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Document 32010D0706

    2010/706/UE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

    GU L 308 del 24.11.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/706/oj

    Related international agreement

    24.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 308/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 3 giugno 2010

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

    (2010/706/UE)

    Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 novembre 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Georgia in vista di un accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l’accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato il 25 novembre 2009.

    (2)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (1). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (3)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (4)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

    (5)

    È opportuno che l’accordo sia firmato con riserva della sua conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata a nome dell’Unione europea la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l’accordo»), fatta salva la sua conclusione (3).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/e persona/e abilitata/e alla firma dell’accordo a nome dell’Unione europea, fatta salva la sua conclusione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. PÉREZ RUBALCABA


    (1)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (2)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (3)  I testi dell’accordo, del protocollo e delle dichiarazioni saranno pubblicati in uno con la decisione relativa alla conclusione dell’accordo.


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