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Document 32010D0370

2010/370/: Decisione della Commissione, del 1 °luglio 2010 , relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2010) 4330]

GU L 168 del 2.7.2010, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/370/oj

2.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2010

relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

[notificata con il numero C(2010) 4330]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2010/370/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell’allegato II B,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II B del regolamento (CE) n. 43/2009 specifica al punto 7 il numero massimo di giorni in cui le navi dell’Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danese e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

(2)

Il punto 9 dell’allegato II B autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(3)

L’11 novembre 2009 la Spagna ha presentato dati dai quali risultava che dodici pescherecci avevano cessato l’attività dal 1o gennaio 2004. Sulla base dei dati presentati e considerato il metodo di calcolo descritto al punto 9.1 dell’allegato II B, è opportuno assegnare alla Spagna, per il periodo dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nove giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 3 dello stesso allegato.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3 dell’allegato II B del regolamento (CE) n. 43/2009 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 184 giorni all’anno.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


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