiva 2006/88/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 318 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie dei pesci.
Articolo 5
Per le malattie dei molluschi bivalvi l’Unione concede un aiuto finanziario all’IFREMER, La Tremblade, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VI della direttiva 2006/88/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 130 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011.
Articolo 6
Per la febbre catarrale degli ovini l’Unione concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II B della direttiva 2000/75/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011.
Articolo 7
Per la peste suina classica l’Unione concede un aiuto finanziario all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 340 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo non più di 49 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla febbre suina classica.
Articolo 8
Per la peste suina africana l’Unione concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste suina africana.
Articolo 9
Per l’afta epizootica l’Unione concede un aiuto finanziario all’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 360 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011.
Articolo 10
Per collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura l’Unione concede un aiuto finanziario all’INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011.
Articolo 11
Per la brucellosi l’Unione concede un aiuto finanziario all’ANSES (ex-AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla brucellosi.
Articolo 12
Per l’influenza aviaria l’Unione concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA, ex CVL), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VII della direttiva 2005/94/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 385 850 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 850 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico ristretto sull’influenza aviaria.
Articolo 13
Per le malattie dei crostacei l’Unione concede un aiuto finanziario al Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VI, parte I della direttiva 2006/88/CE.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie dei crostacei.
Articolo 14
Per le malattie degli equini, ad eccezione della peste equina, l’Unione concede un aiuto finanziario all’ANSES (ex-AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 540 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie degli equini.
Articolo 15
Per la rabbia l’Unione concede un aiuto finanziario all’ANSES (ex-AFSSA), Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2008.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla rabbia.
Articolo 16
Per la tubercolosi l’Unione concede un aiuto finanziario al Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 737/2008.
L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 245 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011; nell’ambito di tale importo, non più di 30 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla tubercolosi.
Articolo 17
I destinatari della presente decisione sono:
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peste equina: Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. De Algete km. 8, Valdeolmos, 28110, Algete (Madrid), Spagna, |
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malattia di Newcastle: Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito, |
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malattia vescicolare dei suini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24ONF, Regno Unito, |
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malattie dei pesci: the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej 2, 8200-Århus, Danimarca, |
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malattie dei molluschi bivalvi: IFREMER, B.P. 13317390, La Tremblade, Francia, |
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febbre catarrale degli ovini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24ONF, Regno Unito, |
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peste suina classica: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, 3000, Hannover, Germania, |
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peste suina africana: Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, Valdeolmos 28130, Madrid, Spagna, |
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afta epizootica: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24ONF, Regno Unito, |
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INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Box: 7023; 750 07 Uppsala, Svezia, |
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brucellosi: ANSES, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle 94706 Maisons-Alfort, Cedex Francia, |
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influenza aviaria: Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito, |
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malattie dei crostacei: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regno Unito, |
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malattie degli equini: ANSES, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle 94706 Maisons-Alfort, Cedex Francia, |
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rabbia: ANSES, laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, Francia, |
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tubercolosi: VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040, Madrid, Spagna. |
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.
(4) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.
(5) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
(6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(7) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.
(8) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.
(9) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.
(10) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(11) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
(12) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
(13) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(14) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.
(15) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(16) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(17) GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.
(18) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.
(19) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.