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Document 32010D0370
2010/370/: Commission Decision of 1 July 2010 on the allocation to Spain of additional days at sea within ICES Divisions VIIIc and IXa excluding the Gulf of Cadiz (notified under document C(2010) 4330)
2010/370/: Decisione della Commissione, del 1 °luglio 2010 , relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2010) 4330]
2010/370/: Decisione della Commissione, del 1 °luglio 2010 , relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2010) 4330]
GU L 168 del 2.7.2010, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2010
relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice
[notificata con il numero C(2010) 4330]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2010/370/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell’allegato II B,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato II B del regolamento (CE) n. 43/2009 specifica al punto 7 il numero massimo di giorni in cui le navi dell’Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danese e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010. |
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(2) |
Il punto 9 dell’allegato II B autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004. |
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(3) |
L’11 novembre 2009 la Spagna ha presentato dati dai quali risultava che dodici pescherecci avevano cessato l’attività dal 1o gennaio 2004. Sulla base dei dati presentati e considerato il metodo di calcolo descritto al punto 9.1 dell’allegato II B, è opportuno assegnare alla Spagna, per il periodo dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nove giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 3 dello stesso allegato. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3 dell’allegato II B del regolamento (CE) n. 43/2009 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 184 giorni all’anno.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione