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Document 32010D0356

    2010/356/: Decisione della Commissione, del 25 giugno 2010 , che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim [notificata con il numero C(2010) 4225] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 160 del 26.6.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/356/oj

    26.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 160/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 giugno 2010

    che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim

    [notificata con il numero C(2010) 4225]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/356/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 1998 la Spagna ha ricevuto una domanda dalla BASF SE per l’inserimento della sostanza attiva profoxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (2)

    La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione dettagliata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari alla luce delle prescrizioni della direttiva.

    (3)

    Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di relazione di valutazione alla Commissione il 28 marzo 2001.

    (4)

    In seguito alla presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. Per questo motivo, l’esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/564/CE della Commissione (3).

    (5)

    Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo che l’esame del fascicolo possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale inserimento della sostanza profoxydim nell’allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim fino al 30 giugno 2012.

    Articolo 2

    La presente decisione scade il 30 giugno 2012.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

    (3)  GU L 181 del 10.7.2008, pag. 47.


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