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Document 32010D0455

    2010/455/UE: Decisione della Commissione, del 13 agosto 2010 , che modifica le decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore ed il periodo di moratoria, nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 [notificata con il numero C(2010) 5536] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 216 del 17.8.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/455/oj

    17.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 216/19


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 2010

    che modifica le decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore ed il periodo di moratoria, nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008

    [notificata con il numero C(2010) 5536]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/455/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (2) e la decisione 2008/941/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze (3) fissano gli elenchi delle sostanze attive per le quali il notificante ha ritirato il proprio sostegno all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (4) e dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (5).

    (2)

    Per la maggior parte delle sostanze in questione sono state presentate domande secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (6).

    (3)

    Affinché possa essere completato l’esame di dette sostanze è necessario estendere il periodo in cui gli Stati membri revocano le autorizzazioni ed il periodo di moratoria che possono concedere per quanto concerne dette sostanze.

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifica della decisione 2008/934/CE

    La decisione 2008/934/CE è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»;

    2)

    all’articolo 3 è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»

    Articolo 2

    Modifica della decisione 2008/941/CE

    La decisione 2008/941/CE è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»;

    2)

    all’articolo 3 è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.»

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

    (3)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 91.

    (4)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

    (5)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

    (6)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


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