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Document 32010D0445

    2010/445/PESC: Decisione 2010/445/PESC del Consiglio, dell’ 11 agosto 2010 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia

    GU L 211 del 12.8.2010, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/445/oj

    12.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 211/33


    DECISIONE 2010/445/PESC DEL CONSIGLIO

    dell’11 agosto 2010

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/760/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia fino al 28 febbraio 2009.

    (2)

    Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/106/PESC (2), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 31 agosto 2010.

    (3)

    Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2011. Tuttavia il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente, se il Consiglio così decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR») a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

    (4)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    Il mandato del sig. Pierre MOREL quale RSUE per la crisi in Georgia è prorogato fino al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’AR a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

    Articolo 2

    Obiettivi

    Il mandato dell’RSUE per la crisi in Georgia si basa sugli obiettivi definiti dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e dalle conclusioni del Consiglio sulla Georgia del 15 settembre 2008.

    L’RSUE rafforza l’efficacia e la visibilità dell’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») nel contributo alla risoluzione del conflitto in Georgia.

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato:

    a)

    in primo luogo, di contribuire alla preparazione delle discussioni a livello internazionale previste al punto 6 dell’accordo del 12 agosto 2008, che vertono in particolare:

    sulle modalità di sicurezza e di stabilità nella regione,

    sulla questione dei rifugiati e degli sfollati in base ai principi riconosciuti a livello internazionale,

    su qualsiasi altro argomento di comune accordo tra le parti,

    secondariamente, di contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla nel corso delle suddette discussioni;

    b)

    di agevolare l’attuazione dell’accordo concluso l’8 settembre 2008 a Mosca e a Tbilisi, come pure dell’accordo del 12 agosto 2008, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

    nell’ambito delle summenzionate attività, di contribuire all’attuazione della politica dell’UE in materia di diritti dell’uomo e dei suoi orientamenti in tale settore, in particolare quelli su bambini e donne.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 700 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione del personale distaccato presso l’RSUE da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione in questione. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso il segretariato generale del Consiglio possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono concordati con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

    L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

    2.   La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i «rischi gravi», tenuto conto della situazione esistente nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal segretariato generale del Consiglio;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e degli altri RSUE attivi nella regione, in particolare l’RSUE per il Caucaso meridionale nel rispetto degli obiettivi specifici del mandato di quest’ultimo. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Riesame

    L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro febbraio 2011 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. VANACKERE


    (1)  GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 46 del 23.2.2010, pag. 5.

    (3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


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