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Document 32010D0454

2010/454/UE: Decisione della Commissione, del 12 agosto 2010 , relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania [notificata con il numero C(2010) 5524]

GU L 213 del 13.8.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/454/oj

13.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2010

relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania

[notificata con il numero C(2010) 5524]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(2010/454/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’allegato V, capitolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il capitolo 3, paragrafo 2, dell’allegato V dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede che i nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell’adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.

(2)

Tenendo conto dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati e del rapporto tra i prezzi nei nuovi Stati membri prima dell’adesione e i prezzi comunitari, è necessario valutare le scorte normali di riporto in base a fattori che variano in funzione del settore.

(3)

La base di calcolo del livello delle scorte eccedentarie deve essere costituita dalla variazione della produzione interna nel 2006, aumentata delle importazioni e diminuita delle esportazioni confrontata con la media della variazione della produzione interna aumentata delle importazioni e diminuita delle esportazioni dei precedenti tre anni.

(4)

È opportuno adeguare i risultati di tale calcolo per tener conto dell’intercambiabilità di alcune categorie di prodotti, quali il burro e il butteroil, diverse qualità di riso, il luppolo, le sementi, il vino, l’alcol, il tabacco e i cereali, che potrebbero essere considerate come un gruppo solo, in modo che l’incremento delle scorte di determinati prodotti facenti parte di un gruppo possa essere compensato dalla riduzione delle scorte di altri prodotti facenti parte dello stesso gruppo.

(5)

Per tener conto della crescita economica durante il periodo valutato ai fini dell’esercizio delle scorte eccedentarie e il possibile conseguente aumento del consumo di derrate alimentari è stata introdotta una funzione lineare delle tendenze sulla base delle cifre di produzione e di scambio del periodo 2003-2005. Qualora la funzione lineare desse un’eccedenza maggiore, è stata presa come riferimento per la base di calcolo del livello delle scorte eccedentarie la media della variazione della produzione aumentata delle importazioni e diminuita delle esportazioni, dei tre anni precedenti.

(6)

È stata utilizzata una soglia per eliminare le eccedenze di importanza minore: se il livello delle scorte eccedentarie di un determinato prodotto non supera di oltre il 10 % il quantitativo che può essere considerato una «normale scorta di riporto» del prodotto in questione, si ritiene che gli Stati membri non dovranno pagare nessun importo per le scorte eccedentarie. Questa soglia del 10 % permette di coprire il margine di errore dei dati statistici acquisiti nelle particolari circostanze che hanno caratterizzato il periodo precedente l’adesione, tenendo conto della complessità e della portata dell’operazione.

(7)

La Commissione ha inoltre invitato i nuovi Stati membri a presentare osservazioni sulle situazioni specifiche che giustificherebbero l’esistenza di scorte più elevate e le ha valutate. Questa valutazione non ha comportato modifiche delle cifre stabilite secondo il metodo di cui ai consideranda da 1 a 6.

(8)

È opportuno che il calcolo sia basato sui dati ufficiali di Eurostat trasmessi dagli Stati membri, se disponibili. Ove tali dati non siano disponibili a causa del segreto statistico è opportuno utilizzare i dati inviati alla Commissione dal nuovo Stato membro.

(9)

Per quando riguarda la Bulgaria, l’applicazione matematica del metodo descritto ai consideranda da 1 a 6 ai dati statistici di cui al considerando 8 permette di concludere per l’assenza di scorte eccedentarie senza il bisogno di esaminare gli eventuali argomenti relativi alle situazioni specifiche di cui al considerando 7.

(10)

Per il calcolo delle conseguenze finanziarie delle scorte eccedentarie occorre calcolare il costo del loro smaltimento. In assenza di restituzioni all’esportazione in caso di conserve di funghi per cui si sono riscontrate scorte ingenti, per analogia è opportuno basarsi sulle differenze di prezzo tra i prezzi medi interni e i prezzi medi esterni. Tenendo conto del fatto che le conseguenze finanziarie derivanti dalla determinazione delle scorte eccedentarie sono limitate nel tempo, è necessario che gli Stati membri interessati versino gli importi corrispondenti al bilancio dell’Unione. Occorre fissare il termine di pagamento di tali importi. Considerate le attuali difficili condizioni economiche evocate dalla Romania si è considerato appropriato dilazionare in quattro anni il periodo per il pagamento di questi importi.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato figurano i quantitativi di prodotti agricoli in libera pratica nel territorio della Bulgaria e della Romania alla data dell’adesione che risultano superiori a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto al 1o gennaio 2007 e gli importi addebitati ai suddetti nuovi Stati membri per le spese di eliminazione dei medesimi quantitativi.

Articolo 2

1.   Gli importi indicati nell’allegato sono considerati un’entrata per il bilancio del’Unione europea.

2.   La Romania può versare al bilancio dell’Unione gli importi figuranti nell’allegato in quattro rate uguali. La prima rata è versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di comunicazione della presente decisione al nuovo Stati membro interessato. Le rate successive sono versate rispettivamente entro il 31 ottobre 2011, il 31 ottobre 2012 e il 31 ottobre 2013.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


ALLEGATO

QUANTITÀ ECCEDENTI LE NORMALI SCORTE DI INTERVENTO E IMPORTI DA ADDEBITARE ALLA BULGARIA E ALLA ROMANIA

 

Romania

 

Quantitativo in tonnellate

Importo in 1 000 EUR

Funghi in scatola

685

108

Totale

685

108


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